ANESV INFORMA | CONTRIBUTI
Aggiornato il decreto ministeriale sui contributi per l’acquisto di attrazioni Ecco gli articoli di rilevanza per il settore, tratti dal DM 25 ottobre 2021 relativo alle erogazioni tratte dal Fondo Unico Spettacolo per il triennio 2022/2024. Il provvedimento integra il decreto ministeriale 27 luglio 2017, apportando alcune modificazioni, indicate in grassetto nel testo che riportiamo. di Maurizio Crisanti
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urtroppo non c’è alcun cambiamento che vada nella direzione della semplificazione e innovazione di un processo che richiede decine di documenti e si propone di verificare, entrando nel merito, il rispetto di procedure già svolte da altre amministrazioni, che nulla hanno a che vedere con l’acquisto di attrazioni. Si verificano licenze comunali o complesse procedure di registrazione e assegnazione del codice identificativo secondo il decreto Ministero dell’interno 18 maggio 2007. Si tratta di controlli su adempimenti doganali, di aggiornamenti di licenze di esercizio e di assegnazione di codici identificativi, di documentazione resa da professionisti abilitati, che certamente non snelliscono il procedimento che purtroppo, dopo quarant’anni da quando questi contributi vengono erogati, si conclude a volte al TAR con una frequenza tale da confermare che c’è qualche problema nelle procedure stesse. Dall’aggiornamento delle norme a tutela delle imprese di spettacolo ci si aspetta un’apertura a nuove realtà e situazioni, nel rispetto dell’art. 1 della legge 337/1968 che impegna lo Stato a sostenere “il consolidamento e lo sviluppo del settore”. Nel provvedimento invece ci sono invece nuovi paletti per le imprese e ulteriori condizioni da rispettare. Cominciamo dai problemi: Si richiedono licenze temporanee senza
12 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • NOVEMBRE DICEMBRE 2021
pensare che gli esercenti con assegnazioni di suolo pubblico pluriennali o proprietari del terreno non hanno licenze temporanee, ma autorizzazioni da aggiornare solo in caso di acquisto di nuove attrazioni. Si impedisce di presentare richiesta di contributo ad imprese titolari di licenza ma che svolgono anche “attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali”. Di fatto si impone di essere “solo” esercenti, prescrizione un po’ curiosa visto che la libertà di intraprendere è un diritto costituzionalmente garantito. La previsione più dannosa per il settore della produzione ed esercizio delle attrazioni, se applicata alla lettera, è che i richiedenti il contributo non potranno più acquistare attrazioni già dotate di codice identificativo, prassi comunemente applicata perché prevista dal decreto 18 maggio 2007, bensì dovranno perdere mesi per acquisirlo successivamente. Tra le novità che appreziamo, c’è il finanziamento della cassa delle attrazioni e la possibilità di inserire nel previsto contratto di acquisto, se espressamente indicate, spese per “fatture per costi di installazione e trasporto delle attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali oggetto dell’acquisto non espressamente pattuiti nel contratto