Giugno 2022

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Fisco

a cura di Alessandra De Feo

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: SOSPENSIONE DEI TERMINI

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I

n tema di imposta di registro, risulta opportuno ricordare quanto stabilito dalla nota IIbis dell’articolo 1, della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro) e dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, in merito alla sospensione dei termini preYisti ai ¿ni dell’agevolazione “prima casa” e ai ¿ni del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Come è noto, il rispetto della suddetta nota II-bis comporta l’applicazione ridotta delle imposte di registro (o di Iva) e di quelle ipotecarie e catastali, agli atti di compravendita degli immobili di civile abitazione non di lusso. In particolare, nel periodo della pandemia, con diverse disposizioni il Legislatore (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto Decreto “MilleprorogKe” 2022, convertito con modi¿cazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e Legge n. 15 del 2022) ha disciplinato la sospensione sino al 31 marzo 2022 di alcuni termini. In particolare, sono oggetto di sospensione: il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

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il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l’immobile acquistato con i bene¿ci “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei bene¿ci “prima casa”. È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i bene¿ci “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al ¿ne del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta ¿no a concorrenza dell’imposta

di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il periodo di sospensione in esame non si applica, invece, al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, previsto dal comma 4 della nota II-bis in esame; una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma, in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita (cfr. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 8.2.1). La sospensione non è applicabile neanche ai termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Al ¿ne di essere pi chiari, ipotizziamo che un contribuente abbia acquistato un immobile non di lusso (prima casa) in data 27 febbraio 2020, con l’impegno di trasferire la propria residenza entro 18 mesi (come previsto dalla nota II bis in argomento); nel periodo tra il 27 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022 il termine è sospeso e, in particolare, il termine dei diciotto mesi inizia a decorrere dal 1° aprile 2022 e scadrà, quindi, il 1° ottobre 2023.


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