Apinforma 11-2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO CONVENZIONE CON TRIESTE AIRPORT APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 11 15 giugno 2023

notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

numero 11

28 febbraio 2023

La trasformazione delle immobiliari commerciali Cessioni e locazioni immobiliari

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Credito d’imposta del 20% sul GNL

Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2022

Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2022

Contributi per ricerca, sviluppo, innovazione

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

CCNL Unionmeccanica Confapi

RENTRi: nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Trasporto rifiuti. Delibera Albo dei gestori ambientali

EDILIZIA

Prime modifiche al nuovo Codice degli appalti

Approvato il nuovo Codice dei contratti (quinta parte)

8 11 14 15 16 22 25 30 31 33 34 36
APINFORMA

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La trasformazione delle immobiliari commerciali

dA vAlutAre Con AttenzIone l’oPzIone PrevIStA dAllA legge dI bIlAnCIo 2022

PREMESSA

L’art. 1 commi da 100 a 106 della legge 197/2022 ha riproposto la possibilità di estromettere beni dal reddito d’impresa in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci. La stessa norma ha previsto anche la possibilità di trasformare in società semplici le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

Si tratta di un’opportunità da valutare con attenzione perché potrebbe consentire di sottrarsi alla rigida disciplina sulle società di comodo. Prima di entrare nel merito dell’agevolazione ricordiamo brevemente la disciplina fiscale e societaria prevista per le società semplici dalla normativa nazionale.

LA SOCIETà SEMPLICE

Costituisce la forma più elementare di società di persone la cui caratteristica principale è data dal fatto che può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale, come ad esempio quella agricola, professionale o di gestione dei patrimoni immobiliari.

L’atto costitutivo non richiede formalità particolari, è richiesta la forma scritta solo in caso di conferimenti di beni particolari. La società deve essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese, con la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità - notizia. La mancata iscrizione al Registro è assoggettata ad una sanzione ridotta, ciò induce molte società a non registrarsi per garantire la riservatezza della compagine sociale e quindi l’anonimato dei relativi soci.

L’atto costitutivo deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate con versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Non è richiesto il versamento di un capitale mini-

mo. In caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’art. 2251 del C.C. prevede che l’atto costitutivo sia redatto obbligatoriamente per iscritto.

È prevista la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Nel silenzio dell’atto costitutivo la rappresentanza della società spetta a ciascun socio tuttavia, con apposito, atto può essere esclusa la responsabilità personale dei soci che non hanno agito in nome della società. Tale patto per avere valenza legale deve essere portato a conoscenza dei terzi. La società semplice non è inoltre soggetta a fallimento e non sono previste assemblee dei soci. Per modificare l’atto costitutivo o il contratto di società è necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa previsione statutaria.

L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente. Sono comunque consentiti patti contrari e in sede di costituzione è consentito prevedere un sistema di amministrazione congiunta, sia per l’attività ordinaria sia per quella straordinaria, oppure disgiunta per l’attività ordinaria e congiunta per quella straordinaria. È inoltre possibile riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni soci.

La società si soglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci o ancora quando viene a mancare la pluralità dei soci. In quest’ultimo caso lo scioglimento si verifica quando non viene ricostituita la pluralità entro sei mesi.

Per quanto riguarda il regime impositivo si deve precisare che la società semplice è un soggetto autonomo rispetto ai soci, è quindi necessario determinare il reddito d’esercizio tramite una distinta e separata dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale è simile a quello previsto per le persone fisiche. La società può produrre qualsiasi tipo di reddito ad esclusione di quello d’impresa.

Il reddito determinato in capo alla società viene poi imputato per trasparenza, in proporzione alle rispettive quote, ai singoli soci.

Per quanto riguarda l’Irap le società semplici sono

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obbligate a pagarla solo in caso di svolgimento di un’attività professionale.

Le società semplici non svolgendo attività d’impresa producono solo redditi di lavoro autonomo, fondiari e di capitale.

Il socio deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi PF indicando il reddito percepito secondo la proporzione stabilita nel contratto e assoggettarlo a tassazione Irpef con le aliquote ordinarie. Il reddito imputato ai soci per trasparenza non è assoggettato ad alcun contributo previdenziale né all’Irap.

La società semplice usufruisce di una contabilità agevolata e semplificata: non è soggetta agli ISA, non deve tenere le scritture contabili né tantomeno redigere il bilancio di esercizio.

LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Dopo aver analizzato brevemente le caratteristiche principali delle società semplici vediamo ora la possibilità offerta dalla legge di bilancio per l’anno in corso. Come ricordato in premessa l’art. 1 commi da 100 a 106 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) oltre all’assegnazione agevolata dei beni ai soci, ha riproposto anche la possibilità trasformare in società semplici le immobiliari di gestione. Questa possibilità deve essere valutata con attenzione perché oltre a consente di sottrarsi dalla rigida normativa sulle società di comodo, potrebbe sottrarre dal regime di tassazione ordinaria le plusvalenze di immobili di prossima alienazione.

Il regime agevolativo prevede che in luogo di tassare le plusvalenze con le aliquote ordinarie le assoggetta ad un’imposta sostitutiva di particolare interesse.

Di seguito i profili generali della trasformazione agevolata.

SOGGETTI E bENI INTERESSATI

La trasformazione agevolata è riconosciuta alle SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA aventi ad oggetto la gestione immobiliare a condizione che si trasformino, entro il 30 settembre 2023, in società semplici.

L’oggetto della società commerciale deve riguardare la gestione di:

- immobili strumentali per natura (A10, B, C ed E) non utilizzati direttamente perché locati o concessi in comodato a terzi;

- immobili merce oggetto di produzione e scambio;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non uti-

lizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa;

- immobili patrimonio a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività, come ad esempio abitazioni o terreni locati a terzi o comunque non utilizzati direttamente;

- immobili di società di gestione qualora locati a terzi, sia abitativi che commerciali;

- terreni agricoli a meno che non siano utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per la coltivazione e/o l’allevamento.

bENI ESCLUSI

Non possono essere assegnati gli immobili strumentali per natura rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate al momento dell’assegnazione, pertanto fino a quel momento è possibile modificare la destinazione dei beni al fine di rispettare i requisiti oggettivi posti dalla norma.

LA TRASFORMAZIONE

Da un punto di vista civilistico l’operazione si qualifica come eterogenea regressiva, da società commerciale in società semplice. Questa trasformazione comporta due conseguenze:

- la perdita della qualifica di imprenditore commerciale;

- la fuoriuscita dei beni sociali dalla sfera d’impresa, risultando destinati a finalità estranee. La società ante trasformazione deve presentare quale oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, l’erogazione eventuale di servizi aggiuntivi, tipici ad esempio dei villaggi turistici o dei centri commerciali, preclude l’accesso alla trasformazione agevolata.

LE CONSEGUENZE FISCALI

La trasformazione in argomento in assenza delle disposizioni agevolative previste dalla legge di Bilancio per il 2023, non potrebbe considerarsi fiscalmente neutra. Si dovrebbe applicare l’art. 171 comma 1 del TUIR, con conseguente emersione dei valori latenti in capo alla società trasformata e il loro successivo riconoscimento, sotto forma di costo fiscale dei beni, in capo alla società semplice. L’agevolazione in argomento esonera da imposizione sia la plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili posseduti da oltre cinque anni da parte di società semplici, precedentemente oggetto di trasformazione agevolata, sia la successiva distribuzione del ricavato ai propri soci. Di fatto viene

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ereditata l’anzianità di detenzione dell’immobile, così in caso di superamento del quinquennio, la plusvalenza per alienazione in capo alla società semplice sarà detassata. È tuttavia richiesto che la compagine sociale al momento dell’atto di trasformazione sia la stessa esistente al 30 settembre 2022, a prescindere che sia variata, nel frattempo, la percentuale di partecipazione degli stessi.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’agevolazione è rappresentata dalla possibilità di tassare le plusvalenze emergenti dalla trasformazione, con un’imposta sostitutiva dell’8%, aumentata all’10,5% per le società di comodo in almeno due dei tre periodi precedenti la trasformazione o in perdita sistematica.

La base imponibile su cui applicare l’imposta è data dalla differenza tra il valore normale dei beni posseduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale, su opzione, può essere determinato considerando i valori catastali e riportando tale scelta nell’atto notarile. In presenza di riserve in sospensione d’imposta, inoltre, le stesse possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, ovvero che siano stati iscritti entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2022.

Il versamento delle imposte sostitutive andrà effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30 settembre 2023;

- il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023. Per quanto riguarda gli aspetti Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari non sono previste agevolazioni particolari, conseguentemente la base imponibile sarà determinata in base ai criteri ordinari, ossia, il “valore di costo” di cui all’art. 13 comma 2, lett. c) del DPR 633/72.

In prima battuta si deve verificare se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa in regime Iva oppure no.

Non rientrano nel regime Iva gli acquisti prece-

denti il 1973, gli acquisti da soggetti privati e gli apporti dei soci. In questi casi l’assegnazione, ma anche la trasformazione in società semplice è fuori campo di applicazione Iva.

Se il fabbricato è entrato nella società con Iva detratta, l’assegnazione entra nel campo di applicazione dell’Iva con la particolarità che l’autofattura sarà emessa in base al prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo di cui all’art. 13 del DPR 633/72.

L’atto di trasformazione sconta l’imposta di registro e le ipo-catastali in misura fissa.

Volendo proporre un’esemplificazione numerica si pensi ad una SRL che si trasforma in società semplice che presenta la seguente situazione:

- attivo immobiliare 1.000

- patrimonio netto 900

- passivo 100

- valore normale immobili 1.500

- valore catastale immobili 1.200

Ipotizzando di optare per il valore catastale, la base imponibile per l’imposta sostitutiva sarà: 1.200 – 1.000 = 200

Imposta sostitutiva 200 x 8% = 16

16 rappresenta il costo da contrapporre al regimo ordinario previsto in assenza della norma agevolativa che sarebbe pari a:

IRES 1.500 – 1.000 = 500 x 24% = 120

IRAP 500 x 3,9% = 19,5

Il risparmio d’imposta complessivo è pari a:

139,5 – 16 = 123,5

Non devono essere infine sottovalutati i vantaggi nei passaggi generazionali perché attraverso l’utilizzo di patti di famiglia è resa più agevole la suddivisione tra gli eredi.

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TOTALE
139,5
(PZ)

Cessioni e locazioni immobiliari

sime imprese oltre il termine di cinque anni, qualora il cedente opti, nell’atto di vendita, per il regime di imponibilità.

Questa seconda opzione consente alle imprese di costruzione o di ristrutturazione, di recuperare l’Iva versata ai fornitori per la realizzazione delle abitazioni. Esercitando l’opzione per il regime di imponibilità, le imprese non sono tenute a rettificare l’Iva pregressa e procedere al suo versamento.

PREMESSA

In generale il regime impositivo Iva previsto per le cessioni e locazioni abitative è quello dell’esenzione tuttavia in alcuni casi al locatore è riconosciuta la possibilità di optare per l’imponibilità.

Il decreto legge 83/2012 oltre a riconoscere al locatore il diritto a detrarre l’Iva versata sugli acquisti, ha concesso la possibilità di scegliere il regime applicabile alle vendite e alle locazioni dei fabbricati.

Per le locazioni opera quindi un principio che consentire al locatore di scegliere se applicare l’imposta o avvalersi del regime di esenzione sulla base delle condizioni per lui di maggior convenienza. I punti 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10 del DPR 633/72 prevedono quindi, quale regola generale, il regime di esenzione ma anche una serie di eccezioni che, di fatto, possono assoggettare queste operazioni all’Iva. Tale scelta deve essere esercitata in sede di redazione del contratto di locazione oppure successivamente con le modalità definite dall’Agenzia delle entrate.

Di seguito analizzeremo le regole Iva previste sia per le cessioni che per le locazioni di fabbricati abitativi e strumentali.

LE CESSIONI DI FAbbRICATI AbITATIVI

In deroga alla regola generale dell’esenzione, sono imponibili Iva:

a) le cessioni di fabbricati abitativi effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, poste in essere entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori;

b) le cessioni di cui sopra realizzate dalle mede-

L’applicazione dell’Iva in questi casi, deve essere esposta in fattura solo nell’ipotesi di cessione a un soggetto privato mentre qualora riguardi un soggetto Iva, si rende applicabile il reverse charge. Sarà quindi il cessionario a dover integrare la fattura del cedente indicando sulla stessa aliquota e importo dell’imposta.

LA CESSIONE DI FAbbRICATI STRUMENTALI

Per i fabbricati strumentali la regola generale è quella dell’esenzione, ad esclusione delle operazioni di seguito indicate che sono imponibili Iva:

a) le cessioni di fabbricati strumentali effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori;

b) le cessioni di fabbricati strumentali per natura per le quali il cedente, nell’atto di vendita, opti per l’applicazione dell’Iva. Ricordiamo che sono considerati fabbricati strumentali per natura quelli rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E, e A/10.

In definitiva nell’ipotesi sub a) la cessione è sempre imponibile Iva mentre in tutti gli altri casi, la cessione effettuata da qualsiasi soggetto passivo nei confronti di chiunque, è esente da imposta, salvo che il cedente opti, nell’atto di vendita, per l’imponibilità.

In altre parole il cedente potrà sempre scegliere il regime Iva da applicare.

Anche in questi casi, per le cessioni rese imponibili per opzione, qualora cedente e cessionario siano soggetti passivi Iva si applicherà il meccanismo del reverse charge.

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PoSSIbIle APPlICAre l’oPzIone IvA Per CAMbIAre
Il regIMe IMPoSItIvo

Per quanto riguarda le altre imposte indirette si applicherà l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, l’imposta ipotecaria del 3% e quella catastale dell’1%.

LOCAZIONE DI AbITAZIONI

Con riferimento alle locazioni, le disposizioni derogatorie sono di favore prevedendo che al principio generale dell’esenzione sia possibile, su opzione da esercitare nel contratto, applicare l’Iva.

Più precisamente l’imposta sarà applicabile:

a) alle locazioni di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero;

b) alle locazioni di alloggi sociali così come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008.

Anche in questi casi le imprese esercitando l’opzione potranno mantenere il diritto all’integrale detraibilità dell’imposta sugli acquisti, senza alcuna limitazione temporale applicando l’aliquota del 10%.

LOCAZIONE DI FAbbRICATI STRUMENTALI

Per quanto riguarda le locazioni di fabbricati strumentali per natura, in deroga al regime generale di esenzione, le locazioni sono imponibili solamente nei casi in cui il locatore nel contratto eserciti l’opzione per l’applicazione dell’imposta nella misura del 22%.

Sono fabbricati strumentali quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Si considerano fabbricati strumentali per natura gli immobili classificati nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10.

Per quanto riguarda l’imposta di registro il contratto di locazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal trattamento Iva, è comunque soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1%.

L’OPZIONE

In linea generale l’opzione deve essere esercitata dal locatore nel contratto di locazione e ha efficacia per l’intera durata del contratto. Nel caso in cui prima della scadenza, subentri un nuovo locatore, questi avrà la possibilità di modificare la scelta

fatta in origine, dandone comunicazione all’amministrazione finanziaria.

Con riferimento all’opzione per le locazioni abitative, le imprese di costruzione o quelle che hanno eseguito interventi di ristrutturazione, possono optare per l’applicazione dell’Iva nel contratto, sottoponendo conseguentemente il canone a fatturazione con applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72. In questo modo, come già ricordato, non viene modificato il pro-rata di detraibilità dell’imposta. Per questa tipologia d’imprese l’opzione per l’applicazione dell’Iva sarà sempre conveniente perché diversamente si vedrebbero venir meno il diritto alla detrazione a monte dell’imposta.

La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo richiede il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro, se l’operazione è imponibile o in misura proporzionale del 2% se l’operazione è esente.

CONSIDERAZIONI FINALI

La scelta del regime Iva da applicare a un contratto di locazione è molto delicata. La convenienza del regime fiscale deve essere verificata caso per caso, individuando variabili soggettive e oggettive. Per il locatario l’aspetto più rilevante riguarda il mantenimento della detraibilità dell’imposta sugli acquisti, conseguentemente qualora i canoni siano fatturati in esenzione tale diritto viene meno ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72. Altra variabile da considerare è l’epoca dell’acquisto, ciò in considerazione del fatto che l’art. 19-bis 2 della legge Iva preveda la rettifica della detrazione qualora la locazione sia realizzata nell’arco del decennio successivo.

Si deve inoltre considerare la possibilità di applicare separatamente l’Iva sull’attività locatizia imponibile rispetto a quella esente oppure quella locatizia rispetto a quella di vendita.

La scelta effettuata con riferimento ad un contratto non è comunque definitiva, nel senso che non congela il regime Iva adottato per l’intera durata del contratto ma può essere sempre modificata. Queste sono solo alcune delle variabili da considerare e devono necessariamente essere valutate con riferimento allo specifico contratto di locazione che s’intende porre in essere.

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Con la circolare n. 12, del 1° giugno 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2022.

Per quanto concerne gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo di imposta 2022, la circolare fornisce ulteriori indicazioni in merito alle attività finalizzate a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 148 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 2020, come modificato dal D.L. 73/2022), per la parte in cui tale norma prevede che siano elaborate specifiche metodologie per consentire l’applicazione degli Isa, tenendo conto degli effetti economici straordinari relativi al 2022.

Quanto agli specifici correttivi introdotti dal d.m. del 28 aprile 2023 (si veda Apinforma 10/2023), l’Agenzia evidenzia che hanno una portata più ampia rispetto ai soli fenomeni causati dal Covid, andando a intercettare anche gli effetti economici conseguenti alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia e delle materie prime, nonché all’andamento dei tassi di interesse verificatisi nel 2022. Inoltre, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d’imposta precedente che analizzava la contrazione dei ricavi/compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili ricavi/compensi e i costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel 2022, rispetto al 2021 o al 2019.

Sul tema delle cause di esclusione, l’Agenzia ricorda che, con il citato DM del 28 aprile 2023, ne è stata individuata una specifica per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021, sottolineando che tale esclusione appare coerente con l’impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi

straordinari che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici nel periodo d’imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

Quanto alla modulistica, allo scopo di agevolare quanto più possibile il corretto adempimento dichiarativo a carico dei contribuenti, la circolare passa in rassegna gli elementi più salienti relativi alle attività da porre in essere con riferimento:

- ai modelli Isa2023;

- alle variabili precalcolate;

- al software di calcolo IltuoIsa2023.

In relazione alle tre tematiche, viene altresì posta l’attenzione su alcune soluzioni finalizzate a ridurre l’onere correlato all’adempimento dichiarativo degli Isa. In particolare:

- per quanto attiene ai modelli, viene evidenziato la modifica della descrizione del rigo A02, del Quadro A – Personale, con l’obiettivo di semplificare la modulistica dichiarativa e conferire una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali mutamenti dello scenario normativo. Viene, inoltre, segnalato che, a seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche Nace e in previsione delle modifiche che saranno apportate alla classificazione Ateco 2007, si è reso necessario integrare i modelli di alcuni Isa con l’inserimento di nuove informazioni nel quadro E “Dati per la revisione”;

- per quanto riguarda le precalcolate, vengono ricordate le modalità di acquisizione e consultazione di tali informazioni;

- per quanto riguarda il software, viene ricordato che attraverso una specifica funzionalità di vera e propria precompilazione, è possibile importare i dati contabili direttamente da Redditionline, riducendo così l’onere compilativo a carico dei contribuenti.

Infine, quanto al regime premiale, l’Agenzia ricorda che con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023 sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità.

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(C)
l’AgenzIA delle entrAte fornISCe AlCunI ChIArIMentI
Indici sintetici di affidabilità fiscale

Credito d’imposta del 20% sul GNL

d’imposta del 20% sugli acquisti di GNL effettuati nel periodo 1° febbraio - 31 dicembre 2022, il MIT ha diffuso una nuova versione del file esempio fatture a seguito dei problemi segnalati dall’utenza nella compilazione della precedente versione. Ricordiamo che le istanze per la richiesta della misura dovranno essere presentate sulla specifica piattaforma dell’ADM, a partire dalle ore 12 del 15 giugno e fino alle ore 24.00 del 6 luglio 2023

In merito alla domanda per richiedere il credito

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15
2023
giugno
(C)
dISPonIbIle Il nuovo fIle eSeMPIo fAtture

Autotrasporto c/t.

Contributi investimenti 2022

PubblICAzIone del PrIMo deCreto APPlICAtIvo

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 194/ AdT del 7 giugno 2023 per ricordare che, con decreto 12 aprile 2023, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 23 maggio 2023, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, a favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto professionale su strada (REN) e all’Albo nazionale delle medesime, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (23 maggio 2023).

I contributi sono concessi a norma del regolamento (UE) della Commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione). Le risorse complessivamente stanziate per gli interventi in oggetto ammontano complessivamente a 25 milioni di euro sempre per l’annualità 2022. Le modalità di presentazione delle domande sono state, invece, definite con il decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 2023 nonché sul sito web del medesimo Ministero https://www.mit.gov.it/.

Di seguito si dà una sintetica illustrazione degli interventi agevolativi, suddivisi per tipologie di beni, mentre per le modalità di presentazione delle domande, di dimostrazione degli investimenti effettuati e della loro rendicontazione, definite con il citato d.d. 8 giugno 2023, si rinvia al testo pubblicato a pag. 22 del presente notiziario.

RIPARTIZIONI DELLE RISORSE

A ogni linea d’intervento di investimento sono destinate le risorse di seguito specificate:

a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a gas naturale compresso (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: 2.500.000 euro;

b) radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t: 15.000.000 euro;

c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale: 7.500.000 euro.

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna linea d’intervento, in base all’ordine di presentazione delle domande, fatta salva eventuale rimodulazione decisa con decreto direttoriale, qualora per effetto delle domande presentate si rendano disponibili risorse a favore di linee in cui le stesse non risultino sufficienti.

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI bENEFICI.

DIVIETO DI CUMULO E VINCOLI DI DISPONIbILITà DEI bENI

Al fine di evitare il superamento delle intensi-

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tà massime di aiuto previste dal reg. (UE) n. 651/2014 è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per le stesse spese ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (RNA), gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy. L’importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare i 550.000 euro e, in caso di eccedenza, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. L’importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 31.12.2026, a pena di revoca. Non si procede all’erogazione del contributo anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio.

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione debbono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell’entrata in vigore del decreto in commento.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2023 (23 maggio 2023) ed ultimati entro il termine indicato dal d.d. 8 giugno 2023 (v. infra in altra parte del presente Apinforma).

PRENOTAZIONE

DELLE RISORSE.

IL CONTRATTO DI ACqUISTO

Ai soli fini della prenotazione dei contributi per l’acquisizione dei beni di cui sopra sarà necessario produrre in sede d’istanza copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. Gli importi colà previsti saranno detratti dall’ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito “contatore”, puntualmente aggiornato, per ogni linea d’investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento secondo le modalità fissate con il d.d. 8 giugno 2023.

Nel caso in cui l’impresa aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal d.d. 8 giugno 2023, essa decadrà dal beneficio e le risorse corrispondenti ai relativi importi accantonati saranno riacquisiti al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento dell’elenco cronologico sulla base della data di proposizione dell’istanza.

MISURA

DEL CONTRIbUTO PER TIPOLOGIA DI bENE

In relazione alle linee di investimento di cui sopra sono così definite le entità del contributo per ciascuna tipologia di beni incentivabili.

1. Autoveicoli a trazione alternativa (art. 5.1, lettere a, b, c; art. 5.2)

a) per i veicoli commerciali nuovi di fabbrica delle sottostanti tipologie il contributo è determinato:

- in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

- in 14.000 euro per ogni veicolo elettrico (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 7 t;

- in 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t, considerata la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) per i veicoli commerciali nuovi di fabbrica delle sottostanti tipologie il contributo è determinato:

- in 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e fino a 16 t;

- in 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t;

c) per dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 t per il trasporto merci in veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento nel limite massimo di 2.000 euro.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), dimostrino anche l’avvenuta radia-

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zione per rottamazione di veicoli di classe ecologica inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto un aumento del contributo pari a 1.000 euro per ciascun veicolo rottamato, a condizione che quest’ultimo sia stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2023.

2. Autoveicoli euro VI con contestuale rottamazione per radiazione

a) per radiazione per rottamazione di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli per il trasporto merci nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E il contributo è determinato:

- in 7.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e fino a 16 t;

- in 15.000 euro per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 t;

b) per acquisizione di veicoli commerciali Euro 6 E ed Euro 6 step E di massa pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia il contributo è determinato in 3.000 euro.

3. Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale

Per quanto riguarda l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, in via preliminare, si ha che sono agevolabili:

a) le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, ovvero rimorchi e semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC595-5 e IMO; detti rimorchi e semirimorchi devono essere dotati di almeno un dispositivo innovativo conforme a quelli previsti nell’allegato al d.m. 12 aprile 2023;

b) le acquisizioni di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n.

2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/ calorifere installate - ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla precedente lettera - con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

Nelle fattispecie a), b) e c) il contributo viene determinato come segue:

- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel 10% della spesa in caso di medie imprese e nel 20% della spesa per le piccole imprese, con un limite massimo di 5.000 euro per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t allestito per trasporti in regime ATP ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, installata su tali veicoli; in caso di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo unitario sale a 7.000 euro;

- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in 3.000 euro a veicolo, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. Anche in questo caso, in presenza di rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi più anziani, il contributo unitario si incrementa ammontando a 5.000 euro.

MAGGIORAZIONE DEI CONTRIbUTI

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di ac-

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quisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, se riferiti ad:

- acquisizione di veicoli commerciali a trazione alternativa;

- acquisizione a fronte di radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva superiore a 7 t;

- acquisizione di rimorchi e semirimorchi per l’intermodalità o al trasporto in regimi di temperatura controllata.

Godono parimenti della maggiorazione contribu-

tiva del 10% le acquisizioni effettuate dalle imprese aderenti a una rete di imprese. Le maggiorazioni sopra indicate sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo.

ATTIVITà ISTRUTTORIA

Per le attività istruttorie, il Ministero si avvale, come nel recente passato, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa (R.A.M.). Data la non semplice articolazione delle linee contributive, si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

2.000 euro Riconversione in elettrici furgoni fino a 3,5 t

3.000 euro Euro 6 E ed Euro 6 Step-E (da 3,5 t e fino a 7 t)

4.000 euro CNG e ibrido tra 3,5 t e 7 t

7.000 euro Euro 6 step-E di massa complessiva superiore a 7 t. e fino a 16 t

9.000 euro CNG, LNG e ibrido superiore a 7 t e fino a 16 t

14.000 euro Elettrico fra 3,5 t e fino a 7 t

15.000 euro Euro 6 step-E di massa > 16 t

24.000 euro Elettrico > 7 t.; CNG, LNG e ibrido > 16 t

1.000 euro Per ogni autoveicolo rottamato e sostituto con autoveicolo a trazione alternativa

5.000 euro (max) Rimorchi e semirimorchi (10% medie e 20% piccole imprese)

3.000 euro (max) Rimorchi e semirimorchi per grandi imprese

7.000 euro Rimorchi e semirimorchi con rottamazione per le piccole e medie imprese

5.000 euro Rimorchi e semirimorchi con rottamazione per le medie imprese

Più il 10% se investimenti di piccole e medie imprese in determinate tipologie di beni o se appartenenti a reti di imprese (percentuali fra loro cumulabili)

Infine si riportano anche i contenuti della tabella allegata al d.m. 12 aprile 2023 recante l’elenco dei dispositivi innovativi per il riconoscimento del contributo a favore di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale.

Per il testo del decreto in esame e per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

DISPOSITIVI INNOVATIVI PER RIMORChI E SEMIRIMORChI PER IL TRASPORTO INTERMODALE

1. Spoiler laterali ammessi dal regolamento (UE) della Commissione n. 1230/2012 del 12 dicembre 2012.

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS Electronic Braking System (EBS) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring System (TPTMS) oppure Tyre Pressure and Automatic inflating Temperature Monitoring System.

5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo dell’aria dell’impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata, determinante un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.

6. Telematica indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (t/km) o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.

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TOTALE STANZIAMENTO:
CONTRIbUTO MASSIMO PER IMPRESA 550.000 EURO CONTRIbUTO
DECRETO INVESTIMENTI 2022 (D.M. 12 APRILE 2023, ENTRATO IN VIGORE IL 23 MAGGIO 2023) 25 MILIONI DI EURO.
TIPOLOGIA DI VEICOLO DA ACqUISIRE
(AdT)

DISPOSITIVI INNOVATIVI PER RIMORChI E SEMIRIMORChI PER IL TRASPORTO INTERMODALE

7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio di sterzata.

8. Sistema elettronico di controllo dell’usura di pastiglie freno.

9. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS, che a una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

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Autotrasporto c/t.

Contributi investimenti 2022

ModAlItà e terMInI Per lA

PreSentAzIone delle doMAnde:

dAl 26 gIugno

All’11 AgoSto 2023

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 194 del 7 giugno 2023 e prot. n. 201/AdT del 16 giugno 2023 per segnalare che con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) 8 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 2023 e ripreso sul sito ministeriale (www.mit.gov.it), sono state dettate le disposizioni attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2023 in ordine all’erogazione di contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, provvedimento già illustrato nella citata circolare.

Il d.d. 8 giugno 2023 definisce le modalità operative connesse agli incentivi in parola con specifico riferimento a ciascuna fase dell’iter procedimentale e, cioè:

- presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse;

- rendicontazione degli investimenti oggetto delle richieste di contributi;

- l’istruttoria procedimentale. Di seguito se ne dà illustrazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE PER LA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

Il d.d. 8 giugno 2023 prevede una sola finestra temporale, in cui l’impresa ha titolo a presentare una sola domanda volta alla prenotazione delle risorse, anche per più tipologie d’intervento previste e, precisamente:

dalle ore 10.00 del 26 giugno alle ore 16.00 dell’11 agosto 2023.

Sulle risorse finanziarie, consistenti in complessivi 25 milioni di euro, il d.d. 8 giugno 2023 prevede la realizzazione, a cura della Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti spa (RAM) in veste di soggetto gestore, di 3 “contatori” per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute.

Le liste delle domande pervenute e i “contatori” aggiornati delle somme ancora disponibili saranno visibili sul sito web della RAM (www.ramspa. it), nella sezione denominata “Investimenti IX edizione”.

Anche in caso di esaurimento dei fondi le domande rimangono proponibili e verranno accettate con riserva; l’istruttoria seguirà l’ordine di presentazione delle stesse fino a esaurimento delle risorse.

L’istanza va inoltrata, esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo PEC della RAM (ram.investimenti2023@legalmail.it), a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

- modello di istanza debitamente compilato, reperibile in formato PDF editabile sul sito web della RAM, sempre nella sezione dedicata agli “Investimenti IX edizione” - che al momento in cui si scrive non appare disponibile -, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

- copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;

- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2023 (23 maggio 2023) e, quindi, a partire dal 24 maggio 2023 e debitamente sottoscritto dalle parti; il contratto va sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (all. 1 del d.m. 12 aprile 2023).

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Per la formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata a mezzo PEC.

La RAM pubblicherà entro l’11 settembre 2023 l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata solo in sede di istruttoria di rendicontazione. L’elenco ha solo valore di ordine temporale di prenotazione, e rimane valido in attesa che siano verificati i requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata, come detto, nella fase di istruttoria della rendicontazione.

Il d.d. 8 giugno 2023 prevede espressamente che l’impresa possa annullare l’istanza precedentemente inoltrata o trasmetterne una nuova in sostituzione della precedente. In caso di semplice annullamento dell’istanza, nella PEC andrà inserita la dicitura “annullamento istanza” mentre, se ne viene presentata una nuova previo annullamento della precedente, la dicitura della PEC sarà “annullamento istanza e nuova presentazione”; in quest’ultima ipotesi l’impresa perde il piazzamento in graduatoria frutto della domanda annullata, per cui la nuova istanza andrà ad occupare una nuova posizione in coda.

RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA

Nella fase di rendicontazione le imprese che hanno prenotato le risorse nella finestra temporale di presentazione delle domande hanno l’onere di dimostrare il perfezionamento dell’investimento e l’avvio del medesimo dopo il 23 maggio 2023. Tale dimostrazione costituisce presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo. Le imprese che hanno presentato istanza, devono trasmettere

dalle ore 10:00 dell’11 settembre 2023 alle ore 16:00 dell’11 giugno 2024,

utilizzando la piattaforma informatica implementata dalla RAM, la documentazione tecnica indicata in dettaglio del d.d. 8 giugno 2023 per ciascuna tipologia d’investimento, nonché la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo dei beni attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo dei medesimi. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, dovrà essere altresì fornita prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del d.m. 12 aprile 2023. La piattaforma informatica sarà resa nota entro l’11 settembre 2023 sul sito web del Ministero alla pagina http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/auto-

trasporto-merci/documentazione nonché sul citato sito web della RAM (www.ramspa.it) nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”. Solo compiuto detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata, facendo salva la posizione acquisita. Scaduto il termine dell’11 giugno 2024, le domande che non saranno state rendicontate decadranno automaticamente, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco delle imprese istanti.

Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, art. 33 in materia di legalizzazione di firme di atti da e per l’estero.

Ove l’acquisizione dei beni si abbia con contratto di locazione finanziaria, l’impresa aspirante è tenuta a comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita o mediante fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di consegna del medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le precedenti modalità, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei medesimi comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2023, ovvero dal 23 maggio 2023, e il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.

Come accennato, sempre ai fini della rendicontazione, il d.d. 8 giugno 2023, dall’art. 5 all’art. 8, prescrive la documentazione da prodursi per ciascuna tipologia di investimento (veicoli a trazione alternativa, acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica a fronte di radiazione per rottamazione, acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporti combinati, acquisizione di rimorchi, semirimor-

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chi ed equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t in regime ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale).

Ciò vale anche per il godimento delle maggiorazioni contributive del 10% per le piccole imprese e per le imprese facenti parte di una rete d’imprese (art. 9). Le prime dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante le dimensioni aziendali; le seconde dovranno produrre copia del contratto di rete.

Per il dettaglio di detta documentazione si rinvia alla lettura dei citati articoli del d.d. 8 giugno 2023.

L’ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE E L’AMMISSIONE A bENEFICIO

La RAM procede a redigere l’elenco delle domande presentate nei termini indicati e svolge l’attività istruttoria e di verifica della rendicontazione. Alla convalida dell’istruttoria e all’accoglimento della domanda attende, come in passato, una commissione da costituirsi con nomina ministeriale, la quale provvede anche a dare comunicazione all’impresa dell’atto di ammissione.

Qualora in istruttoria si ravvisino lacune, comun-

que sanabili, della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni, fissando il termine massimo di 15 giorni per la loro trasmissione attraverso il caricamento delle stesse sulla piattaforma informatica. Qualora, poi, entro detto termine, l’impresa non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro sia ritenuto insoddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile.

In ogni caso, nessuna richiesta di integrazione è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dall’impresa a pena di esclusione.

Nel caso l’attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti sempre previsti a pena di esclusione dal d.m. 12 aprile 2023 ovvero l’insufficienza della documentazione anche a seguito della richiesta di integrazione della stessa, il Ministero esclude senz’altro l’impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all’immediata riacquisizione dei relativi importi.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di novità. Copia di tutti gli atti citati può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione. (AdT)

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Pr feSr 2021-2027. nell’AreA delle teCnologIe MArIttIMe.

PreSentAzIone delle doMAnde:

5 gIugno - 31 AgoSto 2023

PREMESSA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 188/ AdT del 1° giugno 2023 per segnalare che, nell’ambito del Programma regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (PR FESR) 2021, la Giunta regionale con deliberazione n. 784 del 19 maggio 2023, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 31 maggio 2023, ha approvato il bando A1.1.2 avente ad oggetto “Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione” nell’area delle tecnologie marittime.

Il Bando definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti negoziati di ricerca, sviluppo e innovazione di processo e di organizzazione nell’ambito dell’area di specializzazione delle Tecnologie marittime della Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 (S4), realizzati in forma collaborativa fra imprese regionali (grandi, medie e piccole) e il sistema della ricerca e innovazione (università, organismi di ricerca pubblici e privati, enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, distretti regionali), per contribuire alla realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul mercato. La dotazione finanziaria del bando è pari a 3.999.996 euro. Dette risorse possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive. Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito web (https://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA17/) nella sezione dedicata al bando dalle ore 10.00 del 5 giugno alle ore 16.00 del 31 agosto 2023. Di seguito se ne traccia una illustrazione sommaria, rimandando, per il resto, a una attenta lettura del bando, reperibile sul citato sito web della Regione.

bENEFICIARI

Per quello che riguarda le imprese, beneficiarie sono quelle che svolgono attività site nel territorio regionale e rientranti nelle seguenti classificazioni, anche come attività secondarie:

- sezione C: attività manifatturiere;

- sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

- sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

- sezione F: costruzioni;

- sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

- sezione H: trasporto e magazzinaggio;

- sezione J: servizi di informazione e comunicazione;

- sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche.

Sono esclusi i settori e le attività specificate nell’allegato B del bando, a cui si rinvia.

I progetti devono essere realizzati attraverso un’associazione temporanea di scopo (ATS) fra i soggetti beneficiari con capofila un’impresa. L’ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 60 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 giorni. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione del progetto è solidale.

PROGETTI AMMISSIbILI

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazioni di processo o di innovazione dell’organizzazione coerenti con la S4, rivolti specificatamente all’area di specializzazione “Tecnologie Marittime” ed attinenti alle traiettorie di sviluppo indicate nell’allegato A, realizzati dai beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale.

I progetti devono essere realizzati mediante una collaborazione stretta e fattiva tra i soggetti beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale, alle seguenti condizioni:

a) il progetto deve prevedere la presenza di almeno 3 imprese indipendenti, di cui almeno due piccole e medie imprese e un’università o un

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Contributi per ricerca, sviluppo, innovazione

organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;

b) i beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% del costo complessivo del progetto;

c) in caso di progetti che prevedano attività di innovazione di processo o dell’organizzazione che presentino tra i beneficiari una o più grandi imprese, le piccole e medie imprese beneficiarie devono sostenere cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Fatta eccezione per i progetti di sola innovazione, sono finanziabili progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale o di innovazione di processo e dell’organizzazione classificati con un Livello di maturità tecnologica (TRL) da 3 a 8, nonché 9 nei limiti di quella che è la definizione di sviluppo sperimentale.

Il TRL è una nozione mutuata dal programma “Horizon” per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l’impatto delle varie azioni all’interno del processo che dall’idea conduce alla realizzazione di prodotti o servizi per il mercato, secondo la seguente classificazione:

1) TRL 1: principi di base osservati

2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato

3) TRL 3: prova sperimentale del concetto

4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto

5) TRL 5: validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante

6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell’ambiente rilevante

7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell’ambiente operativo

8) TRL 8: sistema completo e qualificato 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale.

I progetti devono avere una durata compresa tra i 24 ed i 48 mesi.

Il costo ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a 1.000.000 euro, a pena di inammissibilità della domanda di contributo.

Ciascuna impresa può partecipare a più progetti presentati sul presente bando per un massimo di spesa ammessa di 700.000 euro per le micro imprese, 1.400.000 euro per le piccole imprese, 2.000.000 per le medie imprese e 3.000.000 euro per le grandi imprese.

SPESE AMMISSIbILI

Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto sostenute nell’arco di

durata dello stesso, fatte salve le spese per la certificazione che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto e, in particolare, le spese per il personale, missioni, strumenti ed attrezzature, servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali, realizzazione prototipi, materiali di consumo e quelle generali.

Le spese del personale sono determinate con modalità semplificata attraverso l’applicazione delle tabelle standard di costo unitario stabilite con deliberazioni di Giunta regionale n. 1915 del 10 dicembre 2021 e n. 754 del 12 maggio 2023.

Le spese generali sono calcolate con modalità semplificata nella misura forfettaria del 15% dei costi relativi al personale.

MISURA DEGLI INCENTIVI E CUMULAbILITà

Le intensità di contributo applicabili alle spese ammissibili sono le seguenti:

- micro e piccola impresa che realizzi il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese: ricerca 70%, sviluppo 45%, innovazione 50%;

- media impresa che realizzi il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese: ricerca 60%, sviluppo 35%, innovazione 50%;

- grande impresa che realizzi il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese: ricerca 50%, sviluppo 25%, innovazione 15%

- università od organismo di ricerca: 80% per tutte le tipologie di attività.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 2.000.000 euro.

I contributi a favore di imprese ed enti gestori di parchi o distretti regionali non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis”, nonché finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese, fatta eccezione per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime “de minimis”, fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, e per le misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.

I contributi a favore di beneficiari università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Viene presentata un’unica domanda compren-

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L’interconnessione è il FUTURO Progetto Nachste S.r.l. Sede operativa: Viale Palmanova, 22 - 33100 Udine T. +39 0432 1845725 / info@nachste.it / www.nachste.it Indy 4.0 /Data Collector / Software MES Indy 4.0 L’interconnessione facile per tutte le aziende, dalle PMI alle industrie • incontra i requisiti di Industria 4.0 • software facile e intuitivo • integrabile con diversi beni strumentali e CNC • flessibile grazie al sistema modulare • integrazione con il software gestionale

dente gli interventi dei singoli partner, che viene sottoscritta ed inoltrata dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale o altro soggetto dell’impresa capofila, delegato dai partner tramite procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito web dedicato della Regione Friuli Venezia Giulia. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle suddette linee guida. La domanda deve essere presentata attraverso il sistema telematico on line a cui si accede dalla sezione del medesimo sito web (colonna sulla destra) attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE), la Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la presentazione della domanda. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all’atto della convalida finale.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista redatta secondo i fac-simile pubblicati nella pagina “Modulistica” accessibile dalla medesima sezione del sito.

I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:

dalle ore 10.00 del 5 giugno

alle ore 16.00 del 31 agosto 2023

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

E DI VALUTAZIONE

DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

DEL CONTRIbUTO

La selezione delle domande avviene con procedura di tipo valutativo negoziale che si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria preliminare di ammissibilità;

- istruttoria completa di ammissibilità;

- valutazione tecnico-scientifica, i cui parametri e criteri sono riportati nell’allegato C del bando;

- formazione della graduatoria provvisoria e approvazione degli elenchi delle domande non ammissibili;

- negoziazione;

- formazione della graduatoria definitiva.

Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura regionale attuatrice (il Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, SRA) per ciascun beneficiario del progetto entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio.

RENDICONTAZIONE

ED EROGAZIONE

DEL CONTRIbUTO

I beneficiari devono presentare distinte rendicontazioni finali di spesa nel termine di 4 mesi dalla data di conclusione del progetto.

La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto, prima di essere presentata, deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco istituito presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, disponibile nell’apposita sezione dedicata sul sito web della Regione.

I beneficiari dei progetti di durata superiore a 30 mesi devono presentare anche una rendicontazione intermedia entro il termine di 4 mesi dalla metà della durata del progetto.

I beneficiari dei progetti di durata inferiore a 30 mesi sono tenuti a presentare anche una relazione intermedia, entro il termine massimo di 2 mesi dalla metà della durata del progetto.

L’atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 80 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento.

ObbLIGhI E VINCOLI DEI bENEFICIARI

Sono ammesse variazioni dell’iniziativa e subentri a seguito di variazioni societarie alle condizioni poste dal bando, a cui si rinvia.

Fra gli obblighi e i vincoli dei beneficiari si evidenziano i seguenti:

- i beneficiari sono tenuti a realizzare i progetti conformemente al preventivo approvato, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali necessarie variazioni;

- i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione;

- l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzate al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le piccole e medie imprese e 5 anni per le grandi

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imprese, decorrenti dalla data di conclusione dei progetti finanziati.

Il testo del bando, completo di allegati, le linee guida per la presentazione delle domande, la modulistica e ogni altra attinente documentazione sono rinvenibili sul più volte citato sito web del-

la Regione (https://www.regione.fvg.it/rafvg/ cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA17/). Possono anche essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.

PAG. 29 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2023
(AdT)

CCNL Unionmeccanica Confapi

AuMentI ContrAttuAlI

dAl 1° gIugno 2023

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 205/ AG del 16 maggio 2023 per ricordare che, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021, in data 16 giugno 2023 UNIONMECCANICA CONFAPI e FIM Cisl, FIOM Cgil e UILM Uil hanno sottoscritto il verba-

le di accordo in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità con decorrenza dal 1° giugno 2023. Sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2022, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno 2023 - pari al 6,6% - e verificato che l’importo è superiore agli incrementi retributivi previsti dal CCNL, in adempimento all’ultimo comma dell’art. 40 del CCNL, si è proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello come di seguito riportati.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

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(AG) LIVELLI MINIMI CONTRATTUALI AL 1° GIUGNO 2023 AUMENTI DAL 1° GIUGNO 2023 MINIMI CONTRATTUALI DAL 1° GIUGNO 2023 9Q 2.619,60 172,89 2.792,49 9 2.619,60 172,89 2.792,49 8Q 2.355,54 155,47 2.511,01 8 2.355,54 155,47 2.511,01 7 2.166,05 142,96 2.309,01 6 2.018,99 133,25 2.152,24 5 1.883,07 124,28 2.007,35 4 1.757,91 116,02 1.873,93 3 1.684,87 111,20 1.796,07 2 1.518,55 100,22 1.618,77 1 1.375,00 90,75 1.465,75

RENTRi: nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

lario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

SI IntroduCe un nuovo Modello

dI

geStIone dIgItAle deI rIfIutI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti. Oltre ad assicurare l’attività di controllo sui rifiuti, il nuovo sistema intende mettere a disposizione di imprese e settore pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.

Il RENTRi sarà gestito dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata con le cadenze stabilite dall’articolo 13, che sono:

- a partire dal 15 dicembre 2024 per i gestori ed i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 50 dipendenti;

- a partire dal 15 giugno 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non, aventi più di 10 dipendenti;

- a partire dal 15 dicembre 2025 per gli altri produttori di rifiuti pericolosi.

Con la nuova disciplina di tracciabilità dei rifiuti si definiranno:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formu-

- i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;

- le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;

- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;

- le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;

- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in una sezione anagrafica e in una sezione tracciabilità. In quest’ultima sezione saranno inseriti i dati di movimentazione relativi al registro cronologico di carico e scarico e ai formulari di identificazione.

Il registro è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’art. 190 del TUA sino alla data di iscrizione al RENTRi, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRi, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le stesse procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA.

Successivamente, dopo l’iscrizione al RENTRi, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRi.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno adottabili a partire dal 15 dicembre 2024, fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni attualmente in vigore e contenute

PAG. 31 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2023

negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La definizione delle modalità operative sarà de-

mandata a uno o più decreti attuativi di futura pubblicazione.

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(CS)

Trasporto rifiuti. Delibera Albo dei gestori ambientali

dIMoStrAzIone dell’ISCrIzIone e del regolAre eSerCIzIo Con AtteStAto - Qr Code

Si ritiene utile ricordare che il 15 giugno 2023 è entrato pienamente in vigore la delibera n. 1 del 13 febbraio 2023, con cui il Comitato Nazionale ha stabilito che l’iscrizione dell’impresa all’Albo dei gestori ambientali, e con essa il regolare esercizio dell’attività, potrà essere dimostrata, a scelta dell’impresa, non solo con lo specifico provvedimento cartaceo, ma, in alternativa, esibendo un apposito attestato - QR code, in formato cartaceo o digitale.

Questa disposizione rappresenta un cambiamento epocale nei rapporti tra impresa ed Autorità di controllo, ma anche tra imprese dello stesso ciclo di gestione dei rifiuti.

Il trasportatore di rifiuti, difatti, non sarà più costretto ad equipaggiare la cabina di ogni proprio automezzo con le copie cartacee dei suoi provvedimenti d’iscrizione all’Albo gestori (sovente voluminose e complesse), da sostituire inoltre ad ogni modifica del parco veicolare, ma potrà dimostrare la propria autorizzazione alla movimentazione dei rifiuti - richiesta dall’articolo 256 del testo unico ambientale (e penalmente sanzionata) - con un semplice foglio di carta, sui cui viene riprodotto il QR code, che lo identifica univocamente con il codice fiscale e il numero di iscrizione all’Albo dello stesso.

La stessa dimostrazione potrà essere effettuata con il QR code in formato digitale (ad es. riportato su smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico) in un’ottica di completa “dematerializzazione” dei provvedimenti cartacei e di semplificazione degli obblighi di esibizione dei provvedimenti autorizzativi.

Per ottenere il QR code, le imprese iscritte all’Albo gestori accedono alla propria area riservata sul

sito web “www.albonazionalegestoriambientali.it” e qui generano l’attestato, stampandolo su un foglio di carta.

Il QR Code riportato in tale documento conterrà gli estremi identificativi del soggetto iscritto, cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo. Il documento potrà essere esibito anche ai produttori dei rifiuti che affidano i loro scarti ai vettori, o agli impianti di destinazione finale, tenuti proprio al controllo del provvedimento autorizzativo del vettore.

Il formato digitale del QR code sarà invece disponibile tramite l’apposita applicazione, che i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali potranno scaricare ed utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

Giova infine evidenziare che la piena dematerializzazione dei provvedimenti cartacei si attuerà quando le Pubbliche Amministrazioni e gli organi di controllo, che devono verificare l’iscrizione di un soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, potranno svolgere tale attività tramite l’apposita applicazione per dispositivi mobili basati sui principali sistemi operativi (Android, IOS): inquadrando il QR code identificativo in possesso del soggetto iscritto e visualizzando la situazione autorizzativa aggiornata alla data dell’interrogazione (a titolo esemplificativo sarà possibile consultare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell’impresa;

- il numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;

- le categorie di iscrizione e relativa validità;

- i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati;

- le pertinenti prescrizioni).

Per utilizzare l’apposita applicazione per dispositivi mobili, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo devono registrarsi nel portale https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it al fine di ottenere le credenziali di utilizzo della stessa.

PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2023
(C)

Prime modifiche al nuovo

Codice degli appalti

appaltanti prevedessero nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti un maggior punteggio da attribuire alle imprese che avessero attestato, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti relativo alle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Poi, si affidava alla stazione appaltante il compito di verificare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023

è stato pubblicato il Decreto Legge n. 57 del 29 maggio 2023, che apporta i primi correttivi al nuovo Codice degli Appalti in materia di criteri premiali nelle aggiudicazioni e parità di genere.

Si ricorda che il nuovo Codice è in vigore dal 1° aprile 2023 ma, per la previsione dell’articolo 229 del D.Lgs. n. 36/2023, le sue disposizioni acquistano efficacia solo dal 1° luglio 2023.

L’articolo 108, in particolare, definisce i criteri per l’aggiudicazione degli appalti e l’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo.

I criteri di aggiudicazione dell’offerta sono definiti dai documenti di gara che li stabiliscono in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, il comma 7 dell’articolo 108, prevede che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo debbano indicare i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Nel testo previgente si disponeva che le stazioni

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 57/2023, corrispondente al 30 maggio 2023, si subordina la concessione dei criteri premiali da parte delle stazioni appaltanti al possesso della certificazione della parità di genere per l’impresa aggiudicataria.

Infatti, si dispone che le stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovate dal possesso della certificazione della parità di genere.

Pertanto, per avere la premialità sui punteggi attribuiti nei bandi, le imprese aggiudicatarie non potranno più autocertificare il possesso dei requisiti richiesti relativi alla parità di genere ma sono obbligate a possederla. Questa previsione permetterà di agevolare la diffusione dello strumento della certificazione di parità di genere.

Si ricorda, che la certificazione della parità di genere a oggi viene rilasciata su base volontaria e su richiesta dell’azienda dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alla norma

UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022 (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022).

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(CS)
In MAterIA dI CertIfICAzIone dI PArItà dI genere

La comunicazione ha radici profonde

Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma

Approvato il nuovo Codice dei contratti (quinta parte)

obblIgo dI InSerIre

neI doCuMentI dI gArA

lA ClAuSolA dI revISIone PrezzI

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il Decreto ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa quinta parte affrontiamo GLI argomenti relativi alle clausole sociali, ai criteri energetici e ambientali e alla revisione prezzi.

CLAUSOLE SOCIALI DEL bANDO DI GARA E DEGLI AVVISI

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, ove riguardi, il settore dei beni culturali o del paesaggio, i bandi devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Inoltre, sempre in considerazione delle clausole

sociali, l’articolo 102 del nuovo codice prevede gli impegni dell’operatore economico, disponendo che nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, si richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per il rispetto di questi fini l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni e la stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, solo però nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario e non delle altre imprese partecipanti.

CRITERI DI SOSTENIbILITà

ENERGETICA

E AMbIENTALE

Sempre l’articolo 57 al comma 2 del nuovo Codice si prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti

PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2023

e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130, che dispone che questo tipo di appalto viene aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:

a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi;

c) della qualità della formazione degli operatori.

Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

REVISIONE PREZZI

L’articolo 60 prevede per le Stazioni Appaltanti l’obbligo di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano solo al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. (continua)

PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2023
(CS)

Convenzione con Trieste Airport

MODALITà DI RIChIESTA DELLA CARD

rInnovAto l’ACCordo Con AeroPorto frIulI venezIA gIulIA SPA

Informiamo le Imprese associate che è stata rinnovata la convenzione tra Confapi FVG e Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, che permette a tutti gli Associati di ottenere sconti sull’utilizzo dei servizi aeroportuali messi a disposizione dalla società. In particolare, è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe base ufficiali in vigore dei parcheggi P7 multipiano e P2 (consultabili a questo link https://triesteairport.it/it/airport/in-partenza/ parcheggi/guida-parcheggi): agli Associati che ne faranno richiesta verrà fornito un voucher di sconto, contente un QR code e un PIN. Il voucher potrà essere utilizzato direttamente alle casse automatiche in fase di pagamento, mediante scansione del QRcode, o utilizzato in fase di prenotazione online inserendo il PIN.

MODALITà DI RIChIESTA DEI VOUChER

Via email scrivendo a segreteria@confapifvg.it oppure telefonando allo 0432-507377. Inoltre, tutti i Soci Confapi FVG avranno la possibilità di acquistare la “TRS Card” con uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 150€. Il TRS Club è riservato ai viaggiatori che più frequentemente utilizzano lo scalo; i membri del Club hanno accesso gratuito alla VIP Lounge “Sala Calligaris”, tariffe di sosta auto scontate del 25% e la possibilità di stipulare abbonamenti parcheggio.

La card viene rilasciata anche gratuitamente a seguito della presentazione di almeno 10 carte d’imbarco per voli in partenza da Trieste Airport in 5 mesi consecutivi, ed è nominativa.

Via email scrivendo a trscard@triesteairport.it Per ulteriori informazioni le Imprese interessate possono fare riferimento alla sig.ra Clara Ferro, tel. 0432-507377, email segreteria@confapifvg.it. Di seguito si riporta anche l’elenco delle destinazioni e dei collegamenti estivi già attivi da/per l’Aeroporto di Ronchi: si segnalano in particolare tre nuove destinazioni (Barcellona, Dublino, Tirana) e voli incrementali sugli altri collegamenti diretti. La programmazione dei voli include un totale di 15 rotte, suddivise tra collegamenti nazionali e internazionali, operate da 4 compagnie:

- ITA Airways porta a 4 i voli giornalieri sull’hub di Roma Fiumicino, consentendo la possibilità di viaggi andata e ritorno in giornata da/per la capitale, ed una sempre miglior connettività nazionale, internazionale e intercontinentale; nel picco della stagione estiva, opererà inoltre dal 22 luglio al 03 settembre, due collegamenti settimanali da/per Olbia.

- Lufthansa porta a 2 i collegamenti giornalieri per l’hub di Francoforte garantendo un’ottima connettività per destinazioni internazionali e intercontinentali.

- Ryanair aumenta la propria capacità complessiva proponendo il network estivo più grande di sempre su Trieste Airport: Barcellona e Dublino sono le nuove rotte della compagnia irlandese che si aggiungono alla ripartenza del collegamento per Bruxelles Charleroi, all’incremento del numero di voli rispetto all’estate scorsa per Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia ed alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta per un totale di 11 destinazioni.

- Wizzair, novità per l’estate 2023, opererà il collegamento per Tirana a partire dal 03 luglio 2023.

Per maggiori informazioni sui voli, consultare il sito www.triesteairport.it.

PAG. 38 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2023
(SF)
PAG. 39 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2023 DESTINAZIONE - COMPAGNIA AEREA NUMERO VOLI SETTIMANALI PARTENZE bARCELLONA - Ryanair 2 MA - SA bARI - Ryanair 5 LU - MA - ME - VE - SA bRUXELLES ChARLEROI - Ryanair 2 ME - SA CAGLIARI - Ryanair 2 MA - SA CATANIA - Ryanair 4 LU - ME - VE - DO DUbLINO - Ryanair 2 ME - SA FRANCOFORTE - Air Dolomiti/Lufthansa da 12 a 14 (2 al giorno) TUTTI I GIORNI LONDRA STANSTED - Ryanair 4 MA - ME - GI - SA MALTA - Ryanair 2 LU - GI NAPOLI - Ryanair 7 (apr-mag, sett-ott), 5 (giu-ago) TUTTI I GIORNI (giu - ago no MA e SA) OLbIA - Ita Airways 2 (da metà lug a inizio sett) SA - DO PALERMO - Ryanair 4 LU - MA - GIO - DO ROMA FIUMICINO Ita Airways 28 (4 al giorno) TUTTI I GIORNI TIRANA – Wizz Air 2 (da inizio lug) LU - VE VALENCIA - Ryanair 2 (apr-giu e sett), 3 (lug, ago e ott) LU - ME -VE

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