Apinforma 4/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO ATTIVAZIONE MERCATO ELETTRONICO REGIONALE ME@FVG ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 4 28 febbraio 2023

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notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe

Sommario

L’approvazione del bilancio

numero 4

28 febbraio 2023

La semplificata e le liquidazioni trimestrali

Correzione errori contabili Sospensione

Fondo Nuove Competenze 2023

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2023

Lavoro agile per i genitori con figli minori di 14 anni

MUD 2023

ammortamenti Nuova sterilizzazione delle
Crediti energetici
trimestre
Pagamento contributi, premi e accessori
sostenibili e riqualificazione elettrica
perdite
2023
Veicoli
Distacco transnazionale
sito dell’Albo Gestori Ambientali Attivazione Mercato Elettronico Regionale ME@FVG Nuove FAQ sulla congruità manodopera 8 12 14 15 18 19 20 21 23 26 27 28 29 31 32 35
Nuovo
APINFORMA
LAVORO
E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA
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Scadenze aziendali del mese di marzo 2023 37
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L’approvazione del bilancio

SI tornA

Alle regole ordInArIe

pREMESSA

Dopo l’emergenza Covid si torna alle regole ordinarie per quanto riguarda la predisposizione del bilancio d’esercizio anche se le tensioni causate dal conflitto tra la Russia e l’Ucraina non sono ancora archiviate e gli scenari internazionali continuano a destare preoccupazione. Il bilancio è lo strumento informativo per eccellenza che rappresenta lo stato di salute di un’azienda utile per consentire agli azionisti, creditori, dipendenti, clienti e fornitori di ricavare informazioni cruciali per valutare la sua sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.

L’ITER DI AppROVAZIONE

L’articolo 2423 del codice civile impone agli amministratori l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario. L’art. 2364 dello stesso codice prevede poi che l’assemblea, chiamata all’approvazione del bilancio, deve essere indetta in prima convocazione entro il termine previsto dallo statuto e in ogni caso entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Lo statuto può prevedere un termine più ampio, che non può in ogni caso superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’utilizzo di questo maggior termine deve essere giustificato da situazioni particolari, quali l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato o la presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.

Le norme concernenti l’approvazione del bilancio sono contenute nell’art. 2364 del codice civile e, limitatamente alle SRL, nell’art. 2478-bis.

L’articolo 2429 del codice civile prevede che il progetto di bilancio, predisposto dagli amministrato-

ri, deve essere consegnato al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione legale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. In pratica la predisposizione del progetto di bilancio per le società con sindaci o revisori, deve avvenire con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell’assemblea dei soci.

Il bilancio unitamente alle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o dell’incaricato della revisione legale, devono poi essere depositati, presso la sede della società, nei 15 giorni che precedono l’assemblea.

I TERMINI

Fatto questo breve richiamo alle norme del codice civile relative all’approvazione del bilancio, analizziamo quali sono le date che si devono tenere presenti.

Con riferimento alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2022, la data ordinaria è quella del 30 aprile 2023, ma poiché cade di domenica e il 1° maggio è pure festivo, il termine slitta al 2 maggio 2023.

Questo termine è riferito all’assemblea in prima convocazione, conseguentemente la seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine.

In caso di convocazione nel più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, la data è quella del 29 giugno 2023.

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO

Le particolari situazioni che consentono il differimento del termine di convocazione sono contenute nell’ultimo comma dell’art. 2364 del codice civile e riguardano:

- l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; - la presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.

Con riferimento a questo secondo aspetto, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni casi in cui è possibile il differimento. Le casistiche possono riguardare:

- le imprese di costruzioni che operano con cantieri sparsi sul territorio nazionale per le quali

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si rende necessaria l’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;

- le società con sedi operative o commerciali distaccate e dotate di autonomia gestionale e contabile;

- le imprese interessate da interventi di riorganizzazione;

- le società che hanno adottato sistemi di tassazione consolidata;

- le società potenzialmente di comodo che hanno inoltrato istanza di interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate;

- il riconoscimento di premi contrattuali da quantificare dopo il 30 aprile dell’anno successivo;

- la modifica dell’oggetto sociale;

- le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di predisposizione del bilancio o di convocazione dell’assemblea, con nomina di nuovi amministratori;

- l’esistenza di patrimoni separati;

- la necessità di procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;

- il cambiamento di programmi informatici;

- l’adozione dei Principi contabili internazionali;

- l’obbligo di indicare, in nota integrativa, i vantaggi economici ricevuti in termini di contributi o sovvenzioni dalla Pubblica amministrazione di importo superiore ai 10.000 euro;

- la rivalutazione dei beni aziendali.

Potrebbero giustificare il differimento dei termini anche una causa di forza maggiore intesa come una situazione straordinaria imprevedibile e imponderabile, come furto, incendio, calamità naturali decesso dell’imprenditore.

Le casistiche sopra analizzate, che a regime consentono il differimento entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, potrebbero essere quindi integrate con ulteriori situazioni di natura straordinaria.

La possibilità di differire il termine di approvazione a 180 giorni è condizionata dalla circostanza che sia prevista dallo statuto della società.

LE CONVOCAZIONI

I termini di cui sopra si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea, tuttavia il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente, vale a dire in seconda convocazione.

Le date che stiamo analizzando si riferiscono alla mera convocazione dell’assemblea chiamata a esaminare il bilancio. I soci non sono, infatti, obbliga-

ti né a partecipare alle assemblee né a promuoverle. Nel primo caso il mancato raggiungimento del quorum o l’assenza totale degli aventi diritto, imporrà una seconda convocazione con conseguente slittamento della data di discussione al massimo di altri 30 giorni. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui sopra per inattività dell’assemblea, gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per accertare l’inattività dell’assemblea dei soci. Se invece, in sede assembleare, la situazione di dissenso della compagine sociale viene formalmente espressa, l’organo amministrativo viene invitato a riformulare una nuova bozza di bilancio. In quest’ultimo caso sarà necessaria una riconvocazione assembleare.

ASSEMbLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

L’art. 2369 del codice civile con riferimento alle SPA e SAPA, prevede che qualora nella prima convocazione non sia presente almeno la metà del capitale sociale o l’assemblea sia andata deserta, si debba procedere con una seconda convocazione. In seconda convocazione, da fissare al massimo entro 30 giorni dalla prima, l’assemblea delibera qualunque sia il capitale sociale rappresentato. La delibera deve riguardare esclusivamente l’approvazione del bilancio oppure la nomina o la revoca delle cariche sociali.

Per le SRL la norma non prevede la seconda convocazione, tuttavia questa è possibile se prevista dall’atto costitutivo.

L’AVVISO DI ASSEMbLEA

Limitatamente alle società per azioni, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Le SPA che non fanno ricorso al mercato del credito, possono formalizzare la convocazione in modi diversi ma in ogni caso garantendo il ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima. Il mancato rispetto di una delle formalità di cui sopra viene comunque sanata alla presenza di un’assemblea totalitaria.

Per le società a responsabilità limitata la convocazione, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta tramite raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno dell’invio ma no quello dell’assemblea). Lo statuto può, tuttavia, prevedere anche altre forme di convocazione quali fax o posta elettronica. Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio

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della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo.

Anche per le SRL l’assemblea totalitaria sana eventuali irregolarità formali di convocazione.

LA MANCATA CONVOCAZIONE

In caso di mancata convocazione da parte degli amministratori, autorevole dottrina ritiene che il bilancio non possa essere depositato. Per il deposito, infatti il codice civile prevede espressamente l’approvazione da parte dell’organo assembleare. In pratica in assenza di approvazione si può ritenere che il bilancio non esista e conseguentemente non esista il documento da depositare al Registro delle imprese. La CCIAA richiede comunque in questi casi il deposito della bozza. L’unico documento di cui si dispone è un “progetto di bilancio” che può assumere rilevanza esclusivamente per il versamento delle imposte da esso conseguenti. Ai sensi dell’art. 2631 del codice civile, la mancata convocazione sconta comunque l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Questa sanzione è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per espressa richiesta da parte dei soci.

Oltre alla sanzione di cui sopra, resta impregiudicata la possibilità di un controllo giudiziario e, in capo agli amministratori, la possibilità di subire azioni di responsabilità.

IL DEpOSITO AL REGISTRO IMpRESE

Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni presso la CCIAA. Quindi entro il 30 maggio 2023, nel caso di approvazione nel temine di 120 giorni, va depositato presso il Registro delle Imprese della CCIAA, corredato da:

- relazione sulla gestione (se obbligatoria);

- relazione del collegio sindacale (se obbligatoria);

- relazione del revisore (se diverso dal collegio sindacale);

- verbale di approvazione del bilancio.

Per l’omesso deposito del bilancio l’art. 2630 del codice civile prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun amministratore, da 137,33 a 1.376,00 euro. In questi casi non si opera alcuna distinzione con riferimento a deleghe o competenze specifiche degli amministratori. L’omissione del deposito per mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non comporta ovviamente alcuna sanzione in capo agli amministratori e sindaci, proprio perché mancando il

bilancio non si può depositare nulla. Tuttavia la prassi delle CCIAA, come già ricordato, richiede comunque il deposito del progetto di bilancio e del verbale dal quale risulta la mancata approvazione.

Il bilancio deve essere depositato in formato XBRL utilizzando la tassonomia denominata PCI_201811-04 che consente di includere l’intero bilancio in un unico file. I documenti allegati, quali il verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale devono essere prodotti in formato PDF/A.

Il deposito deve essere eseguito in via telematica o su supporto informatico completo di firma digitale.

IL VERSAMENTO DELLE IMpOSTE

Il versamento delle imposte da autoliquidazione non è stato oggetto di modifiche o proroghe e conseguentemente valgono i termini ordinari. Tuttavia in alcune circostanze la data di approvazione del bilancio si riflette anche sui termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023.

Si possono presentare le seguenti situazioni:

- il bilancio viene approvato entro il termine ordinario del 2 maggio 2023, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 giugno 2023.

- approvazione oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno mese successivo a quello di approvazione del bilancio (approvazione il 20 giugno 2023 versamento entro il 31 luglio 2023);

- mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni, il pagamento delle imposte va effettuato entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, vale a dire il 30 giugno 2023;

- mancata approvazione del bilancio entro i 30 giorni successivi al termine di 180 giorni; il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

In tutti i casi sopra esaminati è inoltre possibile differire il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 322/1988 i soggetti Ires sono tenuti a trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’un-

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dicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, il termine generalmente cade il 30 novembre.

DISTRIbUZIONE DIVIDENDI

Qualora l’assemblea preveda la distribuzione di dividendi, il relativo verbale, entro il termine di 20 giorni dalla data dell’assemblea, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro tramite il modello F24, codice tributo 1550. Ai fini della registrazione è richiesta la presentazione di

due copie del verbale, con l’assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni copia, oltre alla ricevuta di versamento dell’imposta di registro. Non sono previsti diritti di segreteria. In calce al verbale dell’assemblea per il deposito al Registro Imprese si deve annotare, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, la menzione dell’avvenuta registrazione con l’indicazione della data, numero e ufficio ricevente. Tale dichiarazione potrebbe essere del seguente tenore: (Registrazione effettuata presso l’Agenzia delle entrate di …… in data ….. al n. …).

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(pZ)

La semplificata e le liquidazioni trimestrali

- i contributi in conto esercizio.

InCreMentAtI I lIMItI dI rICAvI e voluMI

d’AffArI A deCorrere dAll’Anno In CorSo

pREMESSA

Con l’art. 1 comma 276 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) sono stati innalzati i limiti di ricavi per tenere la contabilità semplificata. Gli stessi limiti valgono in termini di volumi d’affari per liquidare l’Iva trimestralmente.

I NUOVI LIMITI pER LA CONTAbILITà SEMpLIFICATA

La possibilità di tenere la contabilità semplificata è riservata alle ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali. Restano escluse tutte le società di capitali per le quali vige l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria a prescindere dal volume di ricavi realizzato.

La norma sopra richiamata ha modificato gli importi indicati nell’art. 18 del DPR 600/73, consentendo la tenuta della contabilità semplificata se i ricavi dell’anno precedente non hanno superato i nuovi limiti indicati nella tabella che segue.

I ricavi di cui sopra, in caso di attività iniziata nel corso del 2022, devono essere ragguagliati ad anno.

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è quindi necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno i nuovi limiti, tenendo conto del regime applicato in tale anno (1 - semplificata “per cassa”; 2 - “per cassa con presunzione”; 3 - “registrato = incassato”).

Esercizio di più attività

In caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività si deve fare riferimento:

- al limite delle “altre attività” (800.000 euro) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;

- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi sono distintamente annotati. Così se l’attività prevalente è quella di servizi il riferimento è ai 500.000 euro se invece è quella del commercio al minuto il limite sarà di 800.000 euro.

La tenuta della contabilità semplificata

Verificata la possibilità di tenere la contabilità semplificata è possibile, ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73, scegliere una delle modalità di seguito indicate, barrando il rigo VO26 della dichiarazione Iva 2024:

- tenuta dei registri Iva e di 2 distinti registri, uno per gli incassi e uno per i pagamenti;

- tenuta dei soli registri Iva nei quali indicare anche i mancati incassi e pagamenti;

- tenuta dei soli registri Iva e presumere che le registrazioni coincidano con gli incassati e pagamenti.

La scelta di una delle tre modalità di cui sopra vincola il contribuente per un triennio.

I ricavi dell’anno precedente da considerare sono quelli indicati negli articoli 57 e 85 del TUIR quali:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e servizi;

- i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili;

- le assegnazioni dei beni ai soci o autoconsumati dal titolare;

- la destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa;

Opzione per l’ordinaria

I contribuenti che nel 2022 sono rimasti al di sotto dei nuovi limiti, sono naturalmente nel regime di contabilità semplificata nel 2023. Questi contribuenti hanno comunque la possibilità di optare per l’ordinaria adottando un comportamento concludente ed esercitando la comunicazione nel quadro VO del modello Iva dell’anno in cui l’op-

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ATTIVITà VECChIO LIMITE NUOVO LIMITE Prestazione di servizi Non superiore a 400.000 euro Non superiore a 500.000 euro Altre attività Non superiore a 700.000 euro Non superiore a 800.000 euro

zione è esercitata. Questa opzione ha pero effetto per un triennio, nel senso che il contribuente rimane vincolato alla tenuta della contabilità ordinaria per almeno un triennio, a prescindere dal volume di ricavi realizzato.

Opzione Irap metodo del bilancio

La base imponibile Irap può essere determinata utilizzando:

- il metodo da bilancio, da parte dei soggetti Ires; - il metodo fiscale, da parte delle società di persone.

Questi ultimi soggetti hanno la possibilità di optare per il metodo di bilancio, con conseguente obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per un triennio. Questa scelta indirettamente vincola anche la possibilità di passare alla contabilità semplificata. Così l’SNC in ordinaria nel 2022 e che nello stesso anno non ha superato i nuovi limiti, dovrà verificare la presenza o meno dell’opzione Irap per il metodo del bilancio per poter passare alla semplificata. Si ricorda che le imprese individuali dal 2022 non sono più soggette all’Irap, conseguentemente la possibilità di optare per il metodo di bilancio interessa esclusivamente le società di persone.

Opzioni anni precedenti

Oltre al caso di cui sopra legato all’opzione per la determinazione dell’Irap con il metodo di bilancio, esiste anche un altro caso in cui il vincolo triennale rimane. Si tratta dell’opzione per la contabilità ordinaria su base volontaria, questa vincola il contribuente per una durata minima di tre anni, decorsi i quali si rinnova di anno in anno, salvo revoca. Si rende quindi necessaria un’attenta valutazione delle scelte effettuate in merito al regime contabile negli ultimi anni.

I NUOVI LIMITI

pER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Anche il volume d’affari da considerare per l’individuazione della periodicità di liquidazione dell’Iva è stato modificato. Il limite di cui all’art. 7 comma 1 del DPR 542/99 che consente di effettuare la liquidazione con cadenza trimestrale in luogo di quella mensile, è stato allineato a quello previsto

per la contabilità semplificata e indicati nella seguente tabella.

ATTIVITà VOLUME D’AFFARI ANNO pRECEDENTE

Prestazioni di servizi

Altre attività

Non superiore a 500.000 euro

Non superiore a 800.000 euro

Si evidenzia che per le liquidazioni si deve fare riferimento al volume d’affari riferito al 2022.

Esercizio di più attività

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività si deve distinguere a seconda sia tenuta la contabilità unificata o separata.

1) In caso di contabilità unificata senza distinzione delle attività esercitate, si deve fare riferimento a tutte le attività esercitate nel limite di 800.000 euro.

Se invece le attività vengono annotate distintamente, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

- volume d’affari delle prestazioni di servizi non superiori a 500.000 euro;

- volume d’affari delle altre attività non superiore a 800.000 euro.

2) In caso di contabilità separata per obbligo ex art. 36 comma 2 del DPR 633/72 e:

- attività costituite o solo da servizi o solo da altre attività, i limiti applicato per ciascuna attività con la conseguenza che si potrebbero avere liquidazioni mensili per una attività e trimestrale per l’altra;

- una o più attività comprendono sia servizi che altre attività, in questo caso si applicano le regole viste per la contabilità unificata, differenziando in base all’annotazione distinta o non distinta dei corrispettivi.

3) in caso di contabilità separata per opzione ex art. 36 comma 3 del DPR 633/72:

- il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non deve superare i 500.000 euro;

- il volume d’affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a 800.000 euro. (pZ)

pAG. 13 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023

Correzione errori contabili

Le correzioni di errori contabili rientranti nelle fattispecie sopra indicate, hanno rilevanza anche fiscale nel periodo d’imposta in cui sono iscritte e secondo le regole vigenti in detto esercizio. La norma ha efficacia temporale dal 2022 e incide direttamente sull’art. 83 del TUIR che regola la derivazione rafforzata, avvicinando così ulteriormente la base imponibile Ires e Irap alle risultanze contabili. Il tutto senza dover passare per una dichiarazione integrativa.

L’art. 1 commi da 273 a 275 della legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha integrato la normativa relativa alla correzione degli errori contabili. L’art. 8 del D.L. 73/2022 è intervenuto sull’art. 83 del TUIR stabilendo che la procedura di correzione degli errori contabili ha rilevanza anche fiscale. Così a partire dal 2022 non serve più ricorrere ai meccanismi delle dichiarazioni integrative che spesso hanno innescato contenziosi.

Gli errori oggetto di correzione, in base ai principi OIC 29 e IAS 8, attengono le seguenti tre fattispecie: competenza, quantificazione, qualificazione e classificazione in bilancio.

La prima riguarda l’errata imputazione temporale di un costo o di un ricavo, siano essi rilevanti (con correzione a patrimonio netto) o irrilevanti (con correzione a conto economico). Nel secondo caso siamo di fronte ad esempio ad un componente negativo rivelatosi poi inferiore creando una sopravvenienza attiva. Per quanto riguarda la terza situazione, quella della qualificazione e classificazione i casi potrebbero riguardare un apporto rilevato come un ricavo oppure un costo per servizi trattato come interesse passivo. È importante sottolineare che in nessun caso rientrano gli errori di rilevanza esclusivamente fiscale.

Il principio per cui la rilevanza contabile rilevi anche sotto il profilo fiscale, può tuttavia dare luogo a degli arbitraggi, per questo motivo la legge di bilancio in argomento è intervenuta precisando che la rilevanza delle correzioni contabili anche ai fini fiscali opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Sembrerebbe che l’obbligo di revisione riguardi solo i costi perché la correzione di un componente positivo è sempre tassato e quindi si presta meno a possibili arbitraggi, ma questa tesi dovrà essere confermata dall’amministrazione finanziaria.

La norma riconosce inoltre la possibilità di procedere con la revisione volontaria.

Ricordiamo che l’obbligo di revisione contabile ai sensi dell’art. 2477 del codice civile, interessa tutti i soggetti tenuti al bilancio consolidato, chi controlla una società obbligata alla revisione legale e chi ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo 4 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e prestazioni 4 milioni di euro:

- dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità.

pAG. 14 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
(pZ)
vAlenzA fISCAle Solo In PreSenzA dI revISore

Sospensione ammortamenti

PoSSIbIlItà eSteSA Al 2023

MA Con AltI ProfIlI dI rISChIo

pREMESSA

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe) ha riproposto anche per i bilanci 2023, quanto già previsto per i bilanci 2020, 2021 e 2022, vale a dire la possibilità di sospendere la quota di ammortamento civilistica, lasciando comunque inalterata la deduzione fiscale. Questa opzione deve essere valutata con molta attenzione non solo per il bilancio del prossimo anno ma anche per quello riferito al 2022. La norma non ha infatti riproposto la deroga al principio di continuità aziendale rendendo l’opzione particolarmente rischiosa.

LA NUOVA SOSpENSIONE

La possibilità di sospendere il calcolo degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali anche nei bilanci 2022 e 2023 viene quindi estesa a tutti i soggetti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati sospesi, in tutto o in parte, anche negli esercizi precedenti.

Rimane la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento in base agli ordinari coefficienti fiscali, a prescindere dalla loro mancata imputazione a conto economico. Sostanzialmente quindi le quote non imputate a bilancio in base alla sospensione in argomento, potranno essere dedotte in via extracontabile nella dichiarazione dei redditi.

LE REGOLE CIVILISTIChE

Il codice civile prevede all’articolo 2426 che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere iscritti al costo di acquisto o di produzione ed essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità

di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere indicate nella Nota Integrativa.

La norma civilistica richiede quindi una procedura di imputazione del costo del cespite nel tempo da farsi in modo sistematico, considerando anche il valore residuo. La sistematicità è legata alle finalità cui è destinato l’acquisto, al processo produttivo, allo storico e ad altre variabili che possono portare a scegliere un criterio a quote costanti, decrescenti o legate ai volumi di produzione.

I RISVOLTI CONTAbILI

La nuova possibilità di sospendere in tutto o in parte l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali rappresenta quindi una deroga ai principi civilistici e ai principi contabili nazionali, adottata per non appesantire i bilanci interessati prima dalla pandemia e dopo del conflitto Russia - Ucraina. Spetterà agli amministratori decidere quali ammortamenti sospendere, nel senso che non tutti i cespiti devono sottostare alle stesse regole, ad esempio può accadere che certi cespiti siano stati utilizzati in modo continuativo e altri invece siano stati fortemente penalizzati dalle due emergenze sopra citate. L’impresa può calcolare gli ammortamenti “ordinari” per i primi e ridotti o non contabilizzarli affatto per i secondi. La quota di ammortamento non contabilizzata dovrà essere imputata a conto economico del bilancio relativo al periodo successivo, differendo così indirettamente l’originario piano di ammortamento di un anno. Piano che tenuto conto che le sospensioni sono possibili dal 2020 potrebbero creare non poche difficoltà amministrative. I principi contabili stabiliscono che nei casi in cui non sia possibile allungare la vita utile del cespite, ad esempio per motivi contrattuali, tecnici o legislativi, le quote di ammortamento non contabilizzate possono essere spalmate lungo la vita utile residua.

CONSEGUENZE OpERATIVE

La sospensione degli ammortamenti è facoltativa ma qualora si decida di aderire si dovrà fare riferimento alle regole già utilizzate per i bilanci pre-

pAG. 15 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023

cedenti, facendo riferimento ai principi contabili OIC 9, OIC 16 e OIC 24, nonché all’OIC 25, per la fiscalità differita.

Sarà inoltre necessario:

- costituire una riserva indisponibile di utili per un ammontare pari all’ammortamento non effettuato. Se l’utile risulta inferiore alla quota di ammortamento sospesa la riserva deve essere costituita utilizzando altre riserve di utili o patrimoniali disponibili. Se anche queste ultime riserve sono assenti si dovranno accantonare gli utili degli esercizi futuri;

- nella Nota Integrativa si devono giustificare le ragioni che hanno portato alla sospensione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando i riflessi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

L’obbligo di segnalazione in Nota Integrativa riguarda sia i soggetti che redigono i bilanci in forma ordinaria sia quelli che provvedono alla redazione in forma abbreviata.

Per le “micro imprese”, non tenute alla redazione della Nota Integrativa, si ritiene che l’obbligo informativo possa essere assolto in calce allo stato patrimoniale.

CONSEGUENZE FISCALI

Come anticipato la sospensione degli ammortamenti non si riflette sulla determinazione del reddito e sul valore della produzione ai fini Irap. In deroga al principio dell’imputazione a conto economico è riconosciuta la deduzione fiscale degli ammortamenti alle condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR e 5, 5-bis, 6 e 7 del D. Lgs. 446/97. In pratica si rende applicabile la disposizione prevista dall’art. 109, comma 4 lett. b) del TUIR che prevede la deducibilità di componenti negativi anche in assenza di imputazione a conto economico qualora ciò sia previsto da disposizioni di legge.

In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà conseguentemente apportare una variazione in diminuzione pari alla quota di ammortamento non imputata a conto economico.

Questa procedura porta ad un disallineamento dei valori civilistici rispetto a quelli fiscali con la necessità di apportare le imposte differite passive da utilizzare negli ultimi esercizi di ammortamento civilistico.

A conclusioni analoghe si giunge con riferimento all’Irap considerando che la norma consente la

deduzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

LA RISERVA INDISpONIbILE

La riserva costituita con le modalità descritte in precedenza non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata per coprire perdite. Il suo utilizzo eventuale comporterà l’obbligo del suo reintegro in via prioritaria con gli utili futuri. La blindatura della riserva cesserà solo quando le quote transiteranno nuovamente a conto economico, vale a dire al termine del periodo di ammortamento o pro quota nel caso sia spalmate lungo la vita utile residua.

CONSIDERAZIONI FINALI

La possibilità di sospendere gli ammortamenti deve essere valutata con molta cautela perché per le annualità 2021, 2022 e 2023, è venuta meno la deroga al principio della continuità aziendale. La sospensione deve garantire la continuità dell’attività aziendale ponendo a carico degli amministratori l’obbligo di documentare tale attività. A questo proposito l’OIC 9 contiene due esempi utili per comprendere come applicare la deroga. Il primo una società che possiede un albergo rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente. In questo caso è legittima la decisione di non ammortizzare l’albergo e ammortizzare gli altri fabbricati. Il secondo esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale di sei mesi, degli stabilimenti di produzione. In questo caso il criterio scelto per il calcolo può essere quello dei mesi di apertura, pari a sei mesi con la conseguente contabilizzazione al 50% delle relative quote. A ben vedere questi due casi potrebbero rientrare nelle regole generali del codice civile ai sensi dell’art. 2426 n. 2 e del principio contabile n. 16, circostanze che rendono quindi particolarmente rischioso ricorrere alla sospensione degli ammortamenti.

Le imprese che nel 2022 e 2023 vorranno comunque sospendere gli ammortamenti, dovranno fornire ampia giustificazione della scelta effettuata e soprattutto essere in grado di dimostrare che la scelta adottata non pregiudica la continuità aziendale.

pAG. 16 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
(pZ)

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Nuova sterilizzazione delle perdite

SoSPeSI AlCunI obblIghI

PrevIStI dAl CodICe CIvIle

Il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe) ha riproposto la possibilità di sterilizzare gli obblighi civilistici di riduzione del capitale, per le perdite rilevate nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. La norma, riservata alle società di capitali, comprese le cooperative, consente di non applicare gli artt. 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile. Viene inoltre sterilizzata la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2425-duodecies del codice civile.

La chiusura del bilancio relativo al 2022 con una perdita superiore al terzo del capitale, potrebbe quindi non richiedere interventi immediati da parte dei soci, rinviando ogni decisione all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.

Gli adempimenti legati alla normativa di cui sopra vengono infatti differiti al bilancio 2027 (quinto esercizio successivo) e l’assemblea che approverà quel bilancio dovrà prendere le decisioni del caso. Nell’attesa di tale intervento è necessario indicare queste perdite distintamente nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute.

L’assenza della deroga alla continuità aziendale pone in capo agli amministratori delle responsabilità aggiuntive da valutare con molta attenzione. Si dovrà valutare se la perdita può essere ascrit-

ta a fattori ben precisi che non compromettono la continuità aziendale, solo così gli amministratori potranno considerare di utilizzare la norma in argomento.

Se invece le perdite possono compromettere la continuità o anche solo metterla in dubbio, gli amministratori dovranno porre particolare attenzione, mettendo in atto strumenti in grado di monitorare costantemente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, valutando eventualmente se vi sia necessità di attivare strumenti di composizione della crisi.

A questo proposito si ricorda che il Notariato con lo Studio 88-2021/I, ha precisato che:

- per gli esercizi successivi, la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio, perché ulteriori perdite resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria, ma anche tentare di assorbire, nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio straordinario;

- le scelte degli amministratori dovranno considerare le prospettive effettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare almeno probabile.

Gli amministratori in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione, dovranno fornire precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati, nonché le linee programmatiche da attuare per assorbire le perdite nel quinquennio.

Adempimenti che gli amministratori dovranno affrontare con la massima attenzione informando, conformemente a quanto previsto dall’OIC11, sui fattori di rischio, sulle ipotesi considerate, le incertezze individuate, i piani aziendali futuri e come questi potranno riassorbire le perdite alla chiusura del quinquennio.

pAG. 18 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
(pZ)

Crediti energetici

1° trimestre

2023

un ProvvedIMento dell’AgenzIA delle entrAte hA IStItuIto I CodICI trIbuto

Con la risoluzione n. 8 del 14 febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta introdotti per il primo trimestre 2023 per fronteggiare i rincari dei prodotti energetici. La compensazione andrà fatta utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2023.

I nuovi codici tributo sono:

- 7010 Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7011 Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7012 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7013 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7014 Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) - art. 1, c 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno a cui si riferisce il credito (2023).

Dal prossimo mese di aprile e fino al 31 dicembre 2023, le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta in oggetto. Il credito è inoltre cedibile per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti quali banche e intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione. Solo nel caso di cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità.

pAG. 19 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
(pZ)

Pagamento contributi, premi e accessori

vArIAzIone del tASSo dI IntereSSe dI dIlAzIone, dI dIfferIMento e dellA MISurA delle SAnzIonI CIvIlI

RATEAZIONI DEbITI CONTRIbUTI/pREMI E SANZIONI CIVILI

Interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi/premi assicurativi e accessori

Interesse per differimento del termine di versamento dei contributi

Sanzioni civili per:

• mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie

• evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa

• mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

Sanzioni civili ridotte nei casi di procedure concorsuali:

• per mancato o ritardato pagamento

• per evasione

A seguito dell’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (pari al 3%, a decorrere dall’8.2.2023), si segnala un’ulteriore variazione dell’interesse di dilazione e di differimento nonché delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi e premi, come riassunte dallo schema seguente. (C)

9%, per rateazioni presentate a far data dall’8.2.2023

9%, per contribuzione da gennaio 2023

8,50% in ragione d’anno

• 5%

• 7%

pAG. 20 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
TASSO ANNUO DALL’8.2.2023

Veicoli sostenibili e riqualificazione elettrica

periore a 7 t, vista la notevole differenza di costo con i veicoli alimentati a diesel;

b) autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e LNG di massa complessiva superiore a 7 t; il contributo è pari a:

- 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa tra le 7 t e le 16 t;

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 88/AdT del 2 marzo 2023 per rammentare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha diramato due comunicazioni relativamente agli incentivi

- per l’acquisto di veicoli ad alta sostenibilità ambientale, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, e

- per favorire la riqualificazione elettrica dei veicoli di categoria N 1, destinati al trasporto di merci, aventi massa complessiva non superiore a 3,5 t, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 19 luglio 2022, di cui si dà conto (per i precedenti cfr. la circolare associativa prot. n. 272/EV del 28 giugno 2022).

INCENTIVI pER FAVORIRE

L’ACQUISTO DI VEICOLI AD ALTA SOSTENIbILITà

La misura, disciplinata dal d.m. 18 novembre 2021 e dal successivo decreto direttoriale 7 aprile 2022, incentiva le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, delle seguenti tipologie di veicoli effettuate dal 23 gennaio 2023:

a) autoveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa pari a 3,5 t e fino a 7 t, e di veicoli a trazione elettrica di massa complessiva superiore a 7 t; il contributo è pari a:

- 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;

- 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;

- 24.000 euro per ogni veicolo elettrico su-

- 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/ elettrico) di massa superiore a 16 t.

In caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad euro VI, è previsto un incremento degli importi sopra riportati di 1.000 euro per ciascun veicolo rottamato.

Il d.d. 7 aprile 2022 prevede più periodi di presentazione della domanda e, a questo proposito, il Ministero con una comunicazione del 14 febbraio 2023, ha ricordato che la prossima finestra utile per richiedere l’agevolazione si aprirà alle ore 10.00 del 15 marzo 2023 per chiudere alle ore 16.00 del 28 aprile 2023. In questo caso, la rendicontazione dell’investimento andrà fatta dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 30 dicembre 2023.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente alla RAM spa e indirizzate a: ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

CONTRIbUTI

pER LA RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA

ANChE DEI VEICOLI

DI CATEGORIA N1

Il Ministero informa che dal 15 febbraio è attiva la “piattaforma Retrofit”, raggiungibile all’indirizzo web https://retrofit.consap.it/ - e alla quale si accede solo tramite SPID - , per quanti intendano richiedere il contributo previsto dal decreto interministeriale del 19 luglio 2022 per l’installazione, anche su veicoli di categoria N 1 di massa complessiva fino a 3,5 t, di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati originariamente con motore termico.

pAG. 21 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
ContrIbutI Per l’ACQuISto dI veIColI Ad AltA SoStenIbIlItà e lA rIQuAlIfICAzIone elettrICA dI veIColI fIno A 3,5 t

Il contributo è pari al 60% del costo per la riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 euro, a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. Potranno accedere al beneficio tutti coloro che hanno provveduto a sostituire il motore termico

del proprio veicolo con un motore elettrico dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, inoltrando l’istanza tramite la piattaforma dedicata. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

pAG. 22 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 4 - 28 febbraio 2023
(AdT)

Fondo Nuove Competenze 2023

tempistiche legate all’ammissibilità delle spese e ai tempi di realizzazione dei progetti.

rIfInAnzIAMento e ProrogA delle doMAnde

Al 27 MArzo 2023

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 85 / AG-EDF del 6 marzo 2023 per comunicare con la conversione in Legge del D.L. 198/2022, cd. “Decreto Milleproroghe”, è stata estesa l’operatività del Fondo Nuove Competenze anche per il 2023

Di conseguenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 14 febbraio 2023, e l’ANPAL - ente attuatore del Fondo Nuove Competenze - , con decreto nr. 31 del 24 febbraio 2023 hanno comunicato l’incremento della dotazione finanziaria, pari a 180 milioni, e la riapertura dei termini per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e per la presentazione delle istanze di ammissione a contributo, ora previsti entro il 27 marzo 2023.

La riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro permette l’invio di nuove domande fino al 27 marzo 2023. Il nuovo termine è stato fissato considerando le

Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo per permettere alle imprese di:

- adeguare le competenze dei lavoratori in ambito digitale e green;

- veder rimborsata dal Fondo parte del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi formativi, così come segue:

o la retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore, per un ammontare pari al 60% del totale;

o il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusivi della quota a carico del lavoratore.

I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto:

- una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore;

- dovranno iniziare e finire nell’arco di 3-4 mesi dalla data di approvazione del finanziamento Fondo Nuove Competenze.

Le agevolazioni, inoltre, sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo all’azienda di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito.

REQUISITI MINIMI

Il finanziamento Fondo Nuove Competenze, per le modalità e prescrizioni richieste, diventa interessante anche per le PMI nel momento in cui si vogliono organizzare corsi di formazione/aggiornamento per:

- almeno 20 dipendenti che potranno essere suddivisi in 2-3 gruppi/corsi;

- ogni lavoratore è interessato in corsi di formazione per almeno 40 ore sui temi sotto descritti;

- la retribuzione lorda di ogni singolo lavoratore deve essere mediamente non inferiore ai 3.000 euro

Entro il 27/03/2023 si dovrà presentare la domanda di ammissione a contributo, con la stipula dell’accordo collettivo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro, finalizzato a percorsi formativi dei lavoratori.

Come anticipato sopra, le aziende possono richiedere il contributo per sostenere i costi dei lavoratori in formazione se i corsi afferiscono ai seguenti argomenti:

- transizione digitale, ad esempio:

* produzione di beni e servizi: manutenzione predittiva, raccolta dati per pianificazione magazzino, produzione multimediale;

* commercializzazione di beni e servizi: ecommerce / web marketing.

pAG. 23 - ApINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2023


- transizione ecologica, ad esempio:

* efficientamento energetico e uso di fonti rinnovabili;

* economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale;

* promozione della sensibilità ecologica, azioni di valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Può accedere al Fondo qualunque datore di lavoro privato (anche a partecipazione pubblica) purché: sia in regola sotto il profilo contributivo, fiscale, assistenziale; non sia in liquidazione o fallimento; non abbia contenziosi pendenti con ANPAL. Ogni azienda può presentare una sola richiesta di finanziamento.

In qualità di Associazione datoriale ed Ente Formativo Accreditato CONFAPI FVG possiamo seguirvi in tutte le fasi necessarie per presentare ad

ANPAL la richiesta di finanziamento che prevede obbligatoriamente:

- un progetto/piano formativo che declini obiettivi, competenze, lavoratori coinvolti;

- un accordo di condivisione del progetto sottoscritto con le rappresentanze sindacali interne o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro;

- il piano di richiesta del finanziamento. Le Imprese interessate possono contattare la dott. ssa Emanuela De Faccio, all’indirizzo formazione@confapifvg.it, per quanto riguarda i requisiti di ammissione al bando, e il dott. Alessandro Giachin, all’indirizzo lavoro@confapifvg.it, per la sottoscrizione dell’accordo collettivo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro.

pAG. 24 - ApINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2023
(AG-EDF)

Indice mensile rivalutazione t.f.r. gennaio 2023

pAG. 26 - ApINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2023 RAppORTI CESSATI MESE DAL AL RIVAL. FISSA INDICE RIVALUTAZIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 MARZO 15.03 14.04 0,375 APRILE 15.04 14.05 0,500 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

Lavoro agile per i genitori con figli minori di 14 anni

- che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che l’altro genitore sia non lavoratore;

- che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. /AG del 2 marzo 2023 per ricordare che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Decreto Milleproroghe).

Fra le novità in materia di lavoro inserite in sede di conversione del decreto-legge si segnala che è stato ripristinato il diritto per i genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agile”, fino al 30 giugno 2023.

Detto diritto soggiace alle seguenti condizioni:

Il lavoro agile per il lavoratore dipendente con un figlio minore di 14 anni non è subordinato alla presenza dell’accordo individuale. Tuttavia è da ritenere che rimane comunque necessaria la condivisione di un’intesa con il lavoratore, per individuare le modalità di svolgimento del lavoro agile, fermo restando l’esercizio del diritto in capo al lavoratore nei limiti della norma di cui sopra. Continuano ad applicarsi le disposizioni sugli obblighi informativi e di comunicazione previsti dagli articoli dal 18 al 23 della legge n. 81/2017. Sulle modalità di invio delle comunicazioni di avvio della prestazione in modalità agile per i lavoratori genitori di minori di 14 anni si rinvia alla pagina del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata allo Smart working (lavoro.gov.it).

pAG. 27 - ApINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2023
(AG)
In legge Il deCreto MIlleProroghe
ConvertIto

Distacco transnazionale

I ChIArIMentI

SuglI obblIghI AMMInIStrAtIvI

dell’ISPettorAto nAzIonAle del lAvoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Oggetto di approfondimento della circolare è il D.Lgs. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/EU, che ha introdotto specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transazionale non autentico da parte delle Imprese in un altro stato membro o in un paese extra UE.

In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a, del citato decreto ha introdotto un obbligo di conser-

vazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

Secondo l’INL, l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza per le Imprese che distaccano lavoratori sussiste l’obbligo di conservazione del modello A1, come documento equivalente in grado di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi previdenziali e di concorrenza delle Imprese dell’Unione.

pAG. 28 - ApINFORMA / Lavoro - numero 4 - 28 febbraio 2023
(AG)

ServIzIo dI CoMPIlAzIone e PreSentAzIone dellA dIChIArAzIone AnnuAle

Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2022. Il MUD va presentato entro il 2 maggio 2023 dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

- commercianti e intermediari senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g).

Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con la nostra assistenza sono pregate di con-

tattare il p.i. Claudio Scialino, tel. 0432.507377, e-mail edilizia@confapifvg.it possibilmente entro il prossimo 17 marzo, per fissare l’appuntamento. Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 110 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 40 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 euro.

Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:

- copia della denuncia presentata nel 2022 per l’anno 2021 (se non compilata nel 2022 presso CONFAPI FVG);

- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2021 a gennaio 2023 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;

- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;

- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2022;

- numero medio dei dipendenti nell’anno 2022;

- nominativo del legale rappresentante;

- numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte);

- codice fiscale della ditta;

- codice ISTAT attività.

Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con l’allegata delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

pAG. 29 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2023
(CS)
2023
MUD

SERVIZIO DI COMpILAZIONE E pRESENTAZIONE DIChIARAZIONE ANNUALE MUD 2023

Il/la sottoscritto/a nato/a a ………..……….........………………..……………………………………… il ...…………………………………………..…….. e residente a ………………..………..…………………………………… in via ……………………………………………….…………. in qualità di legale rappresentante della ditta …....………............………..…………………………………………………………….. con sede a ...………………….………………………………………………………………………………………………………………. Via ....................................................................................................................................................... CAP ..................................

codice fiscale ……………………………..………..…………………… partita IVA …………………....………………………………… Codice destinatario SDI/PEC ……..……………………...……………………………………………………....…………………………

DELEGA

APISERVIZI srl con unico socio, con sede a Udine in Viale Ungheria n. 28 - P. IVA 01793740307, all’inoltro della dichiarazione MUD 2023 relativa all’anno 2022, per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, ferma restando a carico dello scrivente la responsabilità della comunicazione di dati incompleti od inesatti contenuti nelle schede consegnate.

Luogo e data …………………………………………

Il legale rappresentante …………………………………………………… (firma leggibile)

Informativa

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica ai fini dell’inoltro del MUD.

Letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate.

Luogo e data ………………………………………

Il legale rappresentante …………………………………………………. (firma leggibile)

pAG. 30 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2023

Nuovo sito dell’Albo Gestori Ambientali

Informiamo che da quest’anno è attivo il nuovo sito istituzionale consultabile al link: Albo nazionale gestori ambientali.

fACIlItA lo SCAMbIo dI InforMAzIonI

L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs. 22/97. È costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Il nuovo sito, anche per far fronte al numero sempre crescente di visite, è stato sviluppato con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’Albo Gestori Ambientali agli utenti e facilitare lo scambio di informazioni, sempre con riguardo alla sicurezza dei dati e alla velocità di fruizione.

In questa versione sono presenti nuove pagine con aree dedicate a:

- la ricerca di contenuti all’interno del sito;

- le Sezioni dell’Albo;

- le iniziative legate alla legalità;

- la newsletter, con archivio e modalità di iscrizione.

Per le imprese iscritte, inoltre, risultano di più facile consultazione sezioni quali quelle relative ai propri dati d’iscrizione e agli esami periodici per i responsabili tecnici, tra le maggiormente visitate.

(CS)

pAG. 31 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 4 - 28 febbraio 2023

Attivazione Mercato Elettronico

Regionale ME@FVG

l’utenzA

SArà MIgrAtA AutoMAtICAMente

nellA nuovA PIAttAforMA

A partire dal 1° marzo 2023 è attiva la nuova piattaforma di negoziazione, denominata eAppaltiFVG-SAT https://eappalti-sat.regione.fvg.it/ portale_pa/, che andrà progressivamente a sostituire quella attualmente in uso (eAppaltiFVG).

La nuova piattaforma è frutto dell’implementazione, con la formula del riuso, della piattaforma già in uso presso la regione Emilia Romagna ed è stata oggetto di una specifica personalizzazione per consentire l’integrazione con i sistemi regionali già in uso (fra tutti protocollo e GGAP).

Nell’ambito del rilascio della nuova piattaforma verrà reso fin da subito disponibile il modulo relativo al Mercato elettronico regionale (ME@FVG) che permette l’effettuazione di Ordini diretti da catalogo o Affidamenti diretti semplificati.

Allo stato attuale quindi la nuova piattaforma eAppaltiFVG-SAT verrà utilizzata solo per il Mercato elettronico regionale mentre la piattaforma eAppaltiFVG continuerà ad essere utilizzata per tutte le restanti negoziazioni.

Progressivamente in corso d’anno saranno rilasciati gli altri moduli costituenti la nuova piattaforma fino al completo superamento dell’attuale piattaforma eAppaltiFVG che resterà attiva solo per il completamento delle procedure in itinere.

MERCATO ELETTRONICO AVANZATO

Il ME@FVG permette o l’effettuazione di Ordini diretti d’acquisto (ODA) a catalogo (per importi fino a 5.000,00 €), sulla base dei prodotti presenti sul mercato elettronico, oppure la Trattativa diretta semplificata, anche partendo da un prodotto presente sul mercato elettronico.

È utilizzabile per il sottosoglia e si pone come alternativa al MePa di Consip. Permette in maniera molto semplice e intuitiva la gestione di

ODA o Trattative dirette semplificate riducendo al massimo i passaggi necessari nell’intento di favorire la migliore esperienza d’uso.

Permette la gestione di cataloghi con la quale gli operatori economici possono proporre beni e servizi che possono essere acquistati tramite ordini diretti d’acquisto o Trattative dirette semplificate.

AbILITAZIONE

ALL’USO DI EAppALTIFVG-SAT

L’abilitazione all’uso della nuova piattaforma e conseguentemente del ME@FVG prevede una fase iniziale di accreditamento.

Se la vostra impresa è già soggetto accreditato nella piattaforma eAppaltiFVG, l’utenza sarà migrata automaticamente nella piattaforma eAppaltiFVGSAT, le cui credenziali di accesso saranno comunicate tramite email dal sistema acquisti telematici della Regione FVG.

Unico adempimento, al primo accesso al sistema sarà necessario sostituire la password provvisoria. Una volta effettuato il primo accesso, gli accessi successivi potranno essere effettuati anche utilizzando SPID/CIE/CNS così come già oggi avviene per gli altri sistemi di eProcurement (eAppaltiFVG e eAppaltiCQ).

Ultimato l’accreditamento l’operatore economico potrà operare sul portale solo con trattative dirette semplificate. Per poter offrire i prodotti a catalogo è necessario rispondere al bando di abilitazione pubblicato sul portale CUC-SA https:// cucsa.regione.fvg.it/mercato-elettronico ed ottenere successiva abilitazione.

ATTIVITà FORMATIVA INIZIALE

In fase di primo avvio è prevista da parte del sistema acquisti telematici della Regione FVG una prima attività formativa di base fornita da Insiel Accademy.

Si tratterà di webinar che hanno lo scopo di fornire le competenze di base necessarie per permettere di operare sulla piattaforma sia da parte degli operatori economici che delle amministrazioni contraenti. Il programma prevede l’illustrazione delle modalità di accreditamento iniziale (semplificato o in risposta al bando di abilitazione), la ge-

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Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma La comunicazione è parte essenziale della tua azienda. Non affidarla al caso ufficio@scriptamanent.sm 0432 505900 @

stione dei cataloghi e degli ordinativi provenienti delle Amministrazioni contraenti.

Agli eventi gli interessati potranno iscriversi compilando apposito form, reperibile nella pagina dedicata al Mercato Elettronico sul portale CUCSA

https://cucsa.regione.fvg.it/mercato-elettronico

Le date già programmate sono le seguenti:

- giovedì 16 marzo 11:00-12:30

- giovedì 23 marzo 11:00-12:30

Materiale didattico quali video pillole e ulteriori guide all’uso saranno resi disponibili sul portale CUC-SA. (CS)

pAG. 34 - ApINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2023

Nuove FAQ sulla congruità manodopera

defInIto Il CoSto ConvenzIonAle del lAvorAtore AutonoMo e del tItolAre dI IMPreSA

Con comunicazione n. 823 dell’8 febbraio 2023 la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha diffuso nuove FAQ in tema di congruità della manodopera in edilizia, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 143/2021 e con l’accordo delle Parti Sociali del 7 dicembre 2022 firmato anche dalla nostra Associazione CONFAPI ANIEM Nazionale. Ricordiamo che dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia superiore a 70.000 euro, entrerà in vigore una specifica procedura informativa che prevede l’invio di un “alert” all’impresa affidataria (e al committente nel caso di appalti pubblici), al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa in materia di congruità.

Quando l’impresa invia la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile competente (anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect,), sarà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Di seguito pubblichiamo le nuove FAQ predisposte dalla CNCE.

1. Nei casi previsti dall’art. 121 del Decreto Rilancio (34/2000) e delle successive circolari varate sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate che impongono una contabilità separata sia per il sisma bonus che per l’ecobonus, è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di un unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro)?

Sì, anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento l’impresa affidataria potrà inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l’ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell’erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima. In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l’impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

2. L’attestazione di congruità della manodopera rileva ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020?

No, stante quanto previsto dall’art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021 in virtù del quale l’attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119, co. 13 e ss. del D.L. n. 34/2020.

3. È soggetta a congruità l’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro?

Sì, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. All’atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l’importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all’attribuzione di più CUC e, quindi, a

pAG. 35 - ApINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2023

distinte ed autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso. (cfr. anche FAQ nn. 4 e 12 della Com. CNCE n. 798).

4. Nel valore dell’opera complessiva rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti? No, confronta anche FAQ n. 2 della 821/2022.

5. È possibile annullare un’attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate?

Sì, laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell’attestazione di congruità o nel caso in cui l’importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d’opera). Su richiesta dell’impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del “Codice di autorizzazione”, necessario per verificare l’esistenza dell’attestazione che invaliderà l’emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

6. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce l’attestazione richiesta nel mese di conclusione del cantiere?

Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia già raggiunto la congruità con l’effettuazione di denunce e versamenti precedenti, l’attestazione sarà rilasciata su tali presupposti. Diversamente, laddove l’impresa non abbia raggiunto la congruità, al fine di poter ottenere l’attestazione anche prima della scadenza contrattuale di presentazione delle denunce e dei relativi versamenti, potrà effettuare il versamento dell’importo della manodopera mancante, a titolo di acconto, evidenziata dal sistema CNCE_Edilconnect e necessario al raggiungimento della congruità attesa. Tale acconto concorrerà al conguaglio al momento della

presentazione della denuncia mensile di riferimento, che avverrà alla consueta scadenza contrattuale.

7. Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, nel caso di lavorazioni particolari, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall’impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023). Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie andranno giustificate attraverso l’esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità. 3

8. Con riferimento all’accordo del 7 dicembre 2022 qual’ è il costo preso a riferimento dal sistema CNCE_Edilconnect, per la determinazione della retribuzione del III° livello e del V° livello rispettivamente riferiti al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana? Il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III° livello e del V° livello, riconosciuti rispettivamente al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana, è pari a:

- III livello: euro 11,88

- V livello: euro 13,27

9. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

A sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022 l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

pAG. 36 - ApINFORMA / Edilizia - numero 4 - 28 febbraio 2023
(CS)

Scadenze aziendali del mese di marzo 2023

La misura della tassa è di:

Il CAlendArIo delle SCAdenze

Per Il MeSe dI MArzo 2023

MERCOLEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di febbraio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di febbraio.

I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Scade il termine per il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. I contribuenti trimestrali devono versare, oltre all’imposta, anche la somma dovuta a titolo di interessi, pari all’1% dell’imposta stessa.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche successivamente al 16 marzo, ma entro il termine del 30 giugno, maggiorando la somma da versare degli interessi dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese. Il saldo può anche essere rateizzato fino a novembre.

I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LE VIDIMAZIONI - Scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la vidimazione dei libri e registri previsti dal codice civile.

- € 309,87 per le società che, al 1° gennaio 2023, risultavano avere un capitale non superiore a € 516.456.90;

- € 516,46 per le società che, al 1° gennaio 2023, risultavano avere un capitale superiore a € 516.456,90.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Il codice tributo da indicare nel modello è il 7085 e il periodo di riferimento è il 2022.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,23 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

pAG. 37 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 4 - 28 febbraio 2023

CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2022.

CESSIONE E SCONTO IN FATTURA - Scade il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione del credito o lo sconto in fattura relativo alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. La comunicazione riguarda gli investimenti agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110% e degli altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

COMUNICAZIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI RESIDUI – Scade il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate il credito maturato nel 3° e 4° trimestre 2022 da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta energetici a pena di decadenza dal diritto alla fruizione dell’importo residuo.

SAbATO 25 (pOSTICIpA A LUNEDì 27)

IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di febbraio.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

GIOVEDì 30

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2023 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 28 febbraio 2023.

VENERDì 31

BONUS PUBBLICITÀ - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione di prenotazione del credito d’imposta pubblicità per il 2023.

LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni IOSS.

pAG. 38 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 4 - 28 febbraio 2023
(pZ)

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