La metrologia nell’era della Smart Industry
L’evoluzione delle misure
Parlare di futuro e di innovazione nel settore manifatturiero significa parlare di Smart Industry Che si tratti di Internet of Things (IoT) o di un impianto di produzione completamente connesso, l’evoluzione della tecnologia sta rapidamente rendendo la Smart Industry una realtà che avrà un profondo impatto su ogni aspetto del settore manifatturiero, dalle macchine utensili fino al concetto di misura.
Anche la Metrologia, ovvero la Scienza che si occupa delle Misure, dovrà affrontare la sfida di trovare il connubio tra i suoi pilastri (Sistema Internazionale di Misura, Riferibilità delle misure, Conferma metrologica dei processi, ecc.) e la continua evoluzione delle apparecchiature di misura, siano esse elementari che complesse, nonché la loro interazione con i sistemi produttivi.
Riferibilità delle misure
La Smart Industry, infatti, sta spostando i classici concetti di Controllo Qualità in sala metrologica verso i nuovi concetti di “Metrologia in linea” e verso apparecchi di misura integrati al processo, riducendo al massimo i controlli fuori dalla linea di produzione.
Per fare alcuni esempi in termini tecnologici, i singoli sensori verranno sostituiti da reti di sensori un’infrastruttura in rete, infatti, è una condizione essenziale per utilizzare il potenziale delle misurazioni in linea con la massima efficienza. Il rovescio della medaglia però farà corrispondere all’aumento della complessità degli impianti produttivi l’aumento della richiesta di servizi di manutenzione, riparazione e taratura di elevato livello professionale. Se si considera che l’intera gestione dei processi è affidata ai dati provenienti dai sensori, trasduttori, ecc., è indispensabile che essi siano assolutamente attendibili; le elevate accuratezze delle nuove generazioni di apparecchi di misura e il dettaglio dei dati analizzabili spesso tende a far trascurare, al progettista e all’operatore in linea, i requisiti fondamentali della Misura ovvero la riferibilità delle misure, la loro ripetibilità e riproducibilità.
La nuova figura del metrologo
Il metrologo nell’era della Smart Industry dovrà quindi attivarsi ancor più di prima per mettere in atto sistemi per la validazione delle misure, ovvero sistemi che
definiscano le incertezze con cui le misure vengono stimate e che rendano tali incertezze adeguate ai limiti di tolleranza previsti per il manufatto; devono essere ideati e diffusi nuovi campioni di riferimento, procedure e norme che traccino le linee guida per le nuove tecniche di taratura e nuovi sistemi di conferma metrologica. Allo stesso metrologo verranno richieste competenze, in termini di conoscenza dei processi produttivi, delle tecnologie dei materiali e delle grandezze d’influenza, molto elevate al fine di poter stimare correttamente tutti i contributi di incertezza
Il Laboratorio Metrologico METLAB Srl è pronto per queste nuove sfide e per fornire al cliente il supporto necessario per la corretta gestione delle misure!
notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe
Sommario
LA NOSTRA POSIZIONE
Variante Est di Aquileia
numero 5
15 marzo 2023
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Decreto Milleproroghe
Il credito IVA 2022
Nuova proroga per gli investimenti 4.0
La nomina dell’organo di controllo
Ridefiniti i termini di accertamento
Contributi per produzione e autoconsumo di energie rinnovabili
Contributi alle imprese artigiane
Avviso pubblico ISI INAIL 2022
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2023
Bonus carburante 2023
Sportello per le pratiche INAIL
Prorogato all’8 luglio 2023 il MUD 2023
EDILIZIA
La Canola diventa ditta individuale e mantiene la SOA ANAC: aumento della tassa sugli appalti dal 1° aprile
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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Variante Est di Aquileia
le PerPleSSItà delle IMPreSe
La previsione di una nuova viabilità esterna ad Aquileia, che dovrebbe deviare il traffico turistico lungo un tracciato ad Est dell’abitato e dei siti archeologici che vi insistono, lasciano perplesse le imprese locali che saranno interessate dall’opera. Lo dichiara Denis Durisotto, Vicepresidente di Confapi FVG e Presidente delle Imprese di Trasporto e Logistica dell’Associazione. A parte le considerazioni sull’impatto ambientale, paesaggistico e sul nuovo consumo di suolo agricolo a Confapi FVG sono stati rappresentati i dubbi sui vantaggi per il territorio e la sua comunità, che si possono ottenere deviando il traffico, rispetto agli svantaggi che si teme andranno a interessare le attività economiche nel centro abitato e su un tratto della Via Julia Augusta.
Le criticità di traffico veicolare sulla SR 352 (UdineGrado) in prossimità di Aquileia si concentrano nei fine settimana nell’arco di due o tre mesi al massimo. Per contro, la “distrazione” del traffico turistico, anche se in non rilevante misura, finirebbe per ridurre la capacità attrattiva del centro archeologico nei confronti del grande pubblico, a danno delle attività economiche, specie turistiche e commerciali, che a vario titolo ne sono connesse. Peraltro, esiste già una viabilità alternativa per Grado per chi proviene dall’A 4, offerta dall’uscita autostradale di Redipuglia e dal raccordo con la SP 19 Monfalcone-Grado.
Altra cosa – prosegue Durisotto –, e non necessariamente connessa, è la c.d. area di variante avente ad oggetto l’ex caserma “Aldo Brandolin” (ex base missilistica) a Nord di Aquileia e giacente accanto alla SR 352. La sua valorizzazione urbanistica mediante riclassificazione in sede di PRGC in zona omogenea turistica per campeggi, attività ricreative e sportive è vivamente auspicabile per la ricchezza che può apportare all’economia locale e prescinde dalla realizzazione della variante in parola.
C’è anche una precedente esperienza, quella della tangenziale Ovest di Cervignano del Friuli, sempre innestata sulla SR 352, opera che pare sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze di traffico anche durante il periodo estivo, e che parrebbe scollegata con l’ipotizzata variante Est di Aquileia, tanto che, per percorrere entrambe si dovrebbe rientrare sulla SR 352 in corrispondenza dell’abitato di Terzo di Aquileia.
Decreto Milleproroghe
lA ConverSIone In legge Con Molte novItà
PREMESSA
Con la legge n. 14 del 24 febbraio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stato convertito il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, meglio noto come Milleproroghe. In sede di conversione oltre alla conferma degli interventi originari, sono state inserite una serie di novità che sinteticamente di seguito illustriamo.
PROROGA ESONERO OCCUPAzIONE SUOLO PUbbLICO
(ART. 1 COMMA 22 – qUINqUIES)
È stato prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di allestire strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio, come ad esempio dehors, tavoli, sedute, ombrelloni su vie strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico senza autorizzazione.
DICHIARAzIONE IMU
(ART. 3 COMMA 1)
Prorogato dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. La proroga al 30 giugno riguarda anche gli enti non commerciali pubblici e privati.
ESENzIONE FATTURA STS
(ART. 3 COMMA 2)
È stato esteso al 2023 il divieto di emettere la fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria STS. Questi soggetti attraverso l’invio dei dati al STS già forniscono le informazioni utili all’amministrazione per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per loro continua anche per l’anno in corso quindi l’obbligo di emettere la fattura in formato cartaceo
TRASMISSIONE TELEMATICA SISTEMA TESSERA SANITARIA
(ART. 3 COMMA 3)
Gli operatori sanitari dovranno effettuare l’adeguamento dei registratori telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate, non più entro il 1° gennaio 2023 ma entro il 1° gennaio 2024. Lo slittamento di un anno consente così di mantenere per lo stesso periodo l’attuale sistema di comunicazione al STS.
CESSAzIONE INCARICO
GIUDICI TRIbUTARI
(ART. 3 COMMA 6)
Posticipata al 1° gennaio 2028 la cessazione dagli incarichi all’età di settanta anni per magistrati e giudici tributari. Questi soggetti potranno quindi mantenere gli incarichi anche oltre i settanta anni.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
(ART. 3 COMMA 8)
Il D.L. 104/2020 (decreto Agosto) all’art. 60 commi da 7-bis a 7-quinques ha previsto la possibilità di sospendere la quota di ammortamento per l’anno 2020, lasciando inalterata la deduzione fiscale. In questo modo non si imputava contabilmente l’ammortamento ma solo la sua deduzione fiscale. Era consentito sospendere fino al 100% la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La sospensione poteva quindi riguardare una quota variabile di ammortamento, non necessariamente il 100% indicando in nota integrativa le ragioni della deroga e specificando l’influenza che la stessa produceva sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. Tale possibilità è stata riconosciuta a tutti i soggetti che non adottavano i principi contabili internazionali.
La legge di bilancio ha riconosciuto la stessa possibilità anche per l’esercizio 2021, però ai soli soggetti nel 2020 avevano sospeso il 100% della quota di ammortamento. Successivamente la so-
spensione è stata estesa agli gli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.
Ora il Milleproroghe estende ulteriormente questa possibilità anche agli esercizi in corso 31.12.2023. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali viene quindi confermata per neutralizzare gli effetti negativi non solo della pandemia ma anche del conflitto in corso. Si deve evidenziare che non è stata replicata la deroga al presupposto della continuità aziendale, sarà conseguentemente necessario verificare che la sospensione degli ammortamenti, non la pregiudichi.
Si dovrà fare riferimento alle regole già utilizzate per i bilanci precedenti, facendo riferimento ai principi contabili OIC 9, OIC 16 e OIC 24, nonché all’OIC 25, per la fiscalità differita.
Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga sono sostanzialmente due:
- l’accantonamento di una riserva indisponibile di utili equivalente agli ammortamenti non rilevati. In caso di assenza di utili potranno essere utilizzate altre riserve disponibili e se mancano anche queste, gli utili futuri;
- esposizione in Nota Integrativa di una informativa analitica circa le ragioni della deroga e l’influenza che la stessa produrrà sulla rappresentazione patrimoniale reddituale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.
La sospensione degli ammortamenti non avrà ripercussioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. La deduzione rimane consentita nei limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora si decida di rinviare gli ammortamenti si avrà, per l’esercizio in corso, un doppio binario tra normativa civilistica e fiscale destinato a protrarsi nel tempo e da gestire in apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
PERDITE D’ESERCIzIO
(ART.
3 COMMA 9)
Rinnovata la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, sempre in relazione agli effetti derivanti dalla pandemia e dal conflitto in corso. La norma interviene sul comma 1 dell’art. 6 del D.L. 104/2020 inserendo la data del 31.12.2022 in luogo del 31.12.2021. Ne consegue che alle perdite civilistiche che emergono nell’esercizio in corso al 31.12.2022, non si applicheranno gli artt. 2466 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter
del codice civile. Non opererà inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2425-duodecies del codice civile.
Gli adempimenti legati alla normativa di cui sopra vengono posticipati al bilancio 2027 (quinto esercizio successivo) e l’assemblea che approverà quel bilancio dovrà prendere le decisioni del caso.
Diversamente dallo scorso anno, la riproposizione della sterilizzazione in argomento non ha previsto alcun rinvio per la continuità aziendale. Questa assenza imporrà agli amministratori l’onere di monitorare costantemente la situazione finanziaria e patrimoniale al fine di garantire la continuità aziendale. A questo proposito sarà necessario formulare una pianificazione almeno quinquennale che preveda il ritorno a risultati economici positivi negli esercizi successivi al 2022. Anche i sindaci saranno chiamati a verificare le concrete prospettive per la copertura delle perdite subite lo scorso anno, compito non facile soprattutto per il rischio di una errata verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo che dovranno essere valutati con riferimento ad un arco temporale quinquennale.
AGEvOLAzIONI
PRIMA CASA
(ART. 3 COMMA 10 – qUINqUIES)
Sospesi dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 i termini di cui alla Nota II – bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR 131/86, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% sul valore catastale dell’immobile, in luogo del 9%, per l’acquisto della prima casa.
È altresì sospeso il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
ADDIzIONALI REGIONALI
(ART. 3 COMMA 10 – OCTIES)
Per le spese sostenute nel 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 riferite ad interventi edilizi, di riqualificazione e risparmio energetico, la comunicazione per l’esercizio dello sconto in fattura o per la cessione del credito, nonché la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate è differito al 16 al 31 marzo 2023.
INvIO DATI INTERvENTI
CONDOMINIALI
(ART. 3 COMMA 10 – NOvIES)
Prevista la proroga dal 16 al 31 marzo 2023 del termine entro cui gli amministratori di condomi-
nio devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
ASSEMbLEE A DISTANzA (ART. 3 COMMA 10 – UNDECIES)
Per le assemblee che si terranno fino al 31 luglio 2023 sono state prorogate le disposizioni previste dall’art. 106, comma 7 del D.L. 18/2020 riguardanti la possibilità, in deroga alle disposizioni statutarie, di:
- esprimere il voto in assemblea societaria per via elettronica o per corrispondenza;
- svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo;
- esprimere il voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, limitatamente però alle società a responsabilità limitata.
DEFINIzIONE LITI PENDENTI
ENTI TERRITORIALI
(ART. 3 - bIS COMMA 1, LETT. A, b E C)
È stato previsto che il provvedimento con il quale l’Ente territoriale sceglie di applicare la definizione agevolata delle liti pendenti, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’ente creditore. Lo stesso dovrà essere trasmesso al MEF entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici.
Entro il 31 marzo 2023 gli Enti territoriali, in alternativa alla definizione agevolata, possono estendere alcuni istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge di bilancio 2023, alle controversie in cui è parte il medesimo Ente.
STRALCIO RUOLI
FINO A 1.000 EURO
(ART. 3 - bIS COMMA 1, LETT. D, E E F)
Per quanto riguarda la disciplina “saldo e stralcio” di cui al comma 222 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, vengono inserite le seguenti modifiche:
- estensione dal 31 marzo al 30 aprile 2023 dell’operatività dell’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro;
- differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette, agli enti interessati, l’elenco delle quote annullate ai fini del conse-
guente discarico e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali i quali entro il 31 gennaio 2023 non hanno attivato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, vengono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023.
5‰ ONLUS
(ART. 9 COMMA 4)
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS potranno ancora per un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2023, essere destinatarie della ripartizione del 5‰ delle dichiarazioni dei redditi.
MODIFICHE UNILATERALI
CONTRATTI DI FORNITURA
ELETTRICA E GAS
(ART. 11 COMMA 8)
Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
CREDITO D’IMPOSTA
bENI STRUMENTALI
(ART. 12 COMMI 1 – bIS E 1 - TER)
Differito al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A allegata alla Finanziaria 2017 per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. Il differimento al 30 novembre 2023 riguarda anche gli investimenti ordinari con credito d’imposta nella misura del 6%, per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. (Si veda anche articolo che segue)
COLONNINE RICARICA
vEICOLI ELETTRICI
(ART. 12 COMMA 3)
Esteso al 2023 il contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, nel limite massimo di 1.500 euro a persona. Limite elevato a 8.000 euro con riferimento alle parti comuni dei condomini.
TUTELA ACqUIRENTI IMMObILI DA COSTRUIRE
(ART. 12 COMMA 6 – bIS)
Le disposizioni riguardanti le fideiussioni su immobili da costruire di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 122/2005, finalizzate a tutelare gli acquirenti, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di determinazione:
- del modello standard della fideiussione;
- del contenuto e delle caratteristiche della polizza assicurativa.
PROROGA RIFORMA
SETTORE SPORTIvO
(ART. 16 COMMA 1, LETT. A)
Prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, la decorrenza delle norme introdotte con la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici
e per il lavoro sportivo, tra cui le tutele in materia di assicurazione per malattia e maternità, di assegni per il nucleo familiare, di assicurazione contro gli infortuni nonché per di trattamenti pensionistici e disciplina del lavoro.
PUbbLICITà
CONTRIbUTI PUbbLICI
(ART. 22 – bIS)
È stato ulteriormente differito il termine di decorrenza delle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall’art. 1 comma 125 - ter della legge 124/2017. Le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicheranno dal 1° gennaio 2024. (Pz)
Il credito IVA 2022
a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel modello F24. In questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.
COMPENSAzIONI NON SUPERIORI
PREMESSA
Le norme per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale pone una serie di regole e limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e a massimali annuali. La compensazione di un credito inferiore a 5.000 euro non richiede alcun adempimento preventivo, mentre compensazioni d’importo superiore sono consentite a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, oltre all’apposizione del “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2022.
LE COMPENSAzIONI
La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi. La compensazione di tipo verticale, come ad esempio il credito annuale che viene compensato con la liquidazione del mese di gennaio o del primo trimestre successivo, non prevede alcun adempimento o limitazione e può conseguentemente essere eseguita liberamente.
Solo nelle compensazioni orizzontali, dove il credito viene compensato con altri tributi o contributi previdenziali, si devono rispettate specifiche condizioni.
È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo a debito Iva 2022 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2023, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo
A 5.000 EURO
I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi era pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2023.
Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2022, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2023. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.
COMPENSAzIONI SUPERIORI
A 5.000 EURO
Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale.
La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Solo dopo 10 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione annuale è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24. Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale 2023, presupposto necessario per poter compensare, dal decimo giorno successivo, il credito d’imposta 2022 per importo superiore a 5.000 euro.
Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), escludendo conseguentemente il canale bancario.
Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.
In merito al visto di conformità si ricorda che l’art. 9 – bis comma 11 del D.L. 50/2017 prevede l’esonero per i contribuenti che dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA hanno ottenuto un punteggio di 8 per il periodo d’imposta 2021 oppure pari almeno a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021. L’esonero del visto opera:
- ai fini della compensazione del credito maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2022 fino all’importo di 50.000 euro;
- ai fini della compensazione del credito iva infrannuale maturato nei primi tre mesi dell’anno d’imposta 2023 fino all’importo di 50.000 euro.
REGOLARIzzAzIONE DEL vISTO
In caso di presentazione di una dichiarazione senza visto di conformità in presenza di credito da compensare superiore a 5.000 euro, l’omissione può essere regolarizzata con una dichiarazione integrativa contenente il visto. La compensazione sarà comunque possibile a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della integrativa. Si ricorda che si considera dichiarazione tardiva quella presentata con un ritardo inferiore ai 90 giorni.
Con riferimento al modello Iva 2023:
- la dichiarazione tardiva potrà essere inviata entro il 31 luglio 2023;
- è richiesto il versamento della sanzione ridotta di 25 euro (250 x 1/10) codice tributo 8911. Anche in caso di dichiarazione tardiva la compensazione può essere eseguita decorsi 10 giorni dalla sua presentazione.
I bLOCCHI ALLE COMPENSAzIONI
La compensazione orizzontale è soggetta a specifiche limitazioni di seguito indicate.
Il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito.
Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni saranno considerati come non effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.
L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza, ad esempio, di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione.
Allo stesso modo il comma 2-quinquies dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97 prevede che i contribuenti per i quali è stato notificato un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni comunitarie VIES, non possono avvalersi, a partire dalla notifica, della compensazione del credito Iva risultante sia dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR riguardanti le compensazioni infrannuali. Il divieto rimane fino a quando non vengono rimosse le irregolarità che hanno causato l’esclusione dal VIES.
Anche ai soggetti Iva inattivi è preclusa la compensazione, il comma 2 – quater dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 prevede che qualora ad un contribuente sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del DPR 633/72, non possono avvalersi della compensazione. Si tratta dei cessati “d’ufficio” per i quali l’amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica del profilo di rischio e del merito soggettivo e oggettivo della richiesta della partita Iva, possono portare a un provvedimento di cessazione per indebita richiesta. Da ultimo va ricordato che la legge di bilancio per l’anno in corso, al fine di contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, ha introdotto una forma di controllo dell’amministrazione finanziaria che si potrà concretizzare nell’invito a comparire a carico del contribuente. L’invito servirà a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di profili di rischio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia emanerà un Provvedimento di cessazione della partita Iva. Se a seguito di tale Provvedimento lo stesso contribuente richiederà l’apertura di una nuova posizione Iva,
dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni. Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione sarà inoltre irrogata una sanzione di 3.000 euro. Infine la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali il termine di pagamento è scaduto e fino all’ammontare indebitamento compensato.
LA COPERTURA ASSICURATIvA
I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni:
- la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi;
- il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro;
- la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato;
- la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
RESIDUO CREDITO 2021
Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2021 nel corso del 2022, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2023. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2023 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2023, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2022. Con la trasmissione della dichia-
razione Iva 2023 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2022.
La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2022 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2022, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2023 e rigenerarsi come crediti 2022.
I LIMITI DI COMPENSAzIONE
Il limite massimo delle compensazioni orizzontali è stato fissato, dall’articolo 1 comma 72 della legge 234/2021, a 2.000.000 di euro per ciascun anno solare. Il limite è unico e rappresenta la soglia entro la quale devono essere contenute le compensazioni orizzontali e le richieste di rimborso semplificate (ex conto fiscale). Così in caso di richiesta di rimborso semplificato del credito Iva 2022 per 300.000 euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2023, per il 2023 si avrà una disponibilità residua di 1.700.000 euro per le compensazioni orizzontali. I rimborsi dei crediti Iva infrannuali fatti tramite modello TR, non si computano ai fini del limite in argomento perché erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e non tramite la procedura semplificata.
In pratica il limite riguarda le compensazioni e i rimborsi semplificati richiesti nel corso del 2023, a prescindere dalla tipologia e dall’origine del credito rimborsato o compensato. Così ad esempio ai fini della verifica del limite si dovrà cumulare:
- l’importo del credito annuale Iva 2021 utilizzato in compensazione orizzontale nei primi mesi 2023 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2023 per il 2022;
- l’importo del credito annuale Iva 2022 richiesto a rimborso con procedura semplificata con la dichiarazione Iva 2023;
- l’importo del credito del primo trimestre 2023 utilizzato in compensazione nel corso di quest’anno.
Nuova proroga per gli investimenti 4.0
PoSSIbIle
lA ConSegnA deI benI
fIno A noveMbre 2023
AnChe Per glI ordInArI
INvESTIMENTI
INDUSTRIA 4.0
Dopo il differimento al 30 settembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali nuovi “Industria 4.0” operato dalla legge di bilancio per l’anno in corso, in sede di conversione del D.L.
198/2022 (Milleproroghe) tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2023. Il differimento interessa il termine per completare gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A allegata alla Finanziaria 2017 per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. In questo modo ci saranno ulteriori 2 mesi per rientrare nella finestra che riconosce un credito d’imposta del 40%.
Le caratteristiche soggettive e oggettive per l’accesso all’agevolazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
Di seguito una tabella di riepilogo dell’agevolazione.
Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021
(o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)
Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro.
INvESTIMENTI “ORDINARI”
Il Milleproroghe ha esteso il differimento entro gli stessi termini anche per gli investimenti di tipo ordinario, vale a dire che non soddisfano le caratteristiche “Industria 4.0”. La proroga al 30 novembre 2023 riguarda quindi gli investimenti in beni strumentali nuovi di tipo generico, per i quali l’ordine e
Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022
(o entro il 30.11.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)
Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025
(o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025)
il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta nella misura del 6 %, sarà riconosciuto per le consegne fatte entro novembre 2023.
Ricordiamo che questo credito d’imposta è l’unico riconosciuto anche ai professionisti.
Il limite massimo di spesa è di 2.000.000 di euro per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e di 1.000.000 di euro per quelli immateriali non rientranti nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017.
La nomina dell’organo di controllo
Per le SRL l’obbligo prescinde dalla sua natura e conseguentemente opera per le società unipersonali e per le start – up innovative che nell’ultimo biennio hanno superato i parametri sopra indicati.
Con l’approvazione del bilancio molte società di capitali potrebbero trovarsi alle prese con l’obbligo di nominare l’organo di controllo sociale. Tale nomina deve tuttavia tener conto delle novità apportate dal Codice della Crisi che per le società a responsabilità limitata ha previsto la possibilità di nominare il sindaco unico o il revisore unico.
Il collegio sindacale è un organo societario che partecipa attivamente alla vita sociale e alle riunioni dell’organo amministrativo e delle assemblee dei soci. Può inoltre esercitare poteri di controllo e di ispezione con possibilità di effettuare segnalazioni e denunce. Prerogative che in generale non sono riconosciute al revisore
Il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ha modificato l’art. 2477 del codice civile estendendo l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore alle SRL e alle cooperative.
Il comma 3 dell’art. 2477 del C.C. prevede la nomina obbligatoria per:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata quando è prevista dall’atto costitutivo;
- società a responsabilità limitata quando hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato o quando controllano società obbligate alla revisione dei conti;
- società a responsabilità limitata quando vengono superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dall’art. 2477 c. 2 lett. c) indicati di seguito:
1) attivo patrimoniale, 4 milioni di euro;
2) ricavi di vendita, 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media nell’esercizio, 20 unità.
L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti di cui sopra.
Si evidenzia che in riferimento alla data di approvazione del bilancio 2022, al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali di cui sopra, assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022. Il primo bilancio da sottoporre a revisione in caso di superamento dei limiti sarà quello relativo al 2023.
Nelle SRL l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, l’organo di controllo è monocratico, salvo diversa previsione statutaria.
L’assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti sopra indicati, deve inserire nell’ordine del giorno: “nomina dell’organo di controllo o del revisore e relativo compenso”.
L’eventuale omissione determina l’intervento del Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.
Qualora l’atto costitutivo preveda ancora la nomina del collegio sindacale, è necessario nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, uniformare l’atto costitutivo alle nuove regole.
Se lo statuto della SRL prevede espressamente la nomina del sindaco unico o del revisore, l’ordine del giorno dovrebbe fare riferimento a tale nomina specifica, indicando anche il compenso per l’uno e l’altro incarico.
In dottrina si è discusso se fosse lecito, in dissonanza con l’atto costitutivo della SRL redatto in passato e che prevede la nomina del collegio sindacale, nominare un sindaco unico o un revisore. La questione è stata superata con l’art. 379 del D. Lgs. 14/2019, il quale prevede espressamente che le società devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo alle disposizioni cogenti. Ciò significa che qualora l’atto costitutivo preveda esclusivamente la nomina di un collegio sindacale o di un sindaco unico e non si provveda a modificare tale disposizione, è da escludere la possibilità di sottoporre la società unicamente alla revisione
legale nominando esclusivamente un revisore. Si dovrà invece chiarire nei patti sociali se la revisione sia demandata al collegio sindacale o a una società esterna.
Le SRL hanno inoltre la possibilità di attribuire la funzione di controllo legale dei conti al collegio sindacale o delegare il controllo dei conti ad un revisore.
Come ricordato uno dei cambiamenti più significativi recato dal Codice della Crisi, ha riguardato la previsione del controllo monocratico, affidato al sindaco unico. L’art. 2477 del C.C. riconosce, infatti, la possibilità di nominare il sindaco unico o il
revisore unico ancorché le differenze esistenti tra le due figure siano sostanziali.
Al sindaco spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto mentre il revisore deve verificare la correttezza dei conti.
Il Codice della Crisi ha rilanciato i poteri delle due figure, riconoscendo loro con l’art. 14, nuovi obblighi di segnalazione, esercitabili da entrambe le figure professionali. Alla presenza del solo revisore, questo dovrà anche vigilare attivamente sulla governance societaria e intervenire in caso di omissioni da parte dell’organo amministrativo.
Ridefiniti i termini di accertamento
Il 26 MArzo SCAde l’AnnuAlItà 2016
I termini di notifica degli atti di accertamento al contribuente sono definiti:
- dall’art. 43 del DPR 600/73 per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Irap;
- dall’art. 57 del DPR 633/72 per l’Iva.
Dal 2016 in caso di dichiarazione presentata il termine ordinario è il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, sempre dal 2016, il termine è il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per annualità fino al 2015 i termini erano rispettivamente il 31.12 del 4° e 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del termine in cui andava presentata.
Con l’emergenza Covid, l’art. 67 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) fino all’annualità 2018 ha differito i termini di cui sopra di 85 giorni.
Successivamente l’art. 157 del D.L. 34/2020 (Rilancio) ha previsto che per gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza, calcolati senza considerare il periodo di sospensione di cui sopra, scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Di fatto per gli atti i cui termini di decadenza dell’accertamento risultavano pendenti nel predetto periodo, 8 marzo – 31 dicembre 2020, il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 28 febbraio 2022. È stato il caso ad esempio della dichiarazione presentata relativa al 2015 o della dichiarazione omessa relativa al 2014.
Il differimento non interessata i tributi locali ma esclusivamente quelli erariali.
L’Agenzia delle entrate negli incontri di inizio anno 2022 con la stampa specializzata ha precisa-
to che la proroga di 85 giorni di cui sopra, interessa i termini di decadenza riferiti ad atti non scaduti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, per i quali non trova applicazione il sopracitato art. 157. In altre parole, per tali atti il termine di accertamento non scade il 31.12 dell’anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, vale a dire il 25 marzo per i bisestili e il 26 marzo per i non bisestili dell’anno successivo. Questo spostamento risulta conseguentemente applicabile alle annualità 2016, 2017 e 2018.
Resta inteso che alla presenza di reati penali di cui al D. Lgs. 74/2000, fino al 2015 i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati. Tale raddoppio non opera dal 2016 conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 132 della legge 208/2015. Per le annuali fino al 2015 il termine di accertamento alla presenza di rilevi penali per le dichiarazioni presentate, è il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa invece il termine è il 31 dicembre del 10° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa.
Si ricorda che il raddoppio dei termini non opera con riferimento all’Irap, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/2019 ha confermato che non essendo previste sanzioni penali, non può operare la disciplina del raddoppio dei termini.
Si ricorda inoltre che i termini di accertamento risultano ridotti rispettivamente di 1 e 2 anni rispettivamente alla presenza:
- di contribuenti che rientrano nel regime premiale degli ISA;
- di contribuenti interessati alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti.
Di seguito una tabella riepilogativa dei termini di cui sopra.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
Contributi per produzione e autoconsumo di energie rinnovabili
AMPlIAtA
lA PlAteA deI benefICIArI
Alle IMPreSe dI CoStruzIonI
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 52/ AdT del 7 febbraio 2023 e n. 95/AdT del 13 marzo 2023, riguardanti l’argomento in epigrafe, per segnalare che la Giunta regionale con deliberazione n. 444 del 10 marzo 2023 ha ampliato la platea dei beneficiari dei contributi di cui al bando per la
produzione e l’autoconsumo di energie rinnovabili nelle imprese anche alle imprese di costruzioni, ricadenti nella Sezione F del Codice ATECO 2023. Per giusta informazione si rammenta anche che l’ampliamento dei beneficiari alle imprese di costruzione, come in origine a quelle del trasporto e della logistica, è il frutto delle espresse richieste formulate all’Amministrazione regionale in più sedi e circostanze dalla scrivente Associazione a vantaggio di dette categorie.
Copia del bando così riapprovato può essere richiesta unitamente ad altre informazioni e assistenza all’ufficio economico dell’Associazione.
Contributi alle imprese artigiane
I canali contributivi operanti per l’annualità 2023 sono i medesimi di quelli del 2022, così come di seguito riportato (fra parentesi i riferimenti alla l.r. 12/2002):
a) ammodernamento tecnologico (art. 55 bis);
b) commercio elettronico (art. 57);
c) consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione, organizzazione, sicurezza e tutela ambientale (art. 56, co. 1, lett. a);
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 109/ AdT del 17 marzo 2023 per comunicare che con decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, pubblicato sul B.U.R. n. 10 dell’8 marzo 2023, sono state apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, adottato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33 in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Ciò premesso, a norma dell’art. 10, co. 8 del citato testo unico,
dalle ore 10.00 del 31 marzo e fino alle ore 16.00 del 30 novembre 2023
le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) potranno presentare domanda di contributo al Centro assistenza tecnica artigianato (CATA), unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022.
d) partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del territorio regionale (art. 56, co. 1, lett. c);
e) miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (art. 54);
f) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis);
g) nuove imprese artigiane (art. 42 bis).
Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Le domande devono essere presentate tramite front end regionale con accreditamento al Sistema pubblico d’identità regionale (SPID) e Carta nazionale dei servizi (CNS), allegando la documentazione prevista.
L’ufficio economico dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione, come pure per l’assistenza nella predisposizione delle domande.
fISSAte le PrIMe SCAdenze
Per l’AvvIo delle ProCedure
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 54/ AdT del 9 febbraio 2023 e n. 91/AdT del 9 marzo 2023 riguardanti l’Avviso pubblico ISI Inail 2022, per segnalare che l’Inail sul proprio sito web (www.inail.it), dopo aver reso noti gli Avvisi pubblici regionali e relativi allegati, ha pubblicato le modalità e le prime scadenze per la presentazione delle domande.
A tal proposito, sul portale Inail nella sezione “Ac-
cedi ai Servizi Online” le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali (nel caso in specie del Friuli Venezia Giulia). La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”, disponibile sul medesimo sito. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere poi confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali.
Per il momento le scadenze della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono le sottostanti:
domanda
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Scarico dei codici identificativi
Regole tecniche per l’inoltro della domanda in via telematica e data di apertura dello sportello informatico
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Caricamento della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi, pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi
Prossimamente verrà data una illustrazione di sintesi dell’Avviso riguardante la Regione Friuli Venezia Giulia, mentre l’aggiornamento del calendario delle scadenze avverrà tempo per tempo,
2 maggio 2023
16 giugno 2023, ore 16.00
23 giugno 2023
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
In aggiornamento
non appena saranno state rese note. Nel frattempo l’ufficio economico dell’Associazione resta a disposizione per ogni altra informazione. (AdT)
Filosofia green
Indice mensile rivalutazione t.f.r. febbraio 2023
Bonus carburante 2023
eSenzIone Solo fISCAle non ContrIbutIvA. novItà
In Sede dI ConverSIone del d.l. 5/2023
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la Legge 10 marzo 2023, n. 23, che ha convertito il decreto legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti. In sede di conversione è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di buoni carburante sino all’ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente.
La novità rispetto alla formulazione originale del Decreto risiede nel fatto che detta erogazione ora è esente solo sul piano fiscale e non più sul piano previdenziale. Ne deriva che il bonus carburante deve essere assoggettato a contributi previdenziali, sia a carico del datore di lavoro (circa 30%) sia a carico del lavoratore (circa 9,49%).
Questa è la nuova versione dell’articolo 1, com -
ma 1, del D.L. n. 5/2023 dopo la conversione in Legge:
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. - L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. - Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (AG)
Sportello per le pratiche INAIL
l’appropriatezza delle voci di tariffa applicate;
ASSIStenzA
Per lo SvolgIMento oPerAtIvo
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ServIzIo
CoMPIlAzIone
Come ogni anno garantiamo il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2022. Il MUD dovrà essere presentato entro l’8 luglio 2023 (DPCM 3 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023) dai seguenti soggetti, identificati sulla base del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dal DPCM del 17 dicembre 2014:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- commercianti e intermediari senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c, d e g).
Il servizio, a pagamento, è a cura di Apiservizi srl, Società di servizi della nostra Associazione. Le imprese che vorranno presentare la dichiarazione con
la nostra assistenza sono pregate di contattare il p.i. Claudio Scialino (0432507377 - edilizia@confapifvg) per fissare l’appuntamento fin da subito.
Il costo del servizio di compilazione della dichiarazione con un solo rifiuto è di 110 Euro + IVA, mentre per ogni ulteriore rifiuto il costo aggiuntivo è di 40 Euro + IVA. L’importo dei diritti di segreteria camerali ammonta a 10 euro.
Le Imprese interessate al servizio dovranno predisporre la seguente documentazione, indispensabile ai fini della compilazione della denuncia:
- copia della denuncia presentata nel 2022 per l’anno 2021 (se non compilata nel 2022 presso CONFAPI FVG);
- registri di carico e scarico dei rifiuti da dicembre 2021 a gennaio 2023 aggiornati con le indicazioni in chilogrammi o tonnellate dei rifiuti prodotti e smaltiti;
- copia dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti conferiti con il peso verificato a destino (4a copia) divisi per codice rifiuto;
- giacenze espresse in Kg al 31 dicembre 2022;
- numero medio dei dipendenti nell’anno 2022;
- nominativo del legale rappresentante;
- numero di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte);
- codice fiscale della ditta;
- codice ISTAT attività.
Chiediamo, inoltre, alle persone incaricate dall’impresa di presentarsi all’appuntamento in CONFAPI FVG per la compilazione del MUD, concordato con il nostro p.i. Claudio Scialino, con l’allegata delega in originale, corredata dal documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
SERvIzIO DI COMPILAzIONE E PRESENTAzIONE
DICHIARAzIONE ANNUALE MUD 2023
Il/la sottoscritto/a ……………...………….……………………..……………………………………………………………………...…… nato/a a ………..………………..…………………………………… il ...……………………………………………………………….….. e residente a ………………..……………..………………………………… in via ………………………………………………….……. in qualità di legale rappresentante della ditta con sede a
Via ........................................................................................................................................... CAP ..............................................
Codice fiscale ……….……………….……….………………… Partita IVA ………………………………………....…………………… Codice destinatario SDI/PEC
DELEGA
APISERVIZI srl con unico socio, con sede a Udine in Viale Ungheria n. 28 - P. IVA 01793740307, all’inoltro della dichiarazione MUD 2023 relativa all’anno 2022, per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, ferma restando a carico dello scrivente la responsabilità della comunicazione di dati incompleti od inesatti contenuti nelle schede consegnate.
Luogo e data …………………………………………
Il legale rappresentante …………………………………………………… (firma leggibile)
Informativa
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, i dati acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea e telematica ai fini dell’inoltro del MUD.
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Luogo e data ………………………………………
Il legale rappresentante ……………………………………………………. (firma leggibile)
La Canola diventa ditta individuale e mantiene la SOA
è QuAlIfICAtA Per lA CAtegorIA og3 Per lA I ClASSIfICA
L’impresa Canola Lino e Figli di Canola Dario & C. snc, con sede a Magnano in Riviera, ha subito una trasformazione societaria diventando la ditta individuale Canola Porfidi di Canola Dario con sede in via Ledra 54 a Gemona del Friuli, dando continuità all’attestazione SOA per la categoria OG3 per 258.000 euro (I classifica).
Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti
automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.
(CS)ANAC: aumento della tassa sugli appalti dal 1° aprile 2023
posti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;.
glI oPerAtorI eConoMICI
Sono tenutI Al PAgAMento
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023 la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per il finanziamento della stessa Autorità.
Ricordiamo che il Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero si dispone che:
«... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sotto-
Con questa normativa, i costi di funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, vengono coperti mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici (imprese) , che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti;
c) le società organismo di attestazione (SOA). Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005.
Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.
Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle sta-
zioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
(CS)
Stabilimenti autorizzati ad esportare alimenti in Cina
Il
rInnovo
Il Ministero della Salute con nota n. 8825 dell’8 marzo 2023, che fa seguito alla nota n° 6748 del 24 febbraio 2023, vengono date indicazioni circa il rinnovo delle autorizzazioni per gli stabilimenti italiani registrati sulla piattaforma Cifersinglewindow per l’esportazione dei propri prodotti verso la Cina.
Il Ministero precisa che per concludere il processo di rinnovo delle registrazioni, il Ministero della Salute è delegato a caricare per ogni singolo stabilimento anche la check list “Condition and Key Points” relativa al prodotto esportato/registrato. Detto documento è reperibile alla seguente pagina web dedicata all’export verso la Cina del sito istituzionale del Ministero della Salute.
Le aziende devono compilare, firmare e timbrare le parti di rispettiva competenza, successivamente le aziende dovranno effettuare le seguenti azioni: - scansionare il documento in formato pdf, con le pagine orientate nel verso di lettura e con dimensione massima di 3MB; - inviare il file all’indirizzo export.alimenti@ sanita.it riportando come oggetto della mail “rinnovo registrazioni Cina”.
Solo i file rispondenti alle suddette caratteristiche saranno considerati idonei ed utilizzati per i successivi passaggi necessari alla finalizzazione del processo di rinnovo.
Ricordiamo che le Autorità della Repubblica popolare cinese hanno introdotto nel gennaio 2022 l’obbligo di registrazione necessaria all’esportazione di alimenti verso la Cina.
L’art. 16 del Decreto cinese n. 248/2021 prevede che la registrazione sia valida per un periodo massimo di cinque anni.
Per gli stabilimenti già presenti nei registri delle autorità cinesi (caseari, ittici, carne suina e prodotti a base di carne suina) la scadenza della va-
lidità della registrazione rimane quella indicata nei vecchi registri e riportata ora sulla piattaforma Cifersiglewindow.
In proposito si precisa che è responsabilità dell’operatore tenere aggiornata la propria utenza in Cifer sotto tutti gli aspetti, la data di scadenza delle registrazioni è un aspetto importante tuttavia, anche gli altri aspetti, in particolare la documentazione a supporto, devono essere mantenuti aggiornati dall’operatore poiché funzionali e propedeutici allo stesso rinnovo della registrazione.
La domanda di rinnovo deve essere quindi avviata in autonomia dall’operatore accedendo sulla piattaforma Cifersiglewindow.
Tale operazione è disponibile esclusivamente in una finestra di tempo che va da 6 a 3 mesi prima della data di scadenza della registrazione.
In fase di compilazione dell’istanza viene richiesto all’operatore, tra l’altro, il caricamento di una dichiarazione di conformità che il sistema rende disponibile solo in cinese.
Si rappresenta che l’autorità competente italiana “Ministero della Salute” e i livelli regionali e locali non hanno alcun ruolo nell’esecuzione delle azioni sopra elencate, l’unica azione richiesta è la validazione dell’istanza di rinnovo creata dall’operatore che esporta un prodotto ricadente nelle 18 categorie di processo, la stessa validazione consente la presa in carico dell’istanza da parte dell’Autorità cinese GACC per valutazione ed eventuale approvazione.
Si precisa infine che la domanda di rinnovo è disponibile anche per gli stabilimenti registrati che dovessero risultare al momento sospesi a causa di bandi sanitari (es. stabilimenti di carne e prodotti a base di carne suina).
Il mancato rinnovo della registrazione per scadenza dei termini, comporta la necessità di procedere con l’avvio di una nuova istanza di registrazione dei prodotti secondo le procedure già dettagliate con Circolare DGISAN n. 7880 del 7 marzo 2022. Poiché ad una nuova istanza consegue un nuovo numero CITA di registrazione, tale procedura deve completarsi prima di qualsiasi invio di prodotto verso la Cina, pena il blocco e distruzione delle partite in dogana.
Autorità di regolazione dei trasporti
CoMunICAto StAMPA CongIunto delle ASSoCIAzIonI nAzIonAlI dI CAtegorIA
Si riporta di seguito il comunicato stampa diramato congiuntamente il 21 marzo 2023 da tutte le Associazioni nazionali di categoria del trasporto su
strada - fra cui l’UNITAI, organizzazione alla quale il Gruppo trasporti e logistica dell’Associazione aderisce - sull’annoso problema della richiesta di contributi di funzionamento dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) alle imprese del settore.
Il comunicato risponde alle tesi, istanze e azioni esercitate negli anni in tutte le sedi dalla scrivente Associazione, per rimuovere dalla radice e, cioè, sul piano normativo, questo immotivato e odioso balzello, tenuto in vita dopo le numerose sentenze opposte del TAR del Piemonte da una sentenza del Consiglio di Stato.
COMUNICATO STAMPA
Autorità di regolazione dei trasporti - Le Associazioni dell’autotrasporto e della logistica contrarie al pagamento del contributo
Tutte le Associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto e logistica sono fermamente convinte che le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori non debbano versare alcun contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Questo il tenore della lettera inviata in data odierna al Ministro Salvini e al Vice Ministro Rixi, con la quale le Associazioni hanno ribadito che il settore di appartenenza e le attività svolte dalle imprese da loro rappresentate non sono interessate dal concreto esercizio di competenze attribuite all’Autorità e il contributo assertivamente dovuto è utilizzato per finanziare attività non regolatorie, bensì competenze amministrative di tipo generico, che debbono essere a carico della fiscalità generale.
Le Associazioni hanno altresì osservato e ricordato che la normativa italiana, nonché numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno stabilito in maniera inequivocabile che nel settore dell’autotrasporto e della logistica vige il principio del libero mercato che impedisce qualsiasi attività di regolazione economica da parte di soggetti terzi.
Sulla base di tali presupposti, le Associazioni ritengono pertanto che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori debbano essere esplicitamente escluse dall’elenco dei soggetti tenuti alla contribuzione.
Roma, 21 marzo 2023
Fisco. Confapi: riforma in tempi brevi
detASSAre
StrAordInArI e utIlI
Si riporta testualmente il comunicato di CONFAPI al termine dell’incontro a Palazzo Chigi ove il Governo ha illustrato alle Associazioni di Categoria lo schema di disegno di legge di delega fiscale.
Comunicato stampa
FISCO. CONFAPI: RIFORMA IN TEMPI BREVI.
DETASSARE STRAORDINARI E UTILI
Roma, 15 marzo - “Non possiamo che accogliere con favore una riforma sostanziale dell’intero sistema fiscale che va attuata in tempi brevi per consentire alle industrie di rapportarsi con il fisco in maniera proattiva”. Così Cristina Di Bari, componente di Giunta Confapi, che questa mattina ha preso parte a Palazzo Chigi all’incontro con cui il Governo ha illustrato alle Associazioni di categoria lo schema di delega fiscale.
“Da tempo - ha sottolineato la rappresentante di
Confapi - sosteniamo la necessità di una riforma organica e strutturale del sistema fiscale che sia improntata a sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti fiscali sia a carico delle persone fisiche sia degli imprenditori. Una riforma che dovrà puntare a migliorare l’equità e l’efficienza dell’intero sistema tributario, riducendo le aliquote effettive sui redditi e aumentando al contempo la propensione delle imprese a investire, a capitalizzarsi e a creare reddito e occupazione”.
“Il superamento dell’Irap - prosegue Di Bari - è un primo passo, ma deve essere abrogata definitivamente anche per le industrie. Altro tema fondamentale è la perdita di salario reale che non può ricadere sulle imprese, già messe a dura prova da aumento dei tassi e dei costi di produzione. Per questo motivo abbiamo sempre sostenuto la completa detassazione dei premi di produzione e degli straordinari. Oltre alla necessità di dover lavorare al taglio del cuneo fiscale, bisogna rendere strutturale anche la detassazione e la decontribuzione degli aumenti retributivi definiti a livello di contrattazione nazionale”.
“Riteniamo sia necessario - aggiunge Di Bariincludere una completa detassazione degli utili se portati a Capitale Sociale, prevedendo un limite temporale che impedisca una diversa destinazione dell’utile conseguito: sarebbe un modo semplice per risolvere il problema endemico della sottocapitalizzazione delle piccole e medie industrie e potrebbe rappresentare un volano per nuovi investimenti che si traducono in maggiore produttività e nuovi posti di lavoro”. Per Confapi “l’onere burocratico che oggi le imprese e i contribuenti sono chiamati ad affrontare rappresenta una vera e propria imposta occulta che costituisce un freno reale alla crescita economica. Basti pensare che un nostro imprenditore impiega in media 238 ore annue per pagare le imposte, il 46% in più della media Ocse. Tra dichiarativi e adempimenti/pagamenti fiscali una piccola e media industria ogni anno deve effet-
tuare ben 89 operazioni. Costi, tempo e risorse sottratte all’attività d’impresa. Inoltre, effettua in un anno 15 diverse imposte al fisco, 6 in più di
un suo collega tedesco, 7 in più di un inglese, di uno spagnolo o di un francese e 9 in più di uno svedese”.
Aperto bando FAPI 3-2023(*)
CorSI AzIendAlI totAlMente fInAnzIAtI.
dISPonIbIlItà Per Il fvg: € 131.000
da sempre CONFAPI FvG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti
FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda.
La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono
migliorare la propria Impresa con la formazione.
SGRAVIAMO LE IMPRESE DA TUTTI GLI ONERI (DI GESTIONE DELLA PRATICA, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI) SENZA RICHIEDERE
ALCUN COSTO: ANCHE I DOCENTI VENGONO
DIRETTAMENTE PAGATI DA NOI.
Si coglie l’occasione per informare che il 10 marzo 2023 il Fondo ha comunicato che tutte le richieste da noi presentate sull’Avviso 5-2022 sono state APPROVATE.
Approfittate dei fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci entro il 5 aprile p.v., la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - mail formazione@confapifvg.it.
(*) Non possono partecipare a questo Bando le imprese che hanno aderito al precedente avviso FAPI 5-2022 (richieste di novembre/dicembre 2022).
da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it
APERTO bANDO FAPI 3-2023 - CORSI AzIENDALI FINANzIATI
.................................................................................... Referente ....................................
Impresa iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso UNIEMENS:
q no q indicare a quale Fondo aderisce .................................................................................
Attenzione alle comunicazioni ingannevoli
InvItIAMo le IMPreSe
A non rISPondere e A CeStInArle
Si segnala che probabilmente riceverete o state ricevendo via posta ordinaria delle comunicazioni da fantomatici “network fieristici”.
Vi invitiamo a non rispondere e a cestinarle! Diversamente Vi impegnerete contrattualmente per tre anni al costo di 1.155,00 Euro all’anno.
Autofficine:
attività di meccatronica
tecnico professionali per l’abilitazione mancante; entro tale termine i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali (titolare, legale rappresentante, responsabile tecnico) per la sola meccanica-motoristica o elettrauto devono riqualificarsi per la sezione meccatronica, in via alternativa, mediante:
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 473/ AdT del 7 dicembre 2022 e n. 97/AdT del 14 marzo 2023 di analogo argomento, per segnalare che con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. “decreto Milleproroghe”) è stato differito dal 5 gennaio 2023 al 5 gennaio 2024 il termine dal quale le imprese che svolgono l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto dovranno essere qualificate in un’unica sezione denominata “meccatronica”.
La CCIAA di Pordenone-Udine nella propria pagina web https://www.pnud.camcom.it/registroimprese-albi-e-artigianato/attivita-regolamentate-tecniche/autoriparatori ha rammentato che:
a) le imprese, che alla data del 5 gennaio 2013 risultavano già iscritte nel Registro delle imprese/Albo delle imprese artigiane sia per l’attività di meccanica-motoristica che di elettrauto, sono di diritto abilitate allo svolgimento dell’attività di meccatronica;
b) le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano iscritte nel Registro delle Imprese/Albo delle imprese artigiane solo per l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto possono proseguire le rispettive attività fino al 5 gennaio 2024, con l’impegno di regolarizzare la posizione dei soggetti in possesso dei requisiti
- richiesta di rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’abilitazione alla sezione meccanicamotoristica o elettrauto;
- frequenza con esito positivo di un corso regionale teorico-pratico per l’abilitazione mancante.
In caso di mancata regolarizzazione - la CCIAA PN-UD avverte - si procederà con l’avvio del procedimento d’inibizione delle attività di meccanicamotoristica o di elettrauto con conseguente ordine di cessazione delle attività.
Le stesse disposizioni trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.
L’istanza di regolarizzazione dovrà essere effettuata tramite la presentazione di apposita istanza telematica (I2/S5/UL) nella quale sarà comunicato l’inizio dell’attività meccatronica avente effetto dalla data di presentazione della pratica e allegando il modello denominato “regolarizzazione meccatronica”.
I costi per diritti di segreteria camerale ammontano a:
- 18 euro, per le imprese individuali;
- 30 euro, per le società di persone e capitali. Per il testo coordinato del d.l. 198/2022 con la l. 14/2023 e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.