NESSUNA ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE AL GESTORE DAGLI ESERCENTI NEI PRIMI ANNI DI VITA DELLE AWP. È QUANTO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE CON CINQUE DIVERSE SENTENZE DI ULTIMA PUBBLICAZIONE, SOVVERTENDO CLAMOROSAMENTE UNA GIURISPRUDENZA UNIVOCA E CONSOLIDATA IN OLTRE 15 ANNI DI CONTENZIOSI. A cura di Giancarlo Marzo e Francesco Scardovi
Il
trattamento ai fini Iva della raccolta delle giocate operate tramite apparecchi da intrattenimento ha sempre fatto discutere. In virtù del combinato disposto dell’articolo 10, comma 1 n.6 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 1, comma 497, della Legge 311/2004, le operazioni relative alla raccolta delle giocate risultano esenti all’imposta sul valore aggiunto, anche rispetto ai rapporti tra i concessionari della rete ed i terzi incaricati della raccolta stessa, testualmente citati come gestori ed esercenti. Ciò nonostante, l’ambito di applicazione della fattispecie agevolatrice è stato al centro di accesi dibattiti fin dai primi anni di uscita sul mercato delle new slot di Stato. In effetti, l’Amministrazione finanziaria ha fatto proprio un concetto di raccolta alquanto restrittivo confinando inizialmente l’esenzione Iva ai soli rapporti tra concessionario e gestore. Con conseguente imponibilità dei proventi percepiti dagli esercenti ritenuti portatori di mere prestazioni di servizi – come la messa a disposizione dei locali o la custodia delle macchinette - resi al gestore e dunque non rientranti nell’attività di raccolta in senso stretto (e dunque ricompresi in “tutti gli altri rapporti” citati dalla Circolare 21/E del 2005). Completamente diverso, invece, il modo di intendere il concetto di “raccolta” da parte degli operatori di settore che, per contro, han-
38
GIOCONEWS #07/08 LUGLIO/AGOSTO 2021
no sempre considerato i propri proventi in regime di esenzione , vista l’essenzialità e la necessarietà del ruolo dei gestori e degli esercenti ai fini della raccolta, pur in presenza di modelli contrattuali inizialmente non sufficientemente chiari, specie in relazione ai rapporti con gli esercenti (per i quali, il più delle volte, i concessionari delegavano ai gestori il compito di ripartire i proventi e versare i relativi compensi). Complice anche l’incertezza normativa sul punto, la contrapposizione tra Amministrazione e contribuenti è sfociata in una miriade di contenziosi tributari. L’oggetto di giudizio? Gli avvisi di accertamento “seriali” emessi dall’Agenzia delle entrate, da un lato per il recupero a tassazione dell’Iva non inserita in fattura dagli esercenti e, dall’altro lato, per l’irrogazione, in capo ai gestori, delle sanzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997 per omessa regolarizzazione della fattura ricevuta senza Iva (o per omessa autofatturazione in caso di mancata fatturazione da parte degli esercenti). L’orientamento dei giudici di merito, però, non ha mai deposto in favore degli Uffici finanziari. In effetti, le commissioni tributarie di tutta Italia, disegnando la filiera del gioco come una triade di rapporti interconnessi tra concessionario, gestore ed esercente, hanno ripetutamente inquadrato tra le prestazioni essenziali ai
TORNEANDO
POKER STRATEG TORNEANDO
LEAVVENT DAROONE
RIFLESSIONI DAORSO CASINÒ FRANCESI
TORNEANDO
CASINÒ FRANCESI
CASINÒ FRANCESI
CASINÒ FRANCESI
FISCO&SLOT
POKER STRATEGY
AVVENTURE ROONEY
RIFLESSIONI DAORSO
FISCO&SLOT
Iva e slot l’incredibile pronuncia della Cassazione