Ricapitolando, può affermarsi che la suddivisione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di tutela del patrimonio boschivo e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, a seguito della riforma, non risulta mutata; infatti, mentre tali competenze restano prioritariamente affidate alle Regioni, allo Stato continua a spettare in via sussidiaria il concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e l’Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione e repressione. Il Dipartimento della Protezione Civile coordina il concorso aereo statale attraverso il Centro operativo aereo unificato (COAU), cui contribuiscono anche componenti della Difesa attraverso propri mezzi aerei. Con riferimento a tale impianto si ritiene di segnalare che la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 353 del 2000, è investita della facoltà di emanare linee guida e direttive deliberate in Consiglio dei Ministri, sulla base delle quali vengono poi elaborati ed approvati i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sottoposti a revisione annuale. Un rinnovato impiego di tale facoltà, nel nuovo contesto venuto a determinarsi, potrebbe risultare utile strumento per esprimere una strategia nazionale AIB, caratterizzata da criteri minimi statuali tali da agevolare una maggiore completezza ed efficacia dei diversi dispositivi territoriali regionali, a premessa di più intensi momenti di raccordo Stato -Regioni in una materia che ricade, in parte, anche sui temi della difesa, del soccorso pubblico e della sicurezza.
4.2. Attività di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco
La legge 21 novembre 2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, stabilisce divieti e prescrizioni per il riutilizzo delle zone boschive e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, prevedendo la possibilità per i Comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate. In particolare, queste non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2021/G
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