5. Conclusioni Anche in questo caso, in relazione all’ampio confronto ed approfondimento sviluppatosi a seguito dell’intervento all’esame, si rende opportuno riassumere le seguenti considerazioni:
- l’Arma, in dissenso dalle affermazioni all’esame, ritiene rispettati i criteri di legge
formulati per regolare la transizione, tutelare le professionalità e l’ unitarietà delle funzioni, nonché il livello delle prestazioni rese a protezione del patrimonio agroforestale, asserendo di averli applicati anche nella distribuzione interna delle risorse ricevute; ciò, osserva la Sezione, può essere formalmente vero ma, secondo quanto emerso in più passaggi dell’istruttoria, pur in un quadro di generale equilibrio fra tali assegnazioni ed i diversi carichi di lavoro conseguenti alle nuove competenze, in particolare si è rivelata distonica la scelta legislativa di assegnare una pari percentuale di flotta aerea e relative risorse umane e strumentali all’Arma ed ai Vigili del fuoco. Anche in conseguenza di tale decisione, assunta in sede politica, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha dovuto intervenire con urgenti misure di potenziamento della flotta ed organizzative (ed a tutt’oggi segnala l’opportunità di un incremento del numero dei preposti all’antincendio boschivo), e si è determinato un iniziale calo di efficienza nel settore89 che, verosimilmente, sarebbe stato mitigato da una assegnazione maggiormente favorevole alle esigenze operative dei Vigili del fuoco; di contro i Carabinieri, che dai rinforzi ricevuti hanno tratto maggior profitto, non hanno avuto difficoltà a farsi carico, con rilevanti risultati, dell’esecuzione di compiti congeniali al proprio assetto di Forza di polizia quali la prevenzione ed il contrasto al fenomeno degli incendi nonché ad avviare una robusta azione di vigilanza e di impulso circa il tema della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, direttamente connesso al catasto dei soprassuoli;
Un calo di efficienza che- oltre a risultare in minore armonia, sia pure in via transitoria con la prevista tutela del livello delle prestazioni- si è anche tradotto, in alcune circostanze, in un temporaneo sotto-impiego del personale specializzato che, già provato dalla decisione dell’assorbimento della propria Istituzione, può averlo percepito come un demansionamento. 89
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 12/2021/G
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