Avvocato senior partner Studio Zunarelli
di
Massimo Campailla
PAROLE DIRITTE
C
DIZIONARIO GIURIDICO APPLICATO AL TRASPORTO
CONTRATTO DI LOGISTICA: ORA È NEL CODICE ome è noto, il contratto di logistica, pur rappresentando una tipologia di rapporto sempre più dif-
fusa nella prassi, non dispone di norme specificamente dedicate né, tantomeno, è presente nel nostro ordinamento
una disposizione che ne fornisca una definizione normativa: conseguentemente tale contratto viene solitamente ricondotto a una fattispecie atipica di contratto di appalto.
Se l’appalto ha per oggetto, oggetto congiuntamente, e di d ue o più servizi di la prestazione due logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro orme rela si applicano le norme relative al contratto quant compatibili di trasporto, in quanto
All’interno del D.L. del 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il legislatore ha modificato l’art. 1677-bis cod. civ. in materia di contratto di appalto. In particolare, la nuova formulazione, in vigore dalla data di pubblicazione di tale norma, è rubricata «Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose» e stabilisce che «Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle
bis cod. civ. La portata innovatrice della
levanti: la norma stabilisce infatti che,
nuova norma, tuttavia, non si esaurisce
sia pure nell’ambito di un contratto di
sotto il profilo definitorio, in quanto
appalto, qual è il contratto di logistica,
introduce profili di natura sostanziale
alle attività di trasferimento di cose
che andranno a impattare anche sui
da un luogo a un altro si applicano le
contratti di trasporto.
norme relative al contratto di trasporto e non quelle relative al contratto di
APPALTO E TRASPORTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
appalto.
Negli ultimi anni, a seguito di una cir-
CONSEGUENZE GIUSLAVORISTICHE
colare del ministero del welfare, si è cominciata ad affacciare una distinzione
Tale nuovo intervento normativo ri-
(sempre più frequentemente condivisa
sulta, dunque, particolarmente inte-
alla giurisprudenza) fra la fattispecie
ressante per il settore posto che, dal
di contratto di trasporto e quella di appalto di servizi di trasporto. Ci si troverebbe innanzi alla seconda fattispecie
attività di trasferimento di cose da un
ogniqualvolta, a fianco del mero trasfe-
luogo a un altro si applicano le norme
rimento di merci da un luogo a un altro,
relative al contratto di trasporto, in
le parti abbiano inteso affidare al vet-
quanto compatibili».
tore lo svolgimento di qualche prestazione accessoria. L’inquadramento del
NEL CODICE, FINALMENTE
contratto di trasporto nel novero dei
La nuova norma appare alquanto
contratti di appalto (ancorché di servizi
rilevante sotto più profili.
di trasporto) ha comportato rilevanti
Innanzitutto, la novella introduce per la
conseguenze in tema di responsabi-
prima volta nel Codice Civile del 1942 un
lità solidale: negli ultimi anni, infatti,
embrione di definizione di contratto di
sempre più spesso la giurisprudenza
logistica, sanando in tal modo la lacu-
si è orientata ad addossare al commit-
na normativa ricordata: d’ora in avanti,
tente (con ciò potendosi intendere an-
sotto il profilo normativo, il contratto di
che il vettore contrattuale che affida il
logistica potrà essere qualificato come
trasporto a un subvettore) le responsa-
un contratto di appalto che abbia ad
bilità che normalmente l’appaltante è
oggetto la prestazione di più servizi ri-
chiamato a condividere con l’appaltato-
guardanti il trasferimento di cose e che
re. Ed è proprio sotto questo profilo che
ricomprenda congiuntamente almeno
la nuova formulazione dell’art. 1677-bis
due delle attività indicate nell’art. 1677-
cod. civ. esplicherà i propri effetti più ri-
8 agosto/settembre 2022
tenore dell’articolo citato, si delineano rilevanti conseguenze sul piano civilistico e giuslavoristico. In particolare, da tale secondo punto di vista risulterà ancora meno pertinente il richiamo costante, anche da parte della giurisprudenza, dell’istituto dell’appalto di servizi anche qualora l’oggetto dell’accertamento siano mere prestazioni di trasporto con la conseguenza, teorica se non altro, di vedersi riconoscere l’inapplicabilità della responsabilità solidale ex art 29 Dlgs 276/03 nonché delle norme relative al cambio appalto con riferimento agli autisti.