Capo informato mezzo salvato Keywords: CoCa
A cura di Lorenzo Calvi
L'angolo del Diritto Capitolo 2: la responsabilità penale dei capi.
Ciao a tutti! Eccoci al secondo capitolo di questa rubrica sulla responsabilità giuridica di noi capi scout. Oggi ci occuperemo della responsabilità penale. Innanzitutto, giova ricordare che la responsabilità penale è personale, così come enunciato dalla nostra Costituzione. Questo significa che possiamo essere chiamati a rispondere penalmente solo per condotte attive od omissive che noi stessi abbiamo tenuto. Se ricordate lo scorso numero di SIL, per la responsabilità civile non valeva questo principio. Infatti, si diceva che si sarebbe risposto dell’eventuale danno anche quando questo fosse stato cagionato dal nostro educando (e da qui l’importanza dell’assicurazione!). Un’ulteriore precisazione dovuta è che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato da una legge scritta. Questo significa che non possiamo essere puniti per condotte che non sono state tassativamente indicate in una norma vigente nell’ordinamento. Noi tutti possiamo esprimere una condotta con dolo o con colpa. Dolo significa che l’evento illecito realizzatosi è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Al contrario, l’agire colposo presuppone che l’evento illecito realizzatosi non sia voluto
dal soggetto ma si generi a causa della sua negligenza, imprudenza, imperizia o per sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Per fare un esempio, il capo reparto che, accidentalmente, nello spostare un palo di legno per le costruzioni, colpisce il novizio che gli sta tra i piedi, potrebbe essere chiamato a rispondere di lesioni colpose perché, a causa di una sua imprudenza, ha ferito il ragazzino; invece, se il capo reparto, colto da un momento di rabbia assurda, colpisse volontariamente il novizietto, risponderebbe di lesioni dolose, con aggravio di pena di non poco conto. Nella convinzione che nessuno di noi farebbe del male volontariamente ai ragazzi che il Signore gli ha affidato, ci concentreremo in particolare sui reati colposi. Anche per questi, la nostra condotta penalmente rilevante può essere di due tipi: attiva od omissiva. La prima non pone particolari problemi di comprensione: ogni nostra azione diretta ha un risvolto su ciò che ci circonda e questo può portarci a risponderne penalmente. Ciò che muta è l’elemento soggettivo del nostro agire che può essere, come descritto, doloso o colposo. Gli esempi fatti prima rientrano in questa categoria. Pongono maggiori problemi le condotte omissive, soprattutto per le attività che, come le nostre, presuppongono situazioni che 26