Bus Magazine n. 5/2021

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LAVORO

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CONTRATTO A TERMINE

Il ruolo della

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La nota dell’Ispettorato del Lavoro del settembre scorso fuga ogni dubbio: si potrà andare oltre la durata dei 12 mesi anche dopo il 20/12/2022 temine di durata superiore ai 12 mesi. Come sottolineato dalla stessa INL, la modifica inserita nella lettera a) non prevede vincoli contenutistici o caratteristiche sostanziali per le causali contrattuali-collettive. Si richiede solo che le esigenze siano specifiche, e quindi individuino ipotesi concrete senza risolversi in formulazioni generiche. L’allargamento delle causali a quelle di derivazione contrattuali-collettive ha determinato automaticamente effetto anche su proroghe e rinnovi, in ragione del richiamo al primo comma dell’articolo 19 del Dlgs n. 81/2015 operato dall’articolo 21 del medesimo D.Lgs n. 81/2015. Quindi è possibile rinnovare un contratto a termine e prorogarlo oltre i 12 mesi anche in forza di causali previste dalla contrattazione collettiva. Con la seconda modifica, inserita nella lettera b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis, è stato inoltre introdotto un nuovo comma 1.1 al citato articolo 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesi-

mo comma 1, fino al 30 settembre 2022”. Come rileva correttamente l’INL, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022. Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 – così come chiarito in passato in relazione ad analoghe disposizioni in materia di contratti a termine (nota ministeriale prot. n. 713 del 16 settembre 2020) – va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. In ragione di quanto sopra detto, ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19. Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022. ■

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a delega alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle causali nel contratto a termine, prevista dall’articolo 41-bis del Dl 73/2021 (Sostegni-bis), convertito in legge n. 106/2021 ha, per quanto riguarda proroghe e rinnovi, carattere strutturale e definitivo. Lo conferma la nota n. 1363/2021 del 14 settembre scorso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fugando così ogni dubbio sulla effettiva portata della norma. Si potrà quindi andare oltre la durata dei dodici mesi anche dopo il 30 settembre 2022. Tale data dovrà comunque essere rispettata per sottoscrivere un primo contratto di durata oltre l’anno. Ma andiamo con ordine. La disposizione del D.L. Sostegni-bis prevede che all’articolo 19 del D.Lgs n. 81/12015 siano apportate due modifiche. Con la prima, inserita nella lettera a) dell’articolo 41 bis, viene prevista la possibilità, per la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24), che vanno ad affiancarsi a quelle già previste dalla legge. Nel concreto viene offerta alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a

[Roberto Magini] Funzionario Servizio sindacale e lavoro

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