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Le regole per pane fresco e conservato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro della salute, contenente il Regolamento nazionale recante la prevista disciplina delle denominazioni e diciture
Nell’attesa dell’approvazione di un Progetto di Legge – quadro che sostituisca quanto previsto in materia di produzione di pane (art. 4 DL 223/06), il nuovo regolamento, in vigore a decorrere dal 19 dicembre, si limita a disciplinare in sintesi alcune denominazioni di grande importanza per la panificazione. In base all’art. 1 si intende per “panificio” l’impresa che disponga di impianti di produzione del pane e di eventuali altri prodotti da forno ed assimilati od affini, svolgendo altresì l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale L’articolo 2 definisce il pane fresco: il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento od alla surgelazione, eccezion fatta unicamente per il rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi ed altri trattamenti aventi effetto conservante. A tal fine, è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale intercorra un intervallo di tempo non oltre le settantadue ore tra l’inizio della lavorazione e l’effettiva messa in vendita del prodotto finito. L’articolo 3 del medesimo Regolamento, si occupa di “pane conservato” o a “a durabilità prolungata”
In primo luogo, il pane non preimballato, di cui al combinato disposto tra il predetto art. 44 e l’Allegato VI parte A punto 1 del già commentato Reg. UE 1169/11, deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di custodia per i consumatori finali, qualora sia stato preparato o prodotto attraverso una procedura di conservazione ulteriore rispetto all’iter già oggetto dei previgenti obblighi informativi sanciti a livello nazionale ed europeo. Il pane per il quale sia stato utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del suo processo produttivo, inoltre, dovrà essere esposto al momento della vendita in appositi scomparti riservati. Per quanto riguarda infine all’attuale facoltà di usare incarti od imballi residui, con denominazioni di vendita e diciture che risultino ancora non conformi alle sopra illustrate disposizioni del Regolamento interministeriale di cui al DM 131/18, si precisa che gli operatori del settore potranno avvalersene per un periodo transitorio con durata sino al 19 febbraio 2019
NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
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