norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
DRONI VERSO IL REGOLAMENTO EUROPEO I piccoli aeromobili a pilotaggio remoto, con peso fino a 25 kg - meglio conosciuti come droni - appartengono a un settore dell’aviazione civile con un’importante potenziale d’espansione con creazione di nuove possibilità e nuovi posti di lavoro. Nonostante un ampio dibattito sull’utilizzo dei droni nell’effettuare consegne, il settore delle costruzioni e il controllo dell’ambiente è quello nel quale si prevede un maggiore utilizzo. A titolo di esempio, potranno essere sempre più utilizzati per molteplici applicazioni: rilievi topografici, termografici, fotogrammetrici, fotografici, ambientali, rilievi aerei di supporto alla progettazione, rendering di modelli 3D, diagnosi energetica e impiantistica, controllo del funzionamento degli impianti fotovoltaici, effettuare perizie fotografiche, sorvegliare i cantieri, trasportare materiali in cantiere, attività di protezione civile e di sicurezza del territorio, riprese video di cantieri di grandi opere pubbliche come strade, cave, discariche, analisi del traffico mediante video-riprese aeree, ispezioni di linee elettriche, condotti e zone di difficile accesso, controllo e ispezione di tetti, edifici ed infrastrutture e beni culturali, verifiche di impianti, valutazione dei danni e perizie e ispezioni in luoghi difficilmente accessibili come ponti, viadotti, linee elettriche, valutazione immediata delle aree colpite da alluvioni e frane e per il controllo delle coste. In particolare, l’impiego del drone è nato proprio per sopperire a quelle situazioni in cui l’azione diretta dell’uomo comporterebbe rischi eccessivi o sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico e logistico. In un sempre maggior utilizzo dei droni, il tema caldo è rappresentato dalla loro regolamentazione, in quanto questi piccoli aeromobili vengono sempre più utilizzati in Italia e nell’Unione Europea, ma in un quadro normativo oggi molto frammentato. Si applicano infatti Norme di sicurezza a carattere nazionale, con differenze anche notevoli tra i diversi Paesi UE, rendendo non uniforme la gestione della sicurezza del volo. In Italia è vigente
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STRADE & AUTOSTRADE 3-2019
un regolamento dell’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) che regola il settore dei piccoli droni. L’Unione Europea con il Regolamento UE 2018/1139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 Agosto 2018 L 212/1, ha definito i principi e le regole dello spazio aereo, approfondendo la tematica del settore dei droni, settore in rapida evoluzione e trasformazione. I droni, o più correttamente aeromobili a pilotaggio remoto, utilizzano lo stesso spazio aereo degli aeromobili, pertanto è fondamentale l’introduzione di una specifica regolamentazione uniforme comune a tutti gli Stati europei. Il Regolamento estende le regole europee a tutti i droni a prescindere dal loro peso. Il Regolamento Europeo rappresenta la prima tappa d’introduzione di disposizioni comuni uniformi in materia, avendo come traguardo finale l’adozione di un Regolamento unico Europeo da parte della Commissione Europea. In data 12 Marzo 2019 è infatti stato pubblicato il nuovo Regolamento Europeo da parte dell’AESA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea), la cui pubblicazione delle Norme sulla Gazzetta Ufficiale Europea è prevista entro Giugno, con entrata in vigore a distanza di 20 giorni. Le Norme diventeranno applicabili in tutti gli Stati membri a un anno esatto dall’entrata in vigore (2020). Dopo un periodo di transazione di due anni, il nuovo Regolamento sostituirà quelli vigenti nei singoli Stati membri, prevedendo regole semplificate e standard di sicurezza più elevati. Il Regolamento riguarderà tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto per uso civile. L’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sviluppato un Regolamento in cui vengono identificate tre diverse categorie di droni: a. Open; b. Specific; c. Certified. La prima definita come Open Category, a rischio più contenuto, riguarda le operazioni di volo esclusivamente a vista con un’al-
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