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Massimo Frontoni(1)
CODICE DELLA STRADA VS CODICE DELLE TELECOMUNICAZIONI LA CORTE DI CASSAZIONE FA CHIAREZZA IN TEMA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO AUTOSTRADALE DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI
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on la recente Ordinanza depositata in data 27 Marzo 2019 (Cass. Civ., III sez., Ordinanza n° 8453 del 26 Settembre 2018-27 Marzo 2019), la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in relazione agli oneri conseguenti alla occupazione e allo spostamento dei servizi e sottoservizi di soggetti Gestori di reti di telecomunicazioni, interferenti con il suolo autostradale. Questi, in breve, gli eventi che hanno preceduto e determinato la controversia. Il Gestore di una serie di servizi e sottoservizi (in seguito “il Gestore”) interferenti con l’autostrada non era mai stato autorizzato dall’Ente proprietario della strada né dal Concessionario autostradale a realizzare detti interventi, né aveva corrisposto canone o indennità. Il Concessionario autostradale procedeva a richiedere il pagamento dei canoni arretrati e dei canoni successivi alla richiesta, stante il disposto dell’art. 27 del nuovo Codice della Strada, invitando il Gestore delle reti interferenti alla regolarizzazione del rapporto attraverso la stipula di apposite convenzioni. Il Gestore rifiutava, eccependo fin da allora la inapplicabilità dell’art. 27 del nuovo Codice della Strada, perché derogato dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, approvato con il D.Lgs. 1° Agosto 2003 n° 259 alla luce della Giurisprudenza Civile e Amministrativa e dell’intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 6, della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, che avrebbe definitivamente chiarito la derogabilità dell’anzidetto art. 27 a favore dell’art. 93 del Codice delle Comunicazioni elettroniche. Altrettanto rifiuto veniva opposto alla richiesta del Concessionario autostradale al rimborso degli oneri sostenuti per lo spostamento degli impianti di telecomunicazione nell’ambito dei lavori di costruzione della terza corsia autostradale. Il Concessionario autostradale adiva, quindi, il Tribunale di Milano - competente per la risoluzione della controversia - chiedendo di accertare e dichiarare l’obbligo del Gestore al pagamen-
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STRADE & AUTOSTRADE 3-2019
to del canone per l’occupazione della sede stradale inerente i sottoservizi interferenti per il periodo dal 2001 (cinque anni antecedenti alla richiesta) fino alla entrata in vigore della Legge 18 Giugno 2009 n° 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 140 del 19 Giugno 2009. Si costituiva in giudizio il Gestore, eccependo la inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni del Codice della Strada, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 1° Agosto 2003 n° 259 recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” al capo V del Titolo II, asserendo che le modifiche introdotte dalla Legge 69/2009 si applicherebbero anche ai rapporti precedenti, in quanto tale intervento normativo non avrebbe colmato un vuoto legislativo, ma semplicemente risolto un difetto di coordinamento tra le varie disposizioni succedutesi nel tempo, per cui nessun canone poteva essere preteso, atteso che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in coerenza con il dettato comunitario di cui alla Direttiva 2002/21/CE del 7 Marzo 2002, con disciplina di carattere speciale, escludeva l’imposizione di canoni di indennità di occupazione di suolo pubblico, Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 Ottobre 2014, in parziale accoglimento della domanda dispiegata dal Concessionario autostradale condannava il Gestore al pagamento sia dei canoni di occupazione non corrisposti sia al risarcimento per la mancata esecuzione degli spostamenti provvisori di rete. Il Tribunale, dopo avere illustrato la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973 e al Codice della Strada, ha rilevato che la riforma di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in attuazione della Direttiva 2002/21/CE del 27/3/2002, “nulla determinava in ordine all’art. 231 Codice della Strada, ove, solo con la novella introdotta con la Legge 69/2009, l’art. 231 u.s. CdS veniva modificato nel senso che: “a quanto previsto dal capo I, titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del Codice delle Comunicazioni elettroniche”. Pertanto, secondo il Tribunale, “sino all’entrata in vigore dell’in-
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