A cura di Pasquale Cialdini(1)
segnaletica &sicurezza
OSSERVATORIO CDS PROSEGUE L’APPROFONDIMENTO DEL CODICE DELLA STRADA: IN QUESTO NUMERO, IL COMMENTO DEGLI ARTT. 190 E 191 “COMPORTAMENTO DEI PEDONI E COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI” OSSERVAZIONI PRELIMINARI I gravi incidenti che sono avvenuti a Roma e in altre città italiane negli ultimi mesi, in cui sono rimasti coinvolti anche alcuni giovani pedoni, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sul problema dell’incidentalità sulle strade urbane in cui rimangono vittime i pedoni e che non accenna a diminuire. Riteniamo pertanto opportuno interrompere la trattazione degli articoli del Codice che riguardano i veicoli e passare al commento degli artt. 190 e 191 che riguardano proprio i comportamenti da rispettare sulle strade sia da parte dei pedoni (art. 190) che da parte dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni (art. 191).
I COMPORTAMENTI CUI SONO TENUTI I PEDONI NELL’USO DELLA STRADA (ART. 190) Anche i pedoni, come tutti gli utenti della strada sono tenuti al rispetto di determinati comportamenti che consentano una circolazione sicura e ordinata in modo da garantire sia la propria sicurezza che quella degli altri utenti della strada. Al tempo stesso è opportuno prevedere anche i comportamenti che gli altri utenti devono rispettare nei confronti dei pedoni. Già il T.U. del 1959 trattava l’argomento nell’art. 134 (intitolato “pedoni”) 1 sotto entrambi gli aspetti dianzi indicati. Il nuovo Codice del 1992, oltre ad apportare aggiornamenti e precisazioni per i singoli comportamenti, molto opportunamen-
1A, 1B e 1C. Uno scorretto comportamento dei pedoni sulle strade: non è stato difficile trovare foto di simili comportamenti. Due ragazzi che attraversano un’intersezione correndo e fuori dall’attraversamento pedonale (1A), una persona che sulla centralissima Via del Corso a Roma cammina a passo svelto sulla carreggiata nonostante il marciapiede sia libero (1B) e diverse persone su Largo Chigi che attraversano la carreggiata al di fuori dell’attraversamento pedonale, tra cui anche una signora anziana con il bastone e due Agenti della “Control Security” (1C)
1 L’art. 134 del T.U. del 1959 trattava promiscuamente tutte le situazioni attinenti ai pedoni e distingueva i loro comportamenti in “consentiti” (come camminare sui marciapiedi o attraversare le carreggiate sulle strisce pedonali), “vietati” (attraversare i crocevia, sostare sulla carreggiata, ecc.) e “imposti” (circolare soltanto nei luoghi consentiti).
www.stradeeautostrade.it
3-2020 STRADE & AUTOSTRADE
131