DIRITTO & ROVESCIO POLIZZE
TRANQUILLITÀ ASSICURATA Stipulare un contratto contro guasti e incidenti è la via giusta per evitare spese impreviste. Ma occorre scegliere il prodotto assicurativo adeguato tra le tre principali tipologie di copertura
Daniela Zeba
U
na delle tante lacune della legge 220/12 di riforma del condominio, è quella di non avere imposto l’obbligatorietà dell’assicurazione dei fabbricati in condominio. Nessun condominio, quindi, a meno che l’assemblea non abbia deliberato diversamente oppure vi sia clausola specifica nel regolamento assembleare o contrattuale, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a sua tutela (la cosiddetta polizza globale fabbricato). Nella mia esperienza però, devo dire che non ho mai amministrato, in quasi 25 anni di carriera, un condominio privo di polizza e non conosco collega professionista che amministri condomini non assicurati. I condòmini in questo caso si sono sempre mostrati più lungimiranti del legislatore. Ma che cos’è l’assicurazione e perché è così importante? A che cosa serve Il Codice civile definisce l’assicurazione all’articolo 1882, che testualmente recita: «L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso paga-
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mento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana». E nel condominio che cosa in particolare si deve assicurare? Abbiamo tre tipologie di polizze. La polizza globale fabbricato. Assicura l’intero stabile con tutte le sue pertinenze: le garanzie di base sono l’incendio e la responsabilità civile e altre accessorie, che possono essere attivate a discrezione del condominio (per esempio, ricerca e rottura guasti alle tubazioni, fenomeno elettrico ecc…). La polizza tutela legale. Io caldamente la consiglio (tutti i miei con-
domini l’hanno da sempre) per affrontare imprevisti e controversie quotidiane (per esempio, recupero crediti): dalla compagnia sono rimborsate le spese tecnico legali derivanti da controversie tra condomino e terzi e anche tra condominio e condòmini. Qualora si stipuli una polizza di tutela legale, si abbia l’avvertenza di non firmare il contratto con la stessa compagnia che assicura il fabbricato, in quanto in caso di contestazione, per esempio sul rimborso di un sinistro, è impossibile che un’assicurazione faccia causa a se stessa. Assicurazione rischi lavori straordinari. Offre copertura assicurativa,