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__FISCO__
GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE Tra le diverse misure di aiuto previste dal Governo, riveste notevole importanza quella che stabilisce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi
a cura di Alessandra De Feo
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PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO È IMPORTANTE VERIFICARE ANCHE QUANTO È STATO PREVISTO DALLE SINGOLE REGIONI E DAI COMUNI DI APPARTENENZA
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 CHE HA COLPITO IN MODO PARTICOLARE IL NOSTRO PAESE, IL GOVERNO STA EMANANDO UNA SERIE DI DIPOSIZIONI CHE INTRODUCONO MOLTISSIME MISURE A SOSTEGNO DELLE DIVERSE CATEGORIE (FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI). In materia fiscale il Decreto Legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto Decreto di Liquidità), ha posto particolare attenzione allo slittamento delle scadenze fiscali, stabilendo la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio relativi alle: • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti di imposta; • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti di imposta; • I.V.A.; • contributi previdenziali e assistenziali (Inps); • premi per assicurazione obbligatoria (Inail). La suddetta sospensione, in via generale, è però subordinata alla sussistenza di specifici requisiti da parte dei contribuente, in particolare: • per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi inferiori ad € 50 milioni (riferimento al periodo di imposta 2019) e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel corso del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi superiori ad € 50 milioni (riferimento al periodo di imposta 2019) e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel corso del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31.03.2019, nonché per gli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore. I suddetti versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio, in base alla norma attualmente emanata, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, e potranno essere in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020. A tale riguardo anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti (si vedano: le circolari n. 5/E del 20.03.2020 e n. 9 del 13.04.2020, risoluzioni n. 12/E del 18.03.2020 e n. 14/E del 21.03.2020). Ma attualmente è allo studio del Governo (cosiddetto Decreto Rilancio) un’ulteriore proroga dei suddetti termini - si ipotizza possa essere il 16 settembre 2020 - che ha una rilevanza ancora più ampia, visto l’intervento temporale che va a coprire, in quanto interesserebbe tutti i contribuenti che, di norma, sono chiamati al versamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi 2020. Il Governo, con il provvedimento attualmente allo studio, sta anche valutando di prorogare il versamento dell’Imu e della Tasi; in questo caso, si presume che la decisione sia poi demandata ai singoli Comuni. Anche a livello territoriale sono previsti degli aiuti ai cittadini. A tale riguardo si suggerisce di verificare quanto è stato previsto anche dalle singole Regioni e Comuni di appartenenza. Ad esempio, la Regione Lazio e quella della Campania (come altre) hanno deliberato le condizioni, le modalità ed i termini per poter accedere al bonus affitto dell’immobile locato come abitativo. A titolo indicativo sono previsti dei format di domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione del contributo straordinario per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020, presenti sui singoli siti.