Apinforma 1 - 15 gennaio 2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO WELFARE AZIENDALE, FRINGE BENEFIT ED EROGAZIONI LIBERALI ApINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 1 15 gennaio 2023

ALFRIMAL® è la soluzione ecologica, atossica e funzionale che ritarda la combustione dei prodotti nel settore chimico, plastico, tessile ed elettrico.

UN RITARDANTE DI FIAMMA SOSTENIBILE PUÒ RENDERE PIÙ SICURI I TUOI PRODOTTI.

E DA OGGI

ANCHE PIÙ PERFORMANTI.

Negli ultimi anni le aziende devono rispondere all’esigenza di integrare i loro prodotti con additivi pensati per rallentarne la combustione, per adeguarsi alle richieste del mercato e alle nuove normative in vigore. Al tempo stesso, la maggior sensibilizzazione dei consumatori nei confronti della salute e dell’ambiente ha portato alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative sempre più sostenibili

È così che nasce ALFRIMAL®, una linea completa di ritardanti di fiamma atossici, adatta a una vasta gamma di prodotti: chimici, tessili, elettrici, in plastica e gomma

ALFRIMAL® è a base di idrossido di alluminio (ATH), un minerale industriale che agisce in caso di incendio come ritardante di fiamma e soppressore di fumo.

In questo modo i composti al quale viene aggiunto resistono più a lungo alla combustione e non emettono gas tossici

ALFRIMAL® sfrutta un’azione ritardante di fiamma strutturata in 3 differenti step e rappresenta una soluzione innovativa grazie alla sua particolare distribuzione granulometrica Oltre ad essere atossico e funzionale, questo ritardante di fiamma offre il vantaggio di risultare versatile nell’applicazione in tutti i tipi di leganti organici. Questo permette di migliorare le proprietà meccaniche e della superficie dei composti al quale viene legato. L’ottimizzazione della formulazione è resa possibile grazie all’ALFRIMAL® Analysis, un sistema di valutazione ex ante che, avvalendosi del supporto specialistico e tecnico del team di ALFRIMAL®, permette di studiare caso per caso come aumentare le prestazioni di un composto.

Le aziende che hanno saputo valorizzare i propri prodotti, rendendoli ancora più competitivi grazie ad ALFRIMAL®, si stanno già affacciando a nuovi mercati, assicurando un’offerta sostenibile e senza rischio.

ALFRIMAL® viene prodotto da Alpha Calcit Füllstoff Gesellschaft, un Gruppo specializzato in ritardanti di fiamma con oltre 100 anni di storia.

In Italia ALFRIMAL® è distribuito dalla sede Alpha di Viale Trento, 105 - 33077 Sacile, PN

Sommario

La legge di bilancio 2023

Incentivi veicoli elettrici e ibridi

Riqualificazione e riconversione di siti produttivi degradati

Avviso pubblici ISI Inail 2021. Aggiornamenti

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2022

Welfare aziendale, fringe benefit ed erogazioni liberali

Legge di Bilancio 2023

Autoliquidazione anno 2022/2023

Certificazione di genere

Gestione di casi e contatti stretti in caso di Covid-19

Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici

CONAI: circolari informative con decorrenza luglio 2023

SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer Riforma Codice dei contratti approvato dal Governo

Portale regionale notifiche cantieri

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notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe
LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
APINFORMA numero 1 15 gennaio 2023
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La legge di bilancio 2023

rISorSe deStInAte Per lo PIù Al ContenIMento del CAro energIA

pREMESSA

È stata approvata la legge di bilancio per il 2023, legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2021. Il provvedimento contiene le principali disposizioni di natura fiscale nel primo articolo composto da 903 commi rendendo così difficile l’individuazione e la comprensione delle norme.

La maggior parte delle risorse disponibili sono state destinate al contenimento del caro energia, limitando conseguentemente quelle destinate ad altri interventi.

Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche, sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti principali con successivi approfondimenti in Apinforma.

pACChETTO ENERGIA

(ART. 1 COMMI DA 2 A 9)

È stata confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette energetiche fino al 30 marzo 2023 limitatamente ai soggetti con una potenza installata inferiore a 16,5 kW.

Confermati anche i crediti d’imposta relativi ai consumi di energia per il primo trimestre 2023, con percentuali rafforzate come di seguito indicato.

Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 45% per il 1° trimestre 2023. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati,

lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).

Il credito d’imposta nelle percentuali sopra indicate è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo medio superiore al 30% tra il quarto trimestre 2019 e 2022.

Imprese non gasivore

Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, anche per queste il credito d’imposta è pari al 45% per il 1° trimestre 2023. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del quarto trimestre 2022 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019.

Imprese energivore

Le imprese “energivore” sono quelle definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al

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netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al quarto trimestre 2019. Il credito d’imposta è pari al 45% per il 1° trimestre 2023.

Imprese non energivore

Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 35% per il 1° trimestre 2023, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al quarto trimestre 2019.

Utilizzo dei crediti

Per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nel primo trimestre 2023 ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023.

I crediti non sono soggetti a limitazioni, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.

Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità

degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di: - 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.

Comunicazione all’Agenzia

delle entrate

I beneficiari dei crediti energetici relativi al I trimestre 2023, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate una Comunicazione nella quale indicare l’importo del credito maturato a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a definire contenuti e modalità di presentazione della comunicazione.

Cedibilità dei crediti I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.

Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.

Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti.

Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra.

Imprese energivore

Imprese non energivore

Imprese gasivore

Imprese non gasivore

Imprese esercenti attività agricola

Imprese esercenti attività della pesca

DETRAZIONI IMpIANTI FOTOvOLTAICI ONLUS

(ART. 1 COMMA 10)

Per le spese legate all’installazione di impianti fotovoltaici da parte dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato ADV e dalle associazioni di promozione sociale APS se realizzate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti previsti per il super-

bonus, spetta la detrazione nella stessa misura di quest’ultimo.

La detrazione spetta anche se gli interventi sono realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove risultano realizzati gli interventi trainanti, sempre che gli stessi siano collocati in edifici siti in centri storici e soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.

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Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15
SOGGETTI
1° TRIMESTRE 2022 2° TRIMESTRE 2022 3° TRIMESTRE 2022 OTTOBRE / NOvEMBRE / DICEMBRE 2022 1° TRIMESTRE 2023
CREDITO D’IMpOSTA
20% 25% 40% 45%
15% 30% 35%
10% 25% 40% 45%
45%
20% 20% 20%
20% 20%

REGIME FORFETTARIO

(ART. 1 COMMA 54)

Incrementato da 65.000 a 85.000 euro la soglia dei ricavi per accedere al regime impositivo forfettario che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 15%. Percentuale che può essere abbassata al 5% nei primi 5 anni di attività alla presenza di specifici requisiti. È stato chiarito che per le imprese in contabilità semplificata che nel 2022 non hanno superato gli 85.000 euro di ricavi, il regime naturale per il 2023 è sia quello forfettario che quello semplificato. L’adozione della contabilità semplificata per opzione non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto. Nel caso invece si sia optato nel precedente esercizio per la contabilità ordinaria, si deve rispettare il vincolo triennale.

I soggetti che nel 2022 sono rimasti al di sotto degli 85.000 euro di ricavi possono rimanere nell’anno in corso nel regime forfetario.

FLAT TAx

(ART. 1 COMMI DA 55 A 57)

Ai lavoratori autonomi e ditte individuali che non aderiscono al regime forfettario sarà applicata la tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito calcolato rispetto ai tre anni precedenti. Potranno quindi applicare l’imposta del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo importo, fino ad un limite di 40.000 euro. La flat tax sostituisce Irpef e addizionali.

DETASSAZIONE MANCE

(ART. 1 COMMI DA 58 A 62)

Le mance incassate dai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, con reddito non superiori a 50.000 euro all’interno di strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, vengono assoggettati ad uno specifico regime impositivo.

Questi introiti:

- costituiscono redditi di lavoro dipendente,

- sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno;

- sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computati ai fini del calcolo del TFR;

- concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento delle deduzioni, detrazioni e benefici di ogni genere.

È possibile rinunciare a questo regime tramite espressa richiesta scritta al sostituto d’imposta. Il limite di 50.000 euro deve essere inteso come reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

pREMI pRODUTTIvITà

(ART. 1 COMMA 63)

Ridotta dal 10% al 5% per il 2023 l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività e alle somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili nel limite di 3.000 euro annue. Limite che sale a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24 aprile 2017.

Questa agevolazione riguarda esclusivamente i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che nell’anno precedente non ha superato 80.000 euro di reddito complessivo.

AMMORTAMENTO

(ART. 1 COMMI DA 65 A 69)

Per gli immobili strumentali sarà possibile raddoppiare l’aliquota di ammortamento dal 3 al 6% limitatamente ad alcuni settori del commercio appositamente individuati da specifici codici ATECO. La maggior deducibilità delle quote di ammortamento sarà consentita per l’esercizio 2023 e per i 4 successivi.

I codici ATECO interessati dalla maggiorazione in argomento sono: - 47.11.10 Ipermercati; - 47.11.20 Supermercati; - 47.11.30 Discount alimentari; - 47.11.40 Minimercati e altri esercizi alimentari vari; - 47.11.50 Commercio al dettaglio surgelati; - 47.19.10 Grandi magazzini; - 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati; - 47.19.90 Empori e altri negozi; - 47.21 Commercio al dettaglio frutta e verdura; - 47.22 Commercio al dettaglio di carni; - 47.23 Commercio al dettaglio di pesce; - 47.24 Commercio al dettaglio di pane; - 47.25 Commercio al dettaglio di bevande; - 47.26 Commercio al dettaglio prodotti del tabacco; - 47.29 Commercio al dettaglio altri prodotti alimentari.

Un provvedimento delle Entrate individuerà le disposizioni attuative.

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pRODOTTI pRIMA INFANZIA (ART. 1 COMMA 72)

Prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% per i prodotti della prima infanzia (pannolini, seggiolini da installare nelle autovetture, latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari ecc.…) nonché per l’igiene femminile.

IvA SUL pELLET (ART. 1 COMMA 73)

L’aliquota Iva applicabile alle cessioni di pellet di cui al n. 98, Tabella A Parte III del DPR 633/72, scende dal 22% al 10%.

AGEvOLAZIONI

pER LE CASE UNDER 36 (ART. 1 COMMI 74 E 75)

Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro. Questi soggetti in caso di acquisto della prima casa beneficeranno dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dell’Iva. La disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa che consente di ottenere la copertura fino all’80% è stata prorogata invece fino al 31 marzo 2023.

BONUS ACqUISTO CASE ECOLOGIChE

(ART. 1 COMMA 76)

Torna la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, da imprese di costruzioni, di case in classe energetica A o B. L’acquisto deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2023 e la detrazione deve essere ripartita in dieci anni.

SOMME CORRISpOSTE

DA SvS E LLp SvIZZERA

(ART. 1 COMMI 77 E 78)

Prevista un’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte:

- dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera AVS;

- della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP;

- le prestazioni erogate da enti o istituti svizzeri in qualunque forma o titolo percepite da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari finanziari.

La ritenuta del 5% opera anche nei confronti di percettori privi di un sostituto d’imposta.

pENSIONI pRINCIpATO DI MONACO (ART. 1 COMMA 79)

Prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023 un’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale del Principato di Monaco. Sono comprese le prestazioni di prepensionamento maturate sulla base di contributi tassati alla fonte nel Principato e in qualunque forma da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari finanziari.

IMU IMMOBILI OCCUpATI (ART. 1 COMMI 81 E 82)

Non sarà dovuta l’IMU sugli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’Autorità giudiziaria. Il MEF con apposito decreto individuerà i requisiti per aver diritto all’esenzione e le modalità di comunicazione al Comune.

COSTI BLACk LIST (ART. 1 COMMI DA 84 A 86)

La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (black list), è ammessa nei limiti del loro valore normale, purché tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Tali condizioni dovranno essere provate dalle imprese residenti in Italia.

IMpOSTA SOSTITUTIvA SOCIETà ESTERE

(ART. 1 COMMI DA 87 A 95)

Per le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività d’impresa sarà consentito affrancare o rimpatriare, con il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di fonte estera non distribuiti risultante dal bilancio 2021. Si tratta quindi di un regime facoltativo di affrancamento o rimpatrio di utili non distribuiti al 1° gennaio 2023 e risultanti dal bilancio 2021 dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati. Il socio residente in Italia che detiene la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa, potrà optare per l’assoggettamento dei predetti utili o riserve ad un’imposta sostitutiva differenziata per tipologia di soggetti.

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- 9% per i soggetti Ires; - 30% per i soggetti Irpef. L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali relativamente agli utili percepiti dal controllante residente in Italia, a condizione che le riserve siano accantonate nel patrimonio per un periodo non inferiore a 2 esercizi. Queste riserve a seguito di opzione vengono quindi escluse da imposizione ordinaria e assoggettate all’imposta sostitutiva.

pLUSvALENZE DA pARTECIpAZIONI IN SOCIETà ESTERE

(ART. 1 COMMI DA 96 A 99)

Saranno tassate in Italia le plusvalenze dei soggetti esteri derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, il cui valore deriva per più del 50% direttamente o indirettamente da beni immobili situali nel nostro paese. Sono escluse le cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati. Sono altresì esclusi gli immobili la cui produzione o il cui scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa e quelli strumentali.

ASSEGNAZIONE AGEvOLATA DEI BENI AI SOCI

(ART. 1 COMMI DA 100 A 106)

Riproposta la possibilità di estromettere beni dal reddito d’impresa in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci. Si potranno assegnare beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non usati come strumentali, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%. In caso di società di comodo l’imposta sostitutiva è elevata al 10,5%.

L’imposta sostitutiva sarà applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2022.

È prevista anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione saranno soggette a una imposta sostitutiva del 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30 settembre 2023;

- il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023. Per quanto riguarda gli aspetti Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari non sono previste agevolazioni particolari, conseguentemente la base imponibile sarà determinata in base ai criteri ordinari, ossia, il “valore di costo” di cui all’art. 13 comma 2, lett. c) del DPR 633/72.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMpRENDITORE INDIvIDUALE (ART. 1 COMMA 106) Riproposta l’estromissione immobiliare per gli imprenditori individuali. L’estromissione avrà effetto dal 1° gennaio 2023 e: - riguarda gli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2022; - interessa le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2023; - prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% da versare nella misura del 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIvALUTAZIONE TERRENI E pARTECIpAZIONE

(ART. 1 COMMI DA 107 A 109)

Riproposta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.

L’imposta sostitutiva è fissata per tutte le fattispecie come di seguito indicato: - 16% per le partecipazioni qualificate e non qualificate; - 16% per i terreni.

Rispetto alle precedenti rivalutazione si segnala che la legge di bilancio in argomento ha esteso questa possibilità anche alle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali.

Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi del 3% sulla seconda e terza rata.

Ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per le rivalutazioni di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può,

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2023
gennaio

infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

IMpOSTA LOCALE

TERRENI

MONTANI

(ART. 1 COMMA 111)

Le cessioni dei terreni situai in territori montani (altitudine non inferiore a 700 metri slm o inseriti nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale) sono:

- soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;

- esenti dalle imposte catastali e di bollo.

L’agevolazione interessa i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.

Queste agevolazioni si applicano anche ai soggetti che pur non essendo iscritti alla gestione previdenziale, con apposita dichiarazione nell’atto s’impegnano a coltivare il fondo direttamente per un periodo di 5 anni.

CRIpTO - ATTIvITà

(ART. 1 COMMI DA 126 A 147)

È stata introdotta una disciplina fiscale organica per la gestione delle cripto – attività, al fine di garantire certezze agli operatori nel processo di digitalizzazione di questi strumenti finanziari. Prevista la tassazione con un’imposta sostitutiva del 26% delle plusvalenze realizzate su cripto –attività superiori a 2.000 euro per ogni periodo d’imposta.

Sarà possibile detenere le cripto - attività per il tramite di intermediari residenti in Italia optando per i regimi del risparmio amministrato o gestito. I detentori di queste attività sono tenuti alla compilazione del quadro RW del modello Redditi. Prevista l’irrilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap dei componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto – attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Si vuole evitare che le oscillazioni di questi strumenti possano incidere in maniera significativa sui risultati economici. Sarà possibile, tramite opzione, rivalutare le cripto – attività detenute alla data del ° gennaio 2023 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento di tale imposta andrà fatto entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con l’aggravio di interessi del 3%.

I soggetti diversi dalle società di capitali avranno la possibilità di regolarizzare l’omissione dei dati e dei redditi delle attività in argomento nella propria dichiarazione dei redditi detenute al 31 dicembre 2021. A questo proposito si dovrà presentare uno specifico modello da approvare da parte dell’Agenzia delle entrate, con il quale procedere alla regolarizzazione.

Dal 1° gennaio 2023 le cripto – attività saranno assoggettate all’imposta di bollo del 2 ‰.

pARTITE

IvA FITTIZIE

(ART. 1 COMMI DA 148 A 150)

Al fine di contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, è stata introdotta una forma di controllo dell’amministrazione finanziaria che si potrà concretizzare nell’invito a comparire a carico del contribuente. L’invito servirà a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di profili di rischio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia emanerà un Provvedimento di cessazione della partita Iva. Se a seguito di tale Provvedimento lo stesso contribuente richiede l’apertura di una nuova posizione Iva, dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni.

Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione sarà inoltre irrogata una sanzione di 3.000 euro.

pIATTAFORME DIGITALI (ART. 1 COMMA 151)

I soggetti passivi Iva che realizzano vendite tramite piattaforme digitali, portali o mercati virtuali di specifici beni che saranno individuati da un apposito decreto del MEF, esistenti in Italia o effettuate nei confronti di acquirenti privati, dovranno trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. L’attenzione sarà rivolta ai beni maggiormente interessati alle frodi Iva quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet ecc.

vIOLAZIONE OBBLIGhI REvERSE ChARGE (ART. 1 COMMA 152)

Le sanzioni ridotte previste per l’errata applicazione del regime di inversione contabile non saranno applicabili quando l’evasione o la frode sono note al committente o acquirente. In questi casi si renderà applicabile la sanzione ordinaria di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 471797, dal 90% al 180% dell’imposta detratta.

TREGUA FISCALE

Previste diverse sanatorie per la regolarizzazione

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Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023

delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti e la rottamazione delle cartelle.

DEFINIZIONE AGEvOLATA SOMME DA CONTROLLO DIChIARAZIONI

(ART. 1 COMMI DA 153 A 159)

Prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati recapitati dopo tale data. Le somme possono essere definite pagando imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023. In questi casi si dovranno pagare il debito residuo dovuto a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e le sanzioni nella misura ridotta del 3%. Differito di un anno il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019. Le cartelle potranno essere quindi notificate antro il quarto anno successivo (invece del terzo) a quello di presentazione delle dichiarazioni.

SANATORIA IRREGOLARITà FORMALI

(ART. 1 COMMI DA 166 A 173)

Potranno essere sanate le irregolarità formali relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi commesse fino al 31 ottobre 2022. La sanatoria riguarda le imposte dirette, l’Iva, l’Irap e i tributi locali. Potrà essere attivata con il pagamento una tantum di 200 euro per ogni periodo d’imposta che si intende sanare da effettuarsi in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

RAvvEDIMENTO SpECIALE

(ART. 1 COMMI DA 174 A 178)

In deroga al ravvedimento operoso ordinario, pagando la sanzione nella misura di 1/8 del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi, tranne i casi di omessa dichiarazione.

La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2023, sono dovuti gli interessi del 2%. Apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le disposizioni attuative della novità in argomento.

DEFINIZIONE AGEvOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO (ART. 1 COMMI A 179 A 185)

Sarà possibile definire gli atti di accertamento delle Entrate a patto che non siano stati impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023. La definizione comporta il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Le somme dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ogni trimestre versando gli interessi legali.

DEFINIZIONE AGEvOLATA DELLE CONTROvERSIE TRIBUTARIE

(ART. 1 COMMI DA 186 A 205)

Introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, al 1° gennaio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle Dogane, riguardanti atti impositivi. La controversia potrà essere definita con il pagamento di un importo pari al suo valore, se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, il valore è costituito dalle sanzioni stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto al primo grado, la controversia potrà essere definita pagando il 90% del suo valore, che scende al 40% in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nella pronuncia di primo grado e al 15% in secondo grado.

Per le controversie pendenti in Cassazione per le quali l’amministrazione risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione potrà essere effettuata versando il 5% del valore della controversia.

La richiesta di definizione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

CONCILIAZIONE AGEvOLATA

DELLE LITI TRIBUTARIE pENDENTI

(ART. 1 COMMI DA 206 A 212)

Sarà possibile conciliare in modo agevolato, entro

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gennaio 2023
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il 30 giugno 2023, le controversie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Si tratta di una sanatoria alternativa a quella di cui al punto precedente che prevede il versamento delle imposte, delle sanzioni ridotte a 1/8 del minimo, degli interessi e degli eventuali accessori.

Le somme dovute andranno versate senza possibilità di compensazione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in unica rata o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati in base al tasso legale.

RINUNCIA AGEvOLATA DELLE CAUSE

IN CASSAZIONE

(ART. 1 COMMI DA 213 A 218)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205) e solo per la Cassazione, il ricorrente potrà rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della definizione transattiva con la controparte. Saranno dovute, entro 20 giorni dall’accordo le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e gli interessi.

REGOLARIZZAZIONE

DEI vERSAMENTI

(ART. 1 COMMI DA 219 A 221)

Inserita una disposizione che consente di sanare l’omesso o carente versamento delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione scadute al 1° gennaio 2023 e degli importi (anche rateali) relativi alle conciliazioni giudiziali. Per aderire alla sanatoria è richiesto il pagamento integrale della sola imposta senza sanzioni e interessi, entro il 31 marzo 2023 o, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati in base al tasso legale.

STRALCIO CARIChI

FINO A 1.000 EURO (ART. 1 COMMI DA 213 A 218)

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni. Deve trattarsi di singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricom-

presi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione.

I crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenziali privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio, che andrà comunicata all’Agente della riscossione e resa nota attraverso siti istituzionali. In ogni caso l’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Non scatterà quindi per il capitale. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle del codice della strada, lo stralcio è limitato ai soli interessi.

DEFINIZIONI AGEvOLATE

CARIChI TRIBUTARI (ART. 1 COMMI

DA 231 A 251)

Sarà possibile definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (Rottamazione – quater). In pratica sarà possibile estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, compresi quelli di mora, e le somme maturate a titolo di aggio.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023 utilizzando un apposito modello di prossima adozione. La richiesta dovrà contenere il numero di rate scelto e la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta e l’impegno a rinunciare alla prosecuzione dei giudizi. Il pagamento del dovuto andrà effettuato entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione o in un numero massimo di 18 rate di pari importo cui andranno aggiunti gli interessi calcolati nella misura del 2% annuo.

pROROGA TERMINI RIvERSAMENTO

CREDITO D’IMpOSTA R&S

(ART. 1 COMMI DA 271 272)

È stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine per riversare il credito d’imposta indebitamente utilizzato per attività di R&S.

Sarà possibile richiedere la certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal 2015 in poi. La certificazione potrà essere richiesta fino alla notifica del processo verbale di constatazione e sarà affidata a soggetti pubblici e privati inseriti in apposito Albo.

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CORREZIONE

ERRORI CONTABILI

(ART. 1 COMMI DA 273 A 275)

L’art. 8 del D.L. 73/2022 è intervenuto sull’art. 83 del TUIR stabilendo che la procedura di correzione degli errori contabili ha rilevanza anche fiscale. Così a partire dal 2022 gli errori di imputazione temporale che vengono corretti in contabilità, siano essi rilevanti (con correzione a patrimonio netto) o irrilevanti (con correzione a conto economico), rilevano anche ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata). Tale principio riguarda sia i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) sia quelli internazionali (IAS). La legge di bilancio in argomento ha precisato che la rilevanza delle correzioni contabili anche ai fini

ATTIvITà

Prestazione di servizi

fiscali opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Sembrerebbe che l’obbligo di revisione riguardi solo i costi perché la correzione di un componente positivo è sempre tassato e quindi si presta meno a possibili arbitraggi, ma questa tesi dovrà essere confermata dall’amministrazione finanziaria. La norma riconosce inoltre la possibilità di procedere con la revisione volontaria.

CONTABILITà SEMpLIFICATA (ART. 1 COMMA 276)

Sono stati aumentati i limiti di ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata. I nuovi limiti di ricavi sono:

vECChIO LIMITE

NUOvO LIMITE

Non superiore a 400.000 euro Non superiore a 500.000 euro

Altre attività Non superiore a 700.000 euro Non superiore a 800.000 euro

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è quindi necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno i nuovi limiti, tenendo conto del regime applicato in tale anno (1 – semplificata “per cassa”; 2 – “per cassa con presunzione”; 3 – “registrato = incassato”).

BONUS MOBILI

ED ELETTRODOMESTICI

(ART. 1 COMMA 277)

Incrementato per il 2023 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa rideterminata a 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024. L’acquisto deve riguardare mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria:

- A per i forni;

- E per lavatrici e lavastoviglie

- F per frigoriferi e congelatori. Tali spese devono interessare beni destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2022. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione ed è fruibile in 10 quote annuali. Si ricorda che per questi interventi è necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

RINEGOZIAZIONE MUTUI (ART. 1 COMMA 322)

Durante tutto il 2023 sarà possibile rinegoziare i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata

del contratto, passando al tasso fisso. Viene sostanzialmente riproposta la disciplina prevista dal D.L. 70/2011 consentendo la rinegoziazione per i mutui di importo originario fino a 200.000 euro da richiedenti in regola con i pagamenti delle rate.

BARRIERE ARChITETTONIChE (ART. 1 COMMA 365)

Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. La norma, originariamente prevista dall’art. 119 - ter del D.L. 34/2020, prevede che tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. La detrazione è fruibile in 5 quote annuali per un massimo di spesa pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari ma indipendenti;

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino ad un massimo di 8 unità;

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per più di 8 unità.

È richiesto che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal D.M. 236/89.

La detrazione può essere fruita direttamente o tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La norma in argomento contiene una novità importante, per l’approvazione dei lavori a livello condominiale, diventa sufficiente la maggioranza

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2023
gennaio

dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

TETTO ALL’USO DEL CONTANTE

(ART. 1 COMMA 384)

Passa da 2 a 5 mila euro la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera eseguito tra due soggetti diversi (fisiche o giuridiche).

Per le rimesse di denaro (Money transfer) il limite rimane fissato a 1.000 euro.

pOS (ART. 1 COMMI DA 385 A 388)

Sarà istituito un tavolo tra banche e associazione di categoria per definire un taglio dei costi di utilizzo dei POS per le transazioni fino a 30 euro, limitatamente alle attività commerciali con fatturati fino a 400.000 euro. Qualora non si arrivi ad un accordo scatterà un contributo straordinaria a carico delle banche pari al 50% delle commissioni incassate con le transazioni fino a 30 euro.

SABATINI TER

(ART. 1 COMMI DA 414 A 416)

È stata rifinanziata la legge Sabatini – ter con una dote aggiuntiva pari a 30 milioni per il 2023 e a 40 milioni per le annualità 2024, 2025 e 2026. Prorogato di sei mesi il termine di ultimazione degli investimenti che da 12 passa a 18 mesi, con riferimento agli investimenti per i quali è stato sti-

pulato un finanziamento agevolato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

BONUS Tv 5G (COMMA 422)

Per favorire la transizione verso la tecnologia 5G anche per quest’anno sono state stanziate risorse pari a 4,5 milioni di euro per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVBT2/HEVC. Per continuare a vedere la TV sarà necessario avere apparecchi televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare televisore o usare un decoder ad hoc. Il bonus sarà riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le disposizioni attuative sono state definite con decreto 5.7.2021 del MISE.

CREDITO D’IMpOSTA INvESTIMENTI BENI STRUMENTALI (ART.1 COMMA 423)

Prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. In questo modo ci saranno 3 mesi in più per rientrare nella finestra del 40%.

Le caratteristiche soggettive e oggettive per l’accesso all’agevolazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Di seguito una tabella di riepilogo dell’agevolazione.

CREDITO D’IMpOSTA - TABELLA “A”

INvESTIMENTO

Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)

Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.9.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)

Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025) fino a 2.5 milioni

Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro.

SOSTEGNO AUTOTRASpORTO

(ART. 1 COMMI

DA 503 A 504)

Al fine di riconoscere un contributo alle imprese di autotrasporto per l’incremento del costo del gasolio, è stata stanziata la somma di 200 milio-

ni di euro per il 2023. Il contributo interesserà esclusivamente i veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

BONUS pSICOLOGICO

(ART. 1 COMMA 538)

Esteso anche alle annualità 2023 e 2024 il bonus psicologico di cui al D.L. 228/2021, incrementando a 1.500 il limite massimo di spesa a persona. Le risorse messe a disposizione ammontano a 5

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Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023
50% 40% 20% da 2.5 a 10 milioni 30% 20% 10% da 10 a 20 milioni 10% 10% 5%

milioni per il 2023 e a 8 milioni per il 2024 e viene parametrato ai valori ISEE.

RISTRUTTURAZIONE

IMpIANTI SpORTIvI (ART. 1 COMMA 614)

Riproposto per il 2023 il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, anche se destinate a soggetti concessionari. La detrazione è riconosciuta esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa ed è pari al 65% della donazione effettuata. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 10‰ dei ricavi annui (20% del reddito per le persone fisiche) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

SpONSORIZZAZIONE SpORTIvE

(ART. 1 COMMA 615)

Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1/1/2023 – 31/3/2023 è riconosciuto un credito d’imposta del 50% se fatti a favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche/paralimpiche;

- società sportive professionistiche;

- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse alle olimpiadi e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile. Per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non può superare i 10.000 euro e la spesa massima non deve superare i 35.000 euro. Il credito del 50% degli investimenti effettuati sarà riconosciuto previa presentazione di apposita richiesta al Dipartimento dello Sport.

CARTE CULTURA

(ART. 1 COMMA 630)

Proposto un nuovo bonus chiamato “Carta della cultura giovani” riservato ai soggetti residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2023. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e alla conoscenza del patrimonio culturale. La novità prevista dalla legge di bilancio in argomento è rappresentata dal fatto che viene richiesta una ISEE fino a 35.000 euro.

Una seconda nuova card “Carta del merito” è stata istituita per fornire un sostegno anche ai ragazzi che escono dalla maturità con un voto di 100/100. Nel caso siano soddisfatte le condizioni per accedere ad entrambi i bonus questi saranno sommati arrivando a 1.000 euro.

ESONERO OCCUpAZIONE SUOLO pUBBLICO (ART. 1 COMMA 815)

Prorogato al 30 giugno 2023 l’esonero dall’autorizzazione per la posa temporanea su aree pubbliche, da parte di pubblici esercizi di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbani, pedane, tavoli, sedie funzionali all’attività.

ILIA IN LUOGO DELL’IMU (ART. 1 COMMA 739)

Nel rispetto dell’autonomia impositiva della nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 in luogo dell’IMU troverà applicazione l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) istituita con L.R. n. 17/2022. L’ILIA relativa agli immobili strumentali, così come previsto per l’IMU, rimane comunque deducibile ai sensi del comma 772 della legge n. 160/2019.

RICICLO IMBALLAGGI (ART. 1 COMMI DA 685 A 690)

Anche per il biennio 2023 - 2024 viene riconosciuto il credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, alluminio e vetro.

Il credito in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di 20.000 euro annui;

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;

- non è soggetto a tassazione Irpef, Ires e Irap; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;

- è utilizzabile in compensazione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Un provvedimento del Ministero dell’ambiente individuerà le disposizioni attuative.

DETRAZIONE DEL 110%

(ART. 1 COMMI DA 894 A 895)

La detrazione fiscale del 110% scende al 90%, si tratta degli interventi volti a riqualificare gli immobili a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. Rimane la detrazione del 110% limitatamente ai

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pAG. 21 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico
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condomini che hanno presentato la comunicazione di inizio attività asseverata (Cilas) entro il 31 dicembre 2022 ma con delibera condominiale adottata entro il 24 novembre 2022.

La detrazione del 90% viene mantenuta anche per gli interventi su villette e unità unifamiliari a patto che:

- riguardi l’abitazione principale;

- i lavori siano avviati da gennaio 2022;

- il beneficiario sia il proprietario o il titolare di un diritto reale sull’immobile

- il beneficiario possieda un reddito di riferimento complessivo inferiore a 15.000 euro, incrementato sulla base del quoziente familiare. La detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 andrà ripartita in quattro rate annuali di pari importo.

Gli interventi devono riguardare gli interventi trainanti quali:

- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25%, compresa la coibentazione del tetto;

- gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

- per le unità unifamiliari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici.

La detrazione del 90% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 - septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

In assenza di uno degli interventi trainanti la detrazione del 90% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficiare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 90%.

Rimane confermato che la detrazione di cui sopra potrà essere utilizzata: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari.

Per i lavori di importo superiore a 516.000 euro le imprese appaltatrici o subappaltatrici, al momento della sottoscrizione del contratto, dovranno risultare in possesso dell’attestazione SOA o avere sottoscritto contratti finalizzati al suo rilascio.

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2023
gennaio
(pZ)
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Incentivi veicoli elettrici e ibridi

- la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di PMI;

Proseguono anche per il 2023 gli incentivi governativi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, secondo quanto stabilito dal DPCM del 6 aprile 2022. In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso una circolare dello scorso 30 dicembre, informando che per questa misura sono disponibili 610 milioni di euro per l’anno 2023; di questi, 15 milioni di euro sono destinati a finanziare l’acquisto da parte di PMI (incluse le persone giuridiche) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi, di veicoli commerciali per il trasporto merci di categoria N1 e N2 (quindi, di massa fino a 12 tonnellate) ad alimentazione esclusivamente elettrica, previa rottamazione di un veicolo di categoria ecologica fino ad Euro 3. Dallo scorso 10 gennaio è aperta la piattaforma che permette ai concessionari di prenotare questi contributi i quali, all’acquirente del mezzo, vengono riconosciuti sotto forma di minor prezzo applicato in fattura al momento dell’acquisto.

Tra gli allegati alla circolare del 30 dicembre di cui sopra, necessari ai fini della prenotazione del contributo a cura del concessionario, segnaliamo:

- la dichiarazione sostitutiva relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Entrambe queste dichiarazioni vanno accompagnate dalla copia del documento di identità dell’acquirente, in corso di validità.

Di seguito l’ammontare del contributo: Per i veicoli di categoria N1: - 4.000 euro con massa complessiva fino a 1,5 ton; - 6.000 euro con massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton.

Per i veicoli di categoria N2: - 12.000 euro con massa complessiva superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton; - 14.000 euro con massa complessiva superiore a 7 ton e fino a 12 ton.

Inoltre, per i veicoli commerciali non è incentivabile l’acquisizione tramite locazione finanziaria, né è applicabile la condizione del mantenimento della proprietà del mezzo acquistato con il contributo per almeno 12 mesi (persone fisiche) o 24 mesi (persone giuridiche). Infine, ricordiamo che per chi decidesse di usufruire di questo contributo, è preclusa la possibilità di richiedere gli incentivi previsti anche per le motorizzazioni elettriche, dai decreti ministeriali sul rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci e sugli investimenti ad elevata sostenibilità.

pAG. 24 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15
gennaio 2023
(C)

Riqualificazione e riconversione di siti produttivi degradati

Tutto ciò premesso, con decreto n. 27846/ GRFVG/2022 del 30 novembre 2022 del Direttore del Servizio sviluppo economico locale (di seguito Servizio), in applicazione della l.r. 3/2021, art. 84, è stato licenziato il bando per la concessione di aiuti agli interventi di cui sopra. Il bando è stato reso pubblico il 1° dicembre 2022 sul sito web della Regione al link: https://www.regione. fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/.

pREMESSA

Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 5/ AdT del 4 gennaio 2023 e prot. n. 475/AdT del 7 dicembre 2022 per riprendere e approfondire il tema della concessione di contributi per iniziative di riqualificazione di siti produttivi degradati. La legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile (c.d. Sviluppo Impresa) ha previsto, all’art. 84, la contribuzione di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno di complessi produttivi degradati. Per tali si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di 3 anni o con caratteristiche da renderli non più idonei ad attività legate alla produzione. Devono, inoltre, rientrare nei 180 complessi produttivi degradati, individuati in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370, nel c.d. Master Plan di indirizzo strategico reperibile sul sito web della Regione al link: http://mtom.regione. fvg.it/storage//2022_1370/Allegato%201%20 alla%20Delibera%201370-2022.pdf.

Il Master Plan può essere anche consultato assieme all’ufficio economico dell’Associazione.

Successivamente, con deliberazione n. 1820 del 24 novembre 2022 la Giunta regionale ha riconosciuto per tutti i complessi produttivi degradati individuati nel citato Master Plan l’assoggettabilità degli stessi a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sostenibile, purché finalizzati:

- allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione; - alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato; - all’innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico.

Le risorse stanziate ammontano a 1.200.000 Euro per l’anno 2023.

A tal proposito serve ribadire che la domanda per la concessione dei benefici va rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia (v. infra) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it.

dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00

e che i contributi sono concessi con procedura valutativa a bando nei limiti delle risorse stanziate. Si raccomanda anche di prestare molta attenzione alle procedure successive alla concessione del contributo nonché alla realizzazione dell’intervento, perché è qui che spesso, anche senza accorgersene, si verificano atti e azioni che rischiano di compromettere il finale godimento del beneficio.

BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi sono le imprese, i soggetti privati e i consorzi di sviluppo economico locale, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici ed immobili qualificati come complessi produttivi degradati rientranti nei siti individuati nel Master Plan.

Quanto ai casi di inammissibilità, si rinvia alla lettura del bando, richiamando, però, l’attenzione sull’esclusione dal beneficio di qualsiasi soggetto che intenda utilizzare il contributo per operazioni di bonifica, così come definita dal testo unico ambientale, su aree o immobili.

FINALITà E INTERvENTI

FINANZIABILI

Gli interventi devono essere indirizzati alle finalità

pAG. 26 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023
ProCedurA vAlutAtIvA A grAduAtorIA. doMAnde dAl 5 dICeMbre 2022 Al 28 febbrAIo 2023

sopra enunciate ed entro i perimetri dei siti anzidetti. Più nel dettaglio, sono agevolabili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Nel caso di interventi su immobili esistenti, questi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno 3 dei seguenti parametri:

- qualità architettonica;

- qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia;

- efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico;

- eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;

- incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;

- qualità paesaggistica.

L’intervento può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

SpESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari solo dopo la presentazione della domanda. Quindi, non è riconosciuta alcuna retroattività.

Sono ammesse le spese tecniche generali e di collaudi nonché per lavori, forniture e relativa posa in opera. Queste comprendono, in particolare quelle relative a:

- rilievi, accertamenti, modelli, indagini, monitoraggi e indagini ambientali; - progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto; - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

Altre prescrizioni, che qui si omettono, sono poste per le spese tecniche qualora il beneficiario sia un consorzio di sviluppo.

Sono, inoltre, ammesse l’IVA, qualora costituisca un costo per il beneficiario, e le spese per la certificazione del rendiconto (v. infra).

FORMA E MISURA

DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e sono cumulabili con altri contributi in materia ambientale, a condizione che questi non insistano sulle medesime spese. È esclusa la cumulabilità con i contributi concessi dall’art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 in materia di contributi per insediamenti nelle aree negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o nelle aree dei distretti industriali nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.

pRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei benefici vanno rivolte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio sviluppo economico locale, Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it

dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00.

La domanda è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa del medesimo apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Qualora la domanda sia presentata da un’impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità appena indicate.

La domanda va redatta secondo l’apposito schema allegato al bando (all. A) e relativi allegati. La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante la presa d’atto delle condizioni per l’accesso ai benefici, per i cui dettagli si rinvia alla lettura del bando.

Alla domanda è allegata una relazione redatta secondo il modello allegato al bando (all. B), sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, dalla quale siano riscontrabili:

- gli elementi utili ad illustrare l’intervento per cui è richiesto il contributo;

- le date presunte di inizio e fine lavori;

- i parametri utili al miglioramento della qualità edilizia sopra indicati;

- le condizioni che danno luogo all’attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria (v. infra);

- gli elaborati grafici in scala adeguata a com-

pAG. 27 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023

prendere l’intervento, con indicazione della zonizzazione come dal Piano regolatore generale comunale vigente che permetta di individuarne l’esatta ubicazione;

- un quadro economico di dettaglio;

- un computo metrico dei lavori, redatto secondo i valori previsti dal prezziario regionale dei lavori pubblici.

Non sono ammesse le domande presentate al di fuori degli anzidetti termini, compilate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte, inviata da una casella PEC diversa da quella del soggetto richiedente nonché prive dell’allegato recante la relazione tecnica.

GRADUATORIA

E CRITERI DI vALUTAZIONE

I contributi sono assegnati con procedura valutativa a bando. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande è assegnato un punteggio in funzione ai seguenti criteri:

1) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi: 15 punti;

2) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali: 5 punti;

3) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell’intervento finanziato:

- 3.1 classe A: 5 punti;

- 3.2 classe B: 2 punti.

4) classificazione dell’intervento secondo la disciplina del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”):

- 4.1 intervento di miglioramento sismico: 10 punti;

- 4.2 intervento di adeguamento sismico: 15 punti;

5) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa a carico del beneficiario del contributo:

5.1 almeno l’80% della spesa prevista a carico del beneficiario: 6 punti;

5.2 almeno il 70% della spesa prevista a carico del beneficiario: 4 punti;

5.3 almeno il 60% della spesa prevista a carico del beneficiario: 2 punti;

6) attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale: 5 punti;

7) interventi di bonifica del sito quali operazioni di rimozione di fabbricati, trasporto e smaltimento di rifiuti: 5 punti;

8) interventi di bonifica dall’amianto presente negli edifici: 5 punti.

I punteggi attribuiti sono cumulabili fra loro; in caso di parità di punteggio è data precedenza alle domande pervenute prima secondo l’ordine cronologico.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La graduatoria è approvata entro 120 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande e il contributo è riconosciuto ai beneficiari entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse stanziate; qualora dovessero rendersi disponibili nuove risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

AppROvAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande - a decorrere, dunque, dal 28 febbraio 2023 - il Direttore del Servizio approva con proprio decreto la graduatoria delle presentate e ammesse. Questa viene pubblicata sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Ai beneficiari ne viene data comunicazione ed entro i successivi 60 giorni il contributo viene concesso con decreto del medesimo Direttore nei limiti delle risorse disponibili. Il decreto di concessione stabilisce anche i termini per l’avvio e per la conclusione degli interventi, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l’intera spesa dell’ultima domanda finanziabile, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa ammissibile. A tale fine, il Servizio richiederà al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso questo inutilmente, il Servizio procederà allo scorrimento della graduatoria.

A seguito della disponibilità di nuove risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione e, quindi, del 2025. Le domande collocate in graduatoria non finanziate entro detto termine sono archiviate.

pROROGA

E vARIAZIONE

DEGLI

INTERvENTI

È ammessa la proroga - anche più d’una - del

pAG. 28 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15
gennaio 2023

termine di conclusione degli interventi per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine posto con il decreto di concessione. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga, come pure della presentazione dell’istanza oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data del termine originariamente previsto per la conclusione degli interventi, a condizione che sia realizzata la finalità originaria degli interventi medesimi.

Sono ammesse anche le richieste di variazione degli interventi oggetto di contributo, sottoscritte dal beneficiario o dal suo legale rappresentante e presentate al Servizio mediante PEC all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it, accompagnate da una sintetica relazione sulle motivazioni e sugli scostamenti dal progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo degli interventi oggetto di contributo ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione. Il Servizio comunica l’esito della richiesta entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima. Le variazioni non determinano in alcun caso l’aumento del contributo concesso, mentre, se non sottoposte alla preventiva approvazione del Servizio, comportano la corrispondente riduzione del contributo concesso.

EROGAZIONE

ANTICIpATA

DEL CONTRIBUTO

I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell’importo concesso entro 60 giorni dalla data della ricezione della richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul citato sito web della Regione (www.regione.fvg.it), corredata da:

- una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al testo unico bancario e redatta secondo il fac-simile disponibile sul citato sito della Regione;

- una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pen-

dente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

RENDICONTO DEGLI INTERvENTI AMMESSI

Entro 6 mesi dal termine di conclusione degli interventi, eventualmente prorogato, i beneficiari presentano il rendiconto degli interventi ammessi a beneficio, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando (all. C).

A tal fine è disposto che: - i beneficiari qualificati imprese devono necessariamente avvalersi di soggetti certificatori (dottori e ragionieri commercialisti iscritti al rispettivo ordine e albo, revisori contabili iscritti al registro dei medesimi, centri di assistenza fiscale), ai sensi dell’articolo 41 bis della l.r. 7/2000; la certificazione va redatta secondo apposito modello allegato al bando (all. D);

- i beneficiari qualificati privati presentano la rendicontazione ai sensi dell’art 41 della legge regionale 7/2000 (presentazione copia della documentazione dichiarata conforme o perizia asseverata);

- i beneficiari qualificati consorzi presentano la rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000 (dichiarazione di conformità alle norme e alle prescrizioni del decreto di concessione).

Per i dettagli dei giustificativi di spesa e di predisposizione della certificazione di spesa da parte dei certificatori si rimanda alla lettura del bando.

La rendicontazione è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente a un documento di identità in corso di validità.

Qualora il rendiconto sia presentato da un’impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

Il rendiconto va compilato sul modello di cui all’all. C al bando e inviato esclusivamente mediante PEC all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale. Al rendiconto vanno allegati: a) la documentazione che attesti la spesa sostenuta secondo le anzidette modalità; b) una relazione illustrativa degli interventi realizzati (all. E), asseverata da un tecnico abilitato, che attesti: - nel caso di interventi su immobili esistenti, che gli interventi oggetto di contributo hanno garantito il miglioramento della

pAG. 29 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023

qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei parametri posti per la finanziabilità degli interventi (v. sopra);

- la conformità al progetto dei lavori eseguiti per la realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto previsto ai punteggi dei criteri di valutazione (v. sopra);

- il conseguimento del risultato indicato nella domanda fra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto per la classe energetica (v. sopra);

- conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto per il miglioramento sismico;

- l’attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale, con riferimento a quanto previsto per la destinazione industriale o artigianale (v. sopra);

c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- il mantenimento dei requisiti richiesti ai beneficiari (v. sopra);

- l’avvenuto conseguimento dell’agibilità o atto equivalente o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, nei casi previsti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell’edilizia)

d) la dichiarazione circa le modalità di pagamento (Allegato F); e) l’autocertificazione ai fini del rilascio del certificato antimafia, nel caso di imprese beneficiarie di contributi superiori a 150.000 euro (Allegato G).

ISTRUTTORIA

DEL RENDICONTO E LIqUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio procede all’istruttoria del rendiconto presentata dai beneficiari. In caso di documentazione irregolare o incompleta può chiedere al beneficiario la regolarizzazione o la integrazione. A tal fine assegna il termine massimo di 30 giorni, salvo richiesta di proroga del termine per un mas-

simo di altri 30, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Nel caso di inosservanza del termine il Servizio conclude l’istruttoria sulla scorta della documentazione agli atti, procedendo, se del caso, alla rideterminazione del contributo concesso. Esaurita positivamente l’istruttoria, il Servizio procede alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione del medesimo. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all’importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

ANNULLAMENTO, REvOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito riconducibili a una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede nonché per la non veridicità delle dichiarazioni rese con atto notorio. È revocato, inoltre, per rinuncia del beneficiario nonché per inosservanza dei termini di rendiconto delle spese o significativo scostamento dagli interventi ammessi a beneficio. In caso di annullamento o revoca il Servizio ne dà tempestiva comunicazione agli interessati Le somme eventualmente erogate sono restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

I provvedimenti di revoca, annullamento o rideterminazione dei provvedimenti già emanati sono adottati entro 120 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Copia del bando e di tutti gli atti citati, al pari di ogni altra informazione o assistenza, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

pAG. 30 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023
(AdT)
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Avviso pubblico ISI Inail 2021.

Aggiornamenti

CAlendArIo delle SCAdenze. AggIornAMento upload dellA doCuMentAzIone

Si fa seguito alle precedenti circolari associative sull’argomento in oggetto e, da ultimo, alle circolari associative prot. n. 2/AdT del 3 gennaio 2023 e prot. n. 482/AdT del 16 dicembre 2022, in ordine al calendario delle scadenze per l’accesso alle

agevolazioni di cui all’Avviso pubblico Isi Inail 2021, per segnalare che, l’Inail con nota pubblicata sul proprio sito web (www.inail.it) il 23 dicembre 2022 ha prorogato al 10 febbraio 2023 il termine per l’upload (invio) della documentazione e al 21 marzo 2023 il termine per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi sul citato sito. Nella tabella sottostante si riporta il calendario aggiornato.

Per altre informazioni e assistenza negli ultimi adempimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 2 maggio 2022

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

16 giugno 2022, ore 18.00

Download dei codici identificativi dal 23 giugno 2022 Regole tecniche per l’inoltro della domanda e data di apertura dello sportello informatico

12 settembre 2022 tabella temporale Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 7 dicembre 2022

Upload della documentazione (vincolante per gli ammessi agli elenchi provvisori, pena la decadenza della domanda)

dal 12 dicembre 2022 al 10 febbraio 2023 (annullata la scadenza del 20 gennaio 2023)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi entro il 21 marzo 2023 (annullata la scadenza del 28 febbraio 2023)

pAG. 32 - ApINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2023
AvvISO ISI INAIL 2021 – CALENDARIO DELLE SCADENZE

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2022

GENNAIO

15.01 14.02 0,125 107,7 1,184322

FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 108,8 2,086158

MARZO 15.03 14.04 0,375 109,9 2,987994

APRILE 15.04 14.05 0,500 109,7 2,971751

MAGGIO 15.05 14.06 0,625 110,6 3,732345

GIUGNO 15.06 14.07 0,750 111,9 4,775424

LUGLIO 15.07 14.08 0,875 112,3 5,182910

AGOSTO 15.08 14.09 1,000 113,2 5,943503

SETTEMBRE

15.09 14.10 1,125 113,5 6,280367

OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 117,2 9,018362

NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 117,9 9,637712

DICEMBRE 15.12 14.01 1,500

pAG. 33 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
RAppORTI CESSATI MESE DAL AL RIvAL. FISSA INDICE RIvALUTAZIONE
(C)

Welfare aziendale, fringe benefit ed erogazioni liberali

<VarRetributive> si dovrà valorizzare in <AnnoMeseVarRetr> per ciascun periodo di competenza interessato dai fringe benefit una delle seguenti variabili retributive:

- FRIBEN, da utilizzare quando c’è un imponibile da abbattere con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza.

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 3/AG del 3 gennaio 2023 per comunicare che l’’INPS, con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, ha evidenziato quali sono i profili previdenziali attinenti alle modifiche all’art. 51, comma 3, del TUIR operate dai decreti legge 115/2022 e 176/2022 che hanno disposto, solo per l’anno 2022, l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro e l’inclusione tra i fringe benefit anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Come già ricordato (si veda la nostra circolare prot. n. 458/AG del 24 novembre 2022) resta invariato il principio secondo il quale se, in sede di conguaglio, il valore dei fringe benefit dovesse risultare superiore ai limiti previsti per il periodo di imposta 2022, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto e non solo la quota eccedente. Per la determinazione di detti limiti si dovrà tenere conto anche dei beni o servizi erogati da eventuali precedenti datori di lavoro. Le operazioni di conguaglio potranno anche rilevare dei valori di fringe benefit erogati durante l’anno che sono assoggettati a contribuzione, poiché precedenti alle modifiche legislative (per esempio i fringe benefit legati all’auto a uso promiscuo). Detti contributi dovranno quindi essere restituiti ai lavoratori interessati in sede di conguaglio.

L’INPS, sul punto, illustra le modalità di recupero della contribuzione versata nei flussi Uniemens, che sono le seguenti:

1. Utilizzo delle “Variabili retributive”: tale soluzione si può utilizzare esclusivamente nella denuncia di competenza di dicembre 2022 (entro il 31 gennaio). Attraverso la sezione

- FRBDIM, da utilizzare quando c’è un’eccedenza di massimale. Se tale eccedenza è minore dell’importo di fringe benefit si utilizza detta variabile per annullare l’eccedenza di massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la restante parte dell’importo del fringe benefit.

- FRBMAS, da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza di massimale nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

2. Utilizzo dei “flussi di variazione massiva d’ufficio”, richiedibile dai datori di lavoro tramite cassetto bidirezionale, prima della trasmissione delle denunce di gennaio o febbraio 2023 (entro il 31 marzo 2023), utilizzando l’oggetto “Fringe benefit fino a € 3.000” allegando un’apposita dichiarazione di responsabilità attestante che quanto esposto nelle denunce retributive è stato erogato a titolo di fringe benefit. Al termine della procedura di richiesta verrà elaborato un ticket da esporre poi in Uniemens.

I datori di lavoro dovranno apporre le seguenti modifiche per ciascun mese interessato nelle sezioni Uniemens <DenunciaIndividuale>  <Dati retributivi>  <InfoAggcausaliContrib>: - elemento <CodiceCausale>: inserire valore “FRBI” avente come significato “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto legge 9 agosto 2022, n. 155”; - elemento <IndentMotivoUtilizzoCausale>: inserire numero di ticket INPS rilasciato da cassetto previdenziale; - elemento <AnnoMeseRif> indicare l’anno e il mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; - elemento < ImportoAnnoMeseRif> indi-

pAG. 34 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
oPerAzIonI dI ConguAglIo 2022

care il numero 0 (zero), in quanto sarà l’Istituto a determinare la contribuzione.

3. Utilizzo dei “flussi di regolarizzazione”: modalità standard da utilizzare quando le altre modalità non sono applicabili. Riepilogando, i datori di lavoro che rilevano valori a credito di contribuzione per effetto del congua-

glio dei fringe benefit (es. auto a uso promiscuo) dovranno non solo restituire detti contributi non spettanti a carico dipendenti in “busta paga”, ma anche effettuare le modifiche in Uniemens secondo le modalità sopra descritte.

pAG. 35 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
(AG)

Legge di Bilancio 2023

Per le ASSunzIonI

Il Legislatore con la Legge di Bilancio, L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto anche per il 2023 una serie di incentivi e agevolazioni per le assunzioni di lavoratori dipendenti. Gli incentivi di seguito riportati non sono ancora operativi e sono subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea.

ASSUNZIONE

DI pERCETTORI

DI REDDITO

DI CITTADINANZAART. 1, COMMI 294-296

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza i datori di lavoro che assumono tali soggetti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato hanno diritto all’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 8.000 euro annui. Detto incentivo si applica per le assunzioni che avvengono dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e anche per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

ASSUNZIONE

DI UNDER 36ART. 1, COMMA 297 Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 torna operativo l’incentivo previsto dalla Legge 176/2020 “Legge di Bilancio 2021”, che prevedeva l’esonero nella misura del 100 per cento dei con-

tributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, di durata di 36 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con meno di 36 anni e che nella loro vita lavorativa non sono mai stati titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio 2023 ha portato il limite massimo annuo da euro 6.000,00 a euro 8.000,00.

ASSUNZIONI

DI DONNE -

ART. 1, COMMA 298 È stato ripristinato, solo per l’anno 2023, l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per i datori di lavoro che assumono personale femminile. Si tratta di un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro della misura di 8.000,00 euro annui e per una durata massima di 18 mesi. Detto esonero riguarda l’assunzione di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio, così definite dalla Legge 92/2012: - donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età residenti nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. (AG)

pAG. 36 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
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Autoliquidazione anno 2022/2023

IStruzIonI oPerAtIve InAIl

L’Inail, con istruzione operativa n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito indicazioni relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro. È stata inoltre pubblicata sul sito dell’INAIL la Guida all’autoliquidazione-2022-2023.

L’Istituto ha confermato le scadenze per il 2023: - 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale;

- 28 febbraio 2023 per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 e dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti. I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 sono disponibili sul seguente link Autoliquidazione - INAIL a partire dalle seguenti date:

- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023; - Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023; - Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;

- P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;

- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;

- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023.

pAG. 38 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
(AG)

Certificazione di genere

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro rispetto degli altri obblighi di legge;

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 16/AG del 12 gennaio 2023 per comunicare che l’Inps, con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’ottenimento dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere, prevista dall’articolo 46-bis del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, cd. “Codice per le pari opportunità in ambito lavorativo”. Si tratta dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel nella misura dell’1% della contribuzione e nel limite di 50.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro.

La misura è strutturale, ma le istruzioni fornite dall’INPS riguardano i datori di lavoro che hanno conseguito detta certificazione entro il 31 dicembre 2022; per i successivi periodi verranno emanate nuove istruzioni.

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero contributivo in questione non rientra nella normativa degli aiuti di Stato e nel regime del “de minimis” ed è cumulabile con gli altri incentivi o riduzioni di aliquote.

La procedura di ottenimento prevede per i datori di lavoro l’inoltro di apposita domanda all’INPS, attraverso il modulo di istanza on line “PAR_ GEN” nel “Portale delle agevolazioni”, entro il 15 febbraio 2023. Verificate le condizioni di applicabilità, l’Istituto rilascerà il codice di autorizzazione (CA) “4R”, da esporre in Uniemens con i codici causali “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e “L239” per il recupero delle mensilità pregresse.

pAG. 39 - ApINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2023
(AG)
eSonero ContrIbutIvo 2022

Gestione di casi e contatti stretti di caso Covid-19

mo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Il MInIStero dellA SAlute AggIornA le ProCedure

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare nr. 51961 del 31 dicembre 2022 con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Di seguito un breve riassunto:

CASI CONFERMATI COvID

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

- Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo mini-

- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO COvID

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

pAG. 40 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2023
(AG-CS)

Esami per idoneità all’impiego dei gas tossici

- abbiano compiuto 18 anni; - siano in possesso del diploma di scuola dell’obbligo; - non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09.01.1927 e successive modificazioni. Il programma di esame, approvato con D.M. dd. 09.05. 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l’abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

L’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) e l’ASFO (Azienda Sanitaria Friuli Occidentale) ci comunicano che con determinazione del direttore del dipartimento di prevenzione hanno previsto l’indizione della sessione d’esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego dei gas tossici per l’anno 2023. Gli interessati sono obbligati a presentare la domanda, entro il 15 febbraio 2023, al Legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente. Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:

Le prove pratiche hanno per oggetto: a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l’abilitazione; b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l’utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a); c) l’impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

La determina integrale può essere richiesta all’ufficio edilizia dell’Associazione.

pAG. 41 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2023
(CS) lA doMAndA vA PreSentAtA entro Il 15 febbrAIo 2023

CONAI: circolari informative con decorrenza luglio 2023

tale CONAI (CAC) sui vasi in plastica per fiori/ piante costituenti imballaggio, con decorrenza 1° luglio 2023.

unA SuI vASI e l’AltrA SuI tAPPI In PlAStICA

vASI IN pLASTICA

pER FIORI E pIANTE

CONAI con la circolare del 14 dicembre 2022, ha approvato la nuova procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambien-

TAppI IN pLASTICA

Invece, con riferimento alle liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, CONAI con circolare del 15 dicembre 2022 comunica le variazioni per alcune tipologie di tappi in plastica, che avranno decorrenza sempre dal 1° luglio 2023 . Tutte le circolari sono consultabili al link: Circolari Applicative | Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi

pAG. 42 - ApINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2023

SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer

è QuAlIfICAtA AnChe Per l’eSeCuzIone dI fACCIAte ContInue

La Strut-Fer s.a.s. di Arrigo del Forno & C., con sede nella Frazione di Colloredo di Prato nel Comune di Pasian di Prato in via Martignacco n. 27 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti: si occupa della costruzione e della vendita di strutture ed infissi in ferro, alluminio ed affini per costruzioni in genere, sotto qualsiasi forma, sia al dettaglio che all’ingrosso.

L’azienda costruisce un’ampia gamma di prodotti: infissi di varia natura (ferro, alluminio), porte e portoni, basculanti, cancelli (scorrevoli, a battente, a scomparsa, di sicurezza), finestre (pvc, a taglio termico, antieffrazione, inglesi, blindate), lucernai, facciate in vetro e grate di sicurezza. Nel 2011 l’azienda era entrata nel settore dei Lavori pubblici attestandosi per la categoria OS6 per 516.457 euro.

Nel 2014 a questa qualificazione con il rinnovo triennale si è aggiunta anche la categoria OS18-B sempre per la II classifica.

Con questa qualificazione, vengono autorizzati ad eseguire fino ad un importo massimo di 619.748,40 Euro: Componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. A questa categoria si aggiunge alla OS6 che è relativa: alle finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

pAG. 43 - ApINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2023

(CS)

Riforma Codice dei contratti approvato dal Governo

ProCedurA negozIAtA Con 5 oPerAtorI

fIno Ad un MIlIone dI euro

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare a dicembre 2022 il decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Lo schema di Codice approvato si compone di 229 articoli suddivisi nelle seguenti parti: titoli, capi e libri, che specificano:

- Libro I - Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

- Libro II - Dell’appalto che riguarda le seguenti parti:

a) Parte I - Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee

b) Parte II - Degli istituti e delle clausole comuni

c) Parte III - Dei soggetti a. Titolo I - Le stazioni appaltanti b. Titolo II - Gli operatori economici d) Parte IV - Delle procedure di scelta del contraente

e) Parte V - Dello svolgimento delle procedure a. Titolo I - Gli atti preparatori b. Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti c. Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte d. Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

i. Capo I - La commissione giudicatrice

ii. Capo II - I requisiti di ordine generale

iii. Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara

f) Titolo V - La selezione delle offerte a. Parte VI - Dell’esecuzione

b. Parte VII - Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari g) Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati h) Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari i) Titolo III - I contratti nel settore dei beni culturali j) Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo k) Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza; i contratti secretati l) Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile - Libro III - Dell’appalto nei settori speciali - Libro IV - Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni - Libro V - Del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie

A questo si aggiungono 35 allegati che renderanno auto esecutivo il Codice, mettendolo in ordine e sostituendo una massa enorme di atti attuativi presenti nella disciplina a vario titolo: allegati che andranno a cancellare i 57 annessi delle direttive europee, 25 allegati al codice del 2016, 17 linee guide dell’Anac e 15 regolamenti ancora vigenti.

Il nuovo codice degli appalti dopo l’approvazione in esame preliminare verrà trasmesso al Parlamento dove verrà esaminato dalle Commissioni competenti che formuleranno i pareri correttivi al Governo.

Il Consiglio dei Ministri dovrà poi approvare il Codice in esame definitivo, cosa che avverrà presumibilmente a inizio marzo.

Il Codice dovrebbe entrare in vigore non prima di fine marzo 2023.

Tra le novità principali e di maggior interesse di seguito segnaliamo i vari argomenti.

CONFLITTO

DI INTERESSI

Tra le novità dello schema di Decreto Legislativo va segnalato il nuovo art. 16, con questa norma, in particolare nei commi 2 e 3, si interviene sulla disciplina del conflitto di interessi, stabilendo che “la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflit-

pAG. 44 - ApINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2023

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to” di interessi “sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.

AppALTO INTEGRATO

Un’altra modifica significativa è quella in tema di appalto integrato, che viene reintrodotto nel Codice dei contratti pubblici con poche limitazioni. Infatti, il nuovo articolo 44 prevede che “negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato”. Viene disposta però l’esclusione dall’appalto integrato delle opere di manutenzione ordinaria, e la circostanza che la stazione appaltante o l’ente concedente debba motivare la scelta di ricorrere all’appalto integrato “con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto”. Nei casi di appalto integrato il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

NUOvE SOGLIE pER L’ACqUISTO DIRETTO DA pARTE DELLE STAZIONI AppALTANTI

Significativo per le imprese il nuovo articolo 62 che sostituisce il precedente articolo 37, limitando di fatto le centrali di committenza, che prevede: “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”, ossia euro 140.000, “e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a euro 500.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”. Si ricorda che le soglie attualmente in vigore sono, rispettivamente, di euro 40.000 per servizi e forniture e di euro 150.000 per quanto riguarda i lavori.

pROCEDURE

pER L’AFFIDAMENTO

Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento

dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria al momento fissate in 5 milioni e 382mila euro, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie, previa adeguata motivazione; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria al momento fissate in 215mila euro per tutte le stazioni appaltanti sub-centrali.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Per gli affidamenti di cui alle lettere c), d) ed e) sopracitate, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del cri-

pAG. 46 - ApINFORMA / Edilizia - numero 1
15
2023
-
gennaio

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso. Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

SUBAppALTO

Lo schema interviene anche in tema di subappalto, Nella nuova formulazione l’articolo 119, che di fatto sostituirà l’articolo 105 del Codice attuale, dopo aver definito il subappalto, ne amplia il perimetro, dando di fatto anche il via libera all’ulteriore subappalto, o subappalto a cascata. Infatti, viene previsto che “le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”

Il nuovo articolo 119 al comma 12 prevede inoltre che: “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”

La materia del subappalto è un argomento rispetto al quale, nel corso del tempo, si sono susseguite continue riforme, anche per conformarsi ed adeguarsi agli principi comunitari. Infatti l’Unione Europea ha ripetutamente chiesto al Governo Nazionale di rimuovere i limiti introdotti negli anni passati dalla propria legislazione in materia di subappalto.

REvISIONE

pREZZI

Con l’art. 60 dello schema di decreto approvato reintroduce definitivamente un meccanismo ordinario di revisione prezzi, infatti, il nuovo articolo 60 prevede che la revisione dei prezzi, che può

essere sia verso l’alto sia verso il basso, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore ad una percentuale ancora da definire (il Codice civile indicherebbe il 10 per cento dell’importo complessivo) e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.

Per rendere la nuova disciplina della revisione prezzi “auto esecutiva” ed il meccanismo progettato immediatamente operativo, si fa riferimento agli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definirà e si aggiornerà la metodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni.

Si rimette al Governo la scelta di stabilire, eventualmente, che l’ISTAT adotti il provvedimento in questione due volte all’anno e, dunque, una prima volta entro il 31 marzo.

Ultimo cruciale profilo per l’effettività del sistema è quello del finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla revisione che dovrà avvenire nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

DIGITALIZZAZIONE

La digitalizzazione diventa un obbiettivo primario del nuovo Governo per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto, infatti l’art. 19 prevede che “nell’assicurare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”.

Si definisce anche all’articolo 22 un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca data nazionale dei contratti pubblici (art. 23), nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’ANAC (art. 24), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25), nell’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti pure istituita presso l’Anac (art. 31), nel Bim per la progettazione, nelle aste elettroniche (art. 33), nei cataloghi elettronici (art. 34).

pAG. 47 - ApINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2023
(CS)

Portale regionale notifiche cantieri

in futuro, di programmare le attività di vigilanza in base alla stima del “rischio di cantiere” dei cantieri notificati.

obblIgAtorIo dAl 1° gennAIo 2023

Come comunicato su Apinforma n. 11 dello scorso 15 giugno e sulla circolare n. 484 del 19 dicembre 2022 dal 1° gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia sarà obbligatorio segnalare l’avvio dei lavori edili mediante notifica ex art. 99 del D.Lgs. 81/08 solo attraverso il Portale Regionale Cantieri raggiungibile al sito https://portalecantieri.regione.fvg.it/ login.

La “notifica ex art. 99” è una comunicazione obbligatoria per alcune tipologie di lavori edili, il cui mancato invio comporta una sanzione per il committente dei lavori.

Il Portale consentirà ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti di inviare contemporaneamente agli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, Prefettura e Cassa Edile) una notifica di avvio cantiere, di archiviarla in formato digitale o stamparla. L’accesso è possibile tramite SPID e presto verrà implementata anche la funzione di accesso tramite CIE e CNS. Il Portale, in base all’indirizzo del cantiere digitato, invia automaticamente agli Enti competenti per territorio la notifica; sono possibili anche gli aggiornamenti storicizzati della comunicazione in caso di modifiche, ad esempio delle imprese presenti.

Il Portale permetterà di creare una banca dati regionale dei cantieri a uso degli Enti di controllo, e,

Il Portale è già attivo in via sperimentale dal 15 giugno 2022 e fino ad ora poteva essere utilizzato alternativamente agli altri mezzi di invio (pec, posta). Dal 1° gennaio 2023, però, diventerà l’unico mezzo di trasmissione utilizzabile per i cantieri siti nel territorio della regione (DGR n. 766 del 27 maggio 2022). Grazie ai feedback dei cittadini e professionisti che lo hanno utilizzato fino ad oggi sono state migliorate alcune funzioni (ad es. possibilità di invio anche alle mail delle imprese esecutrici, identificazione dei condomini come committenti, etc.).

Le modalità di accesso al Portale, di inserimento delle informazioni e le principali funzioni dello stesso sono illustrate nei video accessibili dai seguenti link predisposti da INSIEL:

- A cosa serve e a chi è rivolto il portale: https:// vimeo.com/716808240/84a266a28f

- Funzionalità del Portale Cantieri FVG (PO. CA.): https://vimeo.com/716813107/bae000db61

- Approfondimento sulla gestione delle pratiche: https://vimeo.com/717415977/9c15cc219f

- Approfondimento sui feedback del sistema: https://vimeo.com/717416022/ba61210c05

- Webinar di presentazione Portale https://vimeo.com/720624262/8cf8d1c8f5

Per supporto telefonico in caso di malfunzionamento sono attivi il numero verde 800 098 788 e per le chiamate da cellulare o dall’estero il numero 040 06 49 013.

L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per ulteriori chiarimenti. (CS)

pAG. 48 - ApINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2023
Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma La
tua
Non affidarla al caso ufficio@scriptamanent.sm 0432 505900 @
comunicazione è parte essenziale della
azienda.

Corsi completamente

biettivo di aggiornare le competenze professionali; la durata dei corsi è definita dal finanziamento, i corsi si terranno presso la nostra sede a Udine in Viale Ungheria n. 28, in orario diurno. Indicativamente gli incontri avranno la durata di 4 ore con frequenza settimanale; i formatori saranno professionisti esperti con consolidata esperienza e con i quali collaboriamo abitualmente. Agli iscritti è richiesto l’obbligo di frequenza ad almeno il 70% della durata del corso.

Attraverso i nuovi finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 e del PNRR, possiamo proporre una serie di corsi COMPLETAMENTE GRATUITI rivolti a tutte le persone maggiorenni residenti o domiciliate in FVG. Le attività rientrano nel Programma regionale Piazza GOL che permette di realizzare corsi rivolti a occupati e disoccupati. In qualità di Ente formativo accreditato dalla Regione FVG possiamo formare delle classi composte da persone occupate: imprenditori, lavoratori dipendenti e liberi professionisti. Si tratta di corsi di breve o media durata che hanno l’o-

In allegato proponiamo i corsi che attiveremo non appena raggiungeremo l’adesione, per ogni singolo corso, di n. 8-10 iscritti.

Le imprese interessate possono restituirci a mezzo email la scheda allegata; sarà nostra cura contattarVi per aggiornarVi in merito ai programmi di dettaglio e ai calendari.

Per ulteriori informazioni la dott.ssa Emanuela De Faccio è contattabile allo 0432.507377 - formazione@confapifvg.it.

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del fondo SoCIAle euroPeo PluS fSe+ 2021/2027 e del Pnrr
(EDF) fInAnzIAMentI
finanziati Operazione cofinanziata:  - dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.  - dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
pAG. 51 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023 CORSI COMpLETAMENTE FINANZIATI Impresa ________________________________________________________________ Tel. ___________________________________ Referente ____________________________________ Indirizzo e-mail ____________________________________________________ TITOLO CORSO DURATA pARTECIpANTI COGNOME E NOME COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE A 2 60 ORE COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE B 1 40 ORE COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE B 2 40 ORE TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 40 ORE GESTIRE UN TEAM DI LAVORO 24 ORE COMPETENZE RELAZIONALI PER IL MONDO DEL LAVORO 32 ORE GESTIONE OPERATIVA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 24 ORE TECNICHE DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 20 ORE TECNICHE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE - LIVELLO AVANZATO 76 ORE TECNICHE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE - LIVELLO BASE 80 ORE
- dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) finanziato dal Programma Regionale.  - dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
Operazione cofinanziata:
- Manifestazione di interesseda restituire a CONFAPI FVG – formazione@confapifvg.it

Divieti di circolazione dei veicoli industriali

dell’anticipazione di 4 ore dalla fine del divieto per i trasporti di merci o unità di carico dirette all’estero.

LE pRINCIpALI CONFERME. LE ESENZIONI DI vEICOLI

Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero (art. 3), per cui:

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 10/ AdT del 10 gennaio 2023 per rammentare che con decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori da centri abitati per l’anno 2023. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2023 non contiene sostanziali novità rispetto a quello dell’anno precedente. Le si evidenziano nel testo che segue unitamente alle principali conferme e al dettaglio dei giorni di divieto.

LE NOvITà

Sono state rimodulate le agevolazioni sui posticipi e anticipi dei divieti, rispettivamente, da e per la Sicilia, al solo scopo di distinguerle dalle agevolazioni per il trasporto intermodale (art. 5).

Nelle categorie di veicoli esentate dal divieto sono sdoppiate con alcune precisazioni le operazioni attinenti alla raccolta di rifiuti urbani (art. 7, co. 2).

Nelle tipologie delle merci esentate dal divieto sono introdotti gli alveari soggetti a nomadismo e il miele non in vaso (art. 8, commi 1 e 2).

Sempre nella tipologia di merci esentate dal divieto è stata introdotta una franchigia del 10% di massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione di alimenti trasportati contestualmente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP (art. 8, co. 1).

Sono eliminati i riferimenti all’emergenza epidemiologica Covid 19.

È stato inserito il terminal intermodale di Pordenone fra quelli che hanno titolo a beneficiare

- per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; in presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore si applica dal termine del periodo di riposo.

- per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’art. 2 è anticipato di 2 ore.

Sono confermate anche le agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia, articoli 4 e 5).

I posticipi di inizio divieto per l’estero e per le grandi isole si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno del divieto (art. 1, co. 4).

Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6, co. 1), la misura si applica ai veicoli diretti: - agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 e, cioè: Bari, Bologna, Catania, Cervignano del Friuli (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona; - ai terminal intermodali collocati in posizione strategica e, cioè: Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento - Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE). Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali

pAG. 52 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023
PubblICAto Il CAlendArIo Per Il 2023

strada - mare (art. 6, co. 2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il c.d. marebonus (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2007).

Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali con merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art. 6, co. 3). Per i veicoli impegnati in trasporti combinati strada/mare e strada/rotaia, l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2001, fra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto fissata in 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco (art. 6, co. 6).

Il calendario dei divieti non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6, co. 7).

I trattori stradali isolati di massa superiore a 7,5 t privi di semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale sono esentati dal divieto solamente per fare rientro in sede; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6, co. 5).

Per le categorie di veicoli esenti individuate dall’art. 7 del d.m. 13 dicembre 2022 il co. 3 conferma l’applicazione delle esenzioni anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie indicate (ad es. autocisterne adibite al trasporto di latte fresco, autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione, autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo), anche se circolano scarichi. Per le autocisterne adibite al trasporto di liquidi ad uso domestico o alimentare, anche per animali, è obbligatoria l’apposizione di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,2 m fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro dei veicoli.

Inoltre, sono esentati (art. 7, co. 8):

- i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, pur-

ché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; - i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa; - i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA, nonché quelli per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

LE pRINCIpALI CONFERME.

LE ESENZIONI

DI TIpOLOGIE DI MERCI

L’art. 8 del d.m. 13 dicembre 2022 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto, i cui veicoli, perciò, sono esentati anche se circolano scarichi. Vi rientrano i prodotti alimentari deperibili in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Come anticipato, all’interno di questa norma, la nuova lett. h) del co. 1 prevede ora la possibilità di trasportare, insieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche prodotti complementari alla somministrazione alimentare, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.

Per i veicoli trasportanti merci in regime ATP, prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento, sottoprodotti della macellazione di animali, prodotti complementari alla somministrazione alimentare nonché pulcini di allevamento, animali vivi destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero, animali destinati a gareggiare nell’arco delle 48 e, come detto, api per nomadismo è fatto obbligo di essere muniti di cartelli indicatori di caratteristiche identiche a quelle sopra riportate.

DEROGhE pREFETTIZIE

Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie

pAG. 53 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023

alla circolazione in deroga (articoli 9-11), l’art. 9 del d.m. 13 dicembre 2022 individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate. Vi figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo, quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti, il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo.

In presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9 e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche, è sempre opportuno che le imprese evidenzino nell’istanza di rilascio - rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 giorni - le informazioni dettagliatamente richieste dall’art. 10. A tale proposito, si richiama come il Ministero dell’interno si è pronunciato favorevolmente alla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.

DIvIETI AGGIUNTIvI

I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR interesseranno quelli delle classi 1 (materie e oggetti esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) nelle seguenti giornate: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 20 maggio al 3 settembre 2023 (art. 12). Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo, interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa complessiva inferiore a 7,5 t. Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci

pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore a 7,5 t nelle seguenti fattispecie:

- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, all. A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, all. A dell’ADR. Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 t è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.

IL CALENDARIO

DEI DIvIETI 2023

Nel rinviare alla lettura del sottostante calendario per il dettaglio delle singole giornate di divieti, si segnala la conferma dei divieti nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle 09.00 alle 22.00, e nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07.00 alle 22.00. Nel periodo di Pasqua (da venerdì 7 aprile a martedì 11 aprile), il divieto è, invece, cosi strutturato: - venerdì 7 aprile, dalle 14.00 alle 22.00; - sabato 8 aprile, dalle 09.00 alle 16.00; - domenica 9 aprile, dalle 09 alle 22.00; - lunedì 10 aprile, dalle 09.00 alle 22.00; - martedì 11 aprile, dalle 09.00 alle 14.00.

Nel periodo estivo si ha la presenza di divieti per quattro venerdì consecutivi, dalle 16.00 alle 22.00, a partire dal 21 luglio fino all’11 agosto.

Copia del decreto in commento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

pAG. 54 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023
MESE GIORNO INIZIO DIvIETO FINE DIvIETO GENNAIO 1 domenica 09.00 22.00 6 venerdì 09.00 22.00 8 domenica 09.00 22.00 15 domenica 09.00 22.00 22 domenica 09.00 22.00 29 domenica 09.00 22.00
(AdT)

MESE

GIORNO

INIZIO DIvIETO FINE DIvIETO

FEBBRAIO

5 domenica 09.00 22.00 12 domenica 09.00 22.00 19 domenica 09.00 22.00 26 domenica 09.00 22.00

MARZO

5 domenica 09.00 22.00 12 domenica 09.00 22.00 19 domenica 09.00 22.00 26 domenica 09.00 22.00

ApRILE

2 domenica 09.00 22.00 7 venerdì 14.00 22.00 8 sabato 09.00 22.00 9 domenica 09.00 22.00 10 lunedì 09.00 22.00 11 martedì 09.00 14.00 16 domenica 09.00 22.00 23 domenica 09.00 22.00 25 martedì 09.00 22.00 30 domenica 09.00 22.00

MAGGIO

1 lunedì 09.00 22.00 7 domenica 09.00 22.00 14 domenica 09.00 22.00 21 domenica 09.00 22.00 28 domenica 09.00 22.00

GIUGNO

2 venerdì 07.00 22.00 4 domenica 07.00 22.00 11 domenica 07.00 22.00 18 domenica 07.00 22.00 25 domenica 07.00 22.00

LUGLIO

1 sabato 08.00 16.00 2 domenica 07.00 22.00 8 sabato 08.00 16.00 9 domenica 07.00 22.00 15 sabato 08.00 16.00 16 domenica 07.00 22.00 21 venerdì 16.00 22.00 22 sabato 08.00 16.00 23 domenica 07.00 22.00 28 venerdì 16.00 22.00 29 sabato 08.00 16.00 30 domenica 07.00 22.00

pAG. 55 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023

MESE GIORNO INIZIO DIvIETO FINE DIvIETO

AGOSTO

SETTEMBRE

4 venerdì 16.00 22.00 5 sabato 08.00 22.00 6 domenica 07.00 22.00 11 venerdì 16.00 22.00 12 sabato 08.00 22.00 13 domenica 07.00 22.00 15 martedì 07.00 22.00 19 sabato 08.00 16.00 20 domenica 07.00 22.00 26 sabato 08.00 16.00 30 domenica 07.00 22.00

3 domenica 07.00 22.00 10 domenica 07.00 22.00 17 domenica 07.00 22.00 24 domenica 07.00 22.00

OTTOBRE

NOvEMBRE

1 domenica 09.00 22.00 8 domenica 09.00 22.00 15 domenica 09.00 22.00 22 domenica 09.00 22.00 29 domenica 09.00 22.00

1 domenica 09.00 22.00 5 domenica 09.00 22.00 12 domenica 09.00 22.00 19 domenica 09.00 22.00 26 domenica 09.00 22.00

DICEMBRE

3 domenica 09.00 22.00 8 venerdì 09.00 22.00 10 domenica 09.00 22.00 17 domenica 09.00 22.00 24 domenica 09.00 22.00 25 lunedì 09.00 22.00 26 martedì 09.00 22.00 31 domenica 09.00 22.00

pAG. 56 - ApINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2023

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