Apinforma 7/2023

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LAVORO EDILIZIA SICUREZZA E AMBIENTE FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE EXPORT MARKETING IN PRIMO PIANO L’ACQUA NEL CICLO PRODUTTIVO APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 7 15 aprile 2023

ECCEZIONALI ANC HE NEL PESARE

• Fornitura sistemi di pesatura conformi alle agevolazioni previste da Industria 4.0, completi di relazione tecnica.

• Assistenza, installazione e manutenzione di bilance, pese a ponte, linee di etichettatura e peso-prezzatura.

• Verifiche periodiche di Legge con il Laboratorio Metrologico Accreditato.

• Consulenza metrologica, controlli e tarature con pesi certificati LAT in riferimento ai sistemi di qualità

+39 0 432 69085 3

Pasian
T.
info@societabilanciai.it www.societabilanciai.it
di Prato (Udine)
L’acqua nel ciclo produttivo Assistenza fiscale per il mod. 730/2023 Presentazione al CAF del modello 730 Il decreto su energia fisco e salute Mancata iscrizione al VIES Crediti d’imposta per i rincari dell’energia La rateizzazione delle bollette Organo di controllo srl e cooperative Inail. Incentivi alle imprese Avviso pubblico ISI Inail 2021. Nuovi aggiornamenti Fondo Gorizia Contributi per il conseguimento della CQC Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2023 Energy Manager Trasporto rifiuti SOA: rinnovo per la Co.S.Metal Approvato il nuovo Codice dei contratti (prima parte) 8 12 13 19 24 26 27 28 29 35 36 38 40 41 43 44 46
notIzIArIo dell’ASSoCIAzIone PICCole e MedIe InduStrIe APINFORMA numero 7 15 aprile 2023 NEWS SULL’ASSOCIAZIONE LAVORO SICUREZZA E AMBIENTE EDILIZIA FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Sommario

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ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia

Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Business News Concorso di idee “La montagna diventa casa” Autotrasporto. Autoarticolati di 18.75 m 51 54 55

L’acqua nel ciclo produttivo

in ambito industriale da parte delle Imprese nostre associate.

Per avere un quadro dei settori maggiormente idro-esigenti e raccogliere alcuni dati riguardanti il settore produttivo (manifatturiero, delle costruzioni, dei trasporti, ecc.) abbiamo inviato alle imprese associate un questionario con riferimento al solo uso industriale, escludendo quindi l’uso personale dell’acqua per bagni, docce, riscaldamento e simili.

PREMESSA

Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa od estrema. Le conseguenze sono ormai visibili a tutti e sollevano preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico.

Anche per questo, lo scorso marzo Rai 3 Fvg ci ha richiesto una panoramica sull’utilizzo dell’acqua

Nel questionario sono state poste le seguenti domande:

1. Qual è il vostro settore di appartenenza?

2. La Vostra attività produttiva utilizza l’acqua?

3. Se sì, per quale finalità?

4. È previsto un sistema di riutilizzo/recupero?

5. L’impresa è dotata di un impianto di depurazione dell’acqua proprio, comune o consortile? Di seguito si riportano gli esiti della rilevazione.

I settori maggiormente rappresentati sono stati quelli della meccanica (39% delle risposte pervenute), del legno (16%) e dei trasporti (9%).

PAG. 8 - APINFORMA / News sull’Associazione - numero 7 - 15 aprile 2023
IndAgIne Sull’utIlIzzo dellA rISorSA IdrICA dA PArte delle PICCole e MedIe InduStrIe del frIulI venezIA gIulIA
1. QUAL è IL VOSTRO SETTORE DI APPARTENENzA?

2. LA VOSTRA ATTIVITà PRODUTTIVA UTILIzzA L’ACQUA?

Il 57,1% delle Imprese partecipanti all’indagine ha risposto di sì, il 42,9% invece ha dichiarato di non utilizzarla nel ciclo produttivo.

3. SE Sì, PER QUALE FINALITà? (POSSIbILI PIù RISPOSTE)

Tra le Imprese che hanno affermato di utilizzare l’acqua nel ciclo produttivo, più della metà (62,5%) impiega la risorsa idrica per le operazioni di lavaggio. In seconda battuta, a parimerito (entrambe con il 40,6%) le attività di raffreddamento e produzione. Più di un quarto delle Imprese (28,1%) utilizza l’acqua per le attività di taglio, mentre il 9,4% la impiega come additivo.

4. è PREVISTO UN SISTEMA DI RIUTILIzzO/RECUPERO?

Il 65,5% delle imprese ha dichiarato di non possedere un sistema del genere, mentre il 34,5% ha risposto affermativamente.

PAG. 9 - APINFORMA / News sull’Associazione - numero 7 - 15 aprile 2023

5. L’IMPRESA è DOTATA DI UN IMPIANTO DI DEPURAzIONE DELL’ACQUA PROPRIO, COMUNE O CONSORTILE?

Un quarto delle imprese (25%) ha risposto affermativamente, mentre il 75% ha dichiarato di non essere dotata di un impianto di depurazione.

CONSIDERAzIONI CONCLUSIVE

Nel complesso dall’indagine emerge una buona sensibilità da parte delle industrie associate sul tema della risorsa idrica. Le imprese paiono assolvere ai propri compiti di recupero, riutilizzo dell’acqua, come pure di utilizzo degli impianti di depurazione. Questo impegno deve, però, essere

affiancato e sostenuto anche da quello delle istituzioni, specialmente sotto il profilo normativo e di collaborazione con il settore produttivo, per i comuni fini della preservazione e valorizzazione dell’acqua come bene comune.

Udine, 19 aprile 2023

PAG. 10 - APINFORMA / News sull’Associazione - numero 7 - 15 aprile 2023

Assistenza fiscale per il mod. 730/2023

le imposte dovute (saldi e acconti), alle scadenze previste dalla legge, con trattenute sulle retribuzioni senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti.

È consentito accedere al modello 730 anche da parte dei contribuenti privi di un datore di lavoro, a patto che i propri redditi risultino tra quelli dichiarabili con la dichiarazione semplificata, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad effettuare il rimborso.

Presso l’Associazione è operativo il Centro di Assistenza Fiscale CAF, utilizzabile dai lavoratori dipendenti e pensionati, per la compilazione, l’assistenza, la trasmissione o conferma del modello 730/2023.

La presentazione del 730 può essere eseguita fino al 30 settembre 2023.

L’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il modello pre-compilato al quale è possibile accedere anche per il tramite del nostro CAF previa compilazione di apposita delega.

Come per gli anni passati il modello pre-compilato acquisito dal CAF, potrà essere confermato dal contribuente, qualora lo stesso sia completo, oppure integrato con eventuali dati mancanti.

Il Centro oltre a raccogliere le dichiarazioni, sarà a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello.

Il servizio è aperto a tutti gli interessati a questo modello dichiarativo, come ad esempio dipendenti, pensionati e collaboratori.

Il modello 730 permette il recupero di eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti dell’Erario, direttamente in busta paga oppure di pagare

Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone, presso l’Associazione al numero telefonico 0432/507377.

Il prezzo del servizio di assistenza fiscale è così determinato:

MODELLO 730/2023:

- € 30,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria;

- € 60,00 per modifica del modello pre-compilato dall’amministrazione finanziaria congiunto;

- € 60,00 per inserimento di un nuovo contribuente;

- € 90,00 per inserimento di una nuova dichiarazione congiunta;

- per elaborazioni massive il prezzo potrà essere concordato preventivamente con l’Associazione.

I prezzi sono comprensivi di Iva.

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
Su
(Pz) oPerAtIvo Il ServIzIo
APPuntAMento fIno A SetteMbre

Presentazione al CAF del modello 730

soggetti deceduti nel 2022 oppure nel 2023 ma entro il 30 settembre 2023.

lA doCuMentAzIone dA PreSentAre

Per lA dIChIArAzIone SeMPlIfICAtA

PREMESSA

Con il modello 730 i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati, possono dichiarare i propri redditi con una procedura che consente di ottenere i rimborsi oppure effettuare i versamenti delle somme a debito direttamente in busta paga. Possono presentare il modello 730 i soggetti che nel 2022 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Possono utilizzarlo anche i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, in questi casi sarà l’amministrazione finanziaria ad eseguire il rimborso.

Il 730 può essere presentato anche dagli eredi dei

I contribuenti possono scaricarsi dal sito delle Entrate il proprio modello 730 precompilato telematicamente, procedendo alla conferma dei dati in esso indicati oppure modificandoli.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un CAF al quale è necessario rilasciare apposita delega affinché provveda allo scarico del modello precompilato o, alternativamente alla trasmissione autonoma del modello. Resta impregiudicata la possibilità, anche nei casi di ricorso al CAF, di confermare il modello predisposto dall’amministrazione, qualora lo stesso sia completo, oppure procedere alla sua integrazione qualora incompleto.

I TERMINI DI PRESENTAzIONE

Il termine ultimo di presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2023.

In base alla data in cui il contribuente presenta al CAF la documentazione per il 730, sono previsti termini differenziati di trasmissione del modello all’amministrazione finanziaria.

Entro il 31 maggio entro il 15 giugno

dal 1° giugno al 20 giugno entro il 29 giugno

dal 21 giugno al 15 luglio entro il 23 luglio

dal 16 luglio al 31 agosto entro il 15 settembre

dal 1° settembre al 30 settembre entro il 30 settembre

L’invio scaglionato delle dichiarazioni determinerà una tempistica differenziata per gli addebiti e accrediti risultanti dalle operazioni di conguaglio. Il conguaglio, infatti, deve essere eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione. Alla luce della tempistica sopra indicata i contribuenti con posizioni a debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria potranno scegliere di spedire la dichiarazione a settembre posticipando conseguentemente, senza sanzioni, il momento di versamento delle imposte a ottobre.

Per i soggetti autorizzati a presentare il 730 la scelta della sua presentazione risulta conveniente anche rispetto alla presentazione del modello REDDITI che rimane vincolato alle ordinarie scadenze di versamento di giugno. Al contrario, i soggetti con posizioni a credito avranno convenienza ad anticipare il momento di presentazione del modello 730 per avere il rimborso il prima possibile.

I REDDITI INTERESSATI AL MODELLO

Con il modello 730 possono essere dichiarati i seguenti redditi:

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
DATA DI PRESENTAzIONE DOCUMENTAzIONE AL CAF TERMINE ULTIMO DI INVIO 730 ALLE ENTRATE

- di lavoro dipendente e assimilato;

- di terreni e fabbricati;

- di capitale;

- di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

- redditi occasionali derivanti da attività commerciali;

- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;

- alcuni redditi diversi;

- alcuni redditi assoggettati a tassazione separata.

SOGGETTI

ChE POSSONO UTILIzzARE

IL MODELLO

Per il modello 730, affinché il rimborso sia effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, è richiesto che il rapporto di lavoro sia in vigore. Nei casi in cui manchi il sostituto d’imposta ma i redditi ricadano tra quelli dichiarabili tramite il modello 730, il conguaglio a credito sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Qualora non sia possibile utilizzare il modello 730, ad esempio in presenza di redditi d’impresa, si dovrà presentare il modello REDDITI 2023.

Il modello 730 può essere presentato, oltre che da pensionati e lavoratori dipendenti, anche da:

- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;

- soci di cooperative di produzione e lavoro;

- sacerdoti della chiesa cattolica;

- giudici costituzionali, parlamentari nonché titolari di cariche pubbliche ed elettive;

- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

- lavoratori con contratto a tempo determinato se il rapporto di lavoro dura almeno dalla data di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

- soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti nel 2022 o entro il 30 settembre 2023;

- personale della scuola con contratto a tempo determinato se questo dura almeno da settembre 2022 a giugno 2023;

- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione Irap, Iva e 770.

ChI NON PUò UTILIzzARE IL MODELLO

Non possono utilizzare il modello 730 e conseguentemente devono presentare il modello REDDITI, i contribuenti che per il 2022 devono dichiarare:

- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

- redditi di lavoro autonomo per i quali è stata richiesta la partita Iva;

- redditi diversi non compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730, quali quelli derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende o dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende;

- redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti di cui al D.L. n. 66/2014;

- indennità dei giudici onorari di pace e vice procuratori;

- i soggetti che devono presentare un’altra dichiarazione, come ad esempio Iva, Irap o il modello 770;

- i soggetti non residenti in Italia nel 2022 e/o nel 2023;

- i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente erogati da soggetti non sostituti d’imposta, come ad esempio i collaboratori familiari;

- i soggetti che nel 2022 hanno percepito redditi derivanti da TRUST;

- i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli indicati al rigo G4;

- i soggetti che nel 2022 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;

- i soggetti che nel 2022 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

- i soggetti che hanno destinato nel 2022 a locazione breve più di 4 immobili;

- i soggetti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.

A ChI SI PRESENTA

Al contribuente è riconosciuta la facoltà di gestire in autonomia la propria dichiarazione, infatti, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti il proprio modello 730/2023 precompilato. In questi casi l’accesso avviene nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate alla quale è possibile accedere, a partire dal 30 aprile 2023, tramite:

- Carta Nazionale dei Servizi, inserendo la carta nel lettore e registrandosi, il sistema fornisce PIN e password di accesso a Fisconline;

- Sistema pubblico di identità digitale (SPID) in questi casi è richiesta l’abilitazione ad Aruba,

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it o Namirial;

- Carta di identità digitale CIE.

Qualora non si voglia gestire autonomamente la dichiarazione, il modello può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se questi presta l’assistenza diretta, oppure ad un CAF.

Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi possono presentare il modello 730 direttamente all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta.

Il 730 può inoltre essere presentato a un professionista abilitato.

Ricordiamo che i sostituti d’imposta, anche se non prestano l’assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730.

LE NOVITà

DEL 730/2023

Le principali novità previste dal 730 di quest’anno sono:

- la modifica del prospetto “Familiari a carico” a seguito dell’introduzione dell’assegno unico per figli a carico fino a 21 anni;

- la rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavori dipendente, pensione e per redditi diversi;

- la modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote Irpef;

- la modifica alla disciplina relativa ai controlli sulla dichiarazione precompilata;

- la detrazione per canoni di locazione per giovani fino a 31 anni alla presenza di specifici requisiti;

- la detrazione del 75% per le spese di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- l’introduzione del social bonus per le erogazioni liberali per gli Enti del Terzo Settore;

- l’introduzione del credito d’imposta per le erogazioni liberali alle ITS Academy;

- l’introduzione del credito d’imposta per bonifica ambientale;

- l’introduzione del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili;

- l’adozione del nuovo credito d’imposta per attività fisica adattata.

DOCUMENTAzIONE DA PRESENTARE

Nelle ipotesi in cui si intenda utilizzare un CAF è possibile presentare un modello 730/2023 pre-

compilato dal contribuente unitamente alla relativa documentazione giustificativa. È inoltre richiesta la consegna del modello 730-1, completo dei dati anagrafici, anche nei casi in cui non si desideri esprimere la destinazione dell’8 o del 5 per mille. Per agevolare le operazioni di raccolta della documentazione, è necessario preparare tutti i documenti riguardanti i redditi e gli oneri inerenti alla dichiarazione stessa, nonché le relative fotocopie. Le fotocopie vengono trattenute dal CAF, mentre gli originali sono restituiti ai contribuenti.

ELENCO DOCUMENTAzIONE DA PRESENTARE AL CAF

Al CAF deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia documento d’identità valido del dichiarante e del coniuge in caso di dichiarazione congiunta;

- dichiarazione dei redditi relativa al 2021 per compilare la delega di accesso alla precompilata;

- dati anagrafici aggiornati (indirizzo e numero di telefono). Se la residenza è variata indicare data di variazione;

- codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (è necessario fornire fotocopia del documento d’identità);

- notizie su coniuge e familiari a carico (reddito complessivo, grado di parentela);

- dati del datore di lavoro o del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio;

- dati relativi a terreni e fabbricati: è necessario presentare un documento da cui si possa desumere la rendita catastale (effettiva o presunta) attribuita al fabbricato, ad esempio:

a) foglio catastale aggiornato, visura catastale aggiornata ed eventuali comunicazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale per variazioni o attribuzioni di rendita;

b) dichiarazione Ici/Imu;

c) atti notarili riguardanti acquisti, vendite, donazioni;

d) dichiarazione di successione;

e) contratto di locazione immobili di proprietà o ricevute degli affitti;

f) contratto multiproprietà;

- CU 2023 attestante il reddito di lavoro dipendente, assimilato o di pensione relativo al 2022 (dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio se diverso dal datore di lavoro della CU);

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

- documentazione attestante il possesso di altri redditi:

a) cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, maternità e altre indennità erogate da Inps o altri Enti;

b) redditi da borse di studio o da stage;

c) redditi da assegni periodici percepiti dal coniuge (come da sentenza di separazione);

d) certificazione redditi da compensi, indennità, gettoni di presenza per cariche elettive;

e) certificazione redditi da lavoro occasionale;

f) redditi da utili;

g) certificazione riscatto premi assicurativi;

h) certificazioni INAIL relative a indennità per inabilità temporanea;

i) pensioni integrative corrisposte da Fondi Pensioni o Fondi di Previdenza Complementare;

l) pensioni estere;

- imposte e oneri rimborsati nel 2022 e già dedotti o detratti in anni precedenti;

- documentazione probatoria degli oneri deducibili o detraibili completi delle ricevute di pagamento riguardanti:

a) spese mediche (fatture di visite specialistiche, cure odontoiatriche ecc.);

b) scontrini “parlanti” acquisto medicinali da banco, per i dispositivi medici la documentazione attestante la marcatura CE, anche per occhiali e lenti con gli estremi della normativa di riferimento;

c) spese veterinarie;

d) spese mediche e paramediche di assistenza ai portatori di handicap;

e) ricevute o dichiarazioni di assicurazioni vita e/o infortuni pagate nel 2022;

f) contributi previdenziali volontari e obbligatori;

g) contributi previdenziali ed assistenziali per addetti servizi domestici e familiari;

h) contributi versati per il riscatto del corso di laurea proprio e dei familiari fiscalmente a carico;

i) certificazioni interessi passivi su mutui ipotecari rilasciate dalla banca;

l) copia del contratto di mutuo ipotecario e copia della compravendita;

m) spese per intermediazione immobiliare;

n) contratto di locazione relativo ad abitazione principale;

o) spese funebri;

p) tasse scolastiche relative alle Università e

alle scuole di istruzione secondaria superiore;

q) spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per la pratica di attività sportiva per ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni;

r) erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose, organizzazioni non governative (ONG) ecc.;

s) documentazione detrazione edilizia del 50% (copia comunicazione inizio lavori con ricevuta della raccomandata, bonifici bancari, fatture o dichiarazione dell’amministratore se trattasi di spese condominiali);

t) documentazione detrazione 65% per spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici già esistenti nonché del Superbonus del 110%;

u) spese per l’acquisto di mobili per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%;

v) spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;

z) premi assicurativi per rischio eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo;

- ricevute versamenti assegno corrisposto al coniuge, sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale del beneficiario;

- spese per canoni di locazione per studenti;

- fatture, bonifici, ricevuta trasmissione telematica alle Entrate relativi alle spese sostenute per beneficiare del credito d’imposta per videosorveglianza;

- documentazione riferita a crediti d’imposta di anni precedenti;

- deleghe di versamento Irpef per acconti.

Importante sottolineare che ai fini della compilazione della delega per lo scarico del 730 precompilato dell’Agenzia delle entrate, è necessario allegare sia un documento d’identità valido, sia i redditi e il dato del rigo differenza riferiti al periodo d’imposta 2021.

QUANDO IL 730

NON bASTA

Ci sono dei casi in cui oltre al modello 730, è necessario presentare anche dei quadri aggiuntivi del modello REDDITI PF nei modi e nei tempi previsti per quest’ultimo.

I casi interessati a questo adempimento riguardano:

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate nel corso

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

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del 2022, in questi casi si dovrà presentare il quadro RT del modello REDDITI 2023 PF;

- gli investimenti in attività finanziarie all’estero, in questi casi si dovrà presentare, in aggiunta al modello 730, il quadro RW del modello REDDITI 2023 PF, anche ai fini del versamento dell’Ivie e dell’Ivafe;

- l’incasso nel corso del 2022 di redditi di capitale di fonte estera, come ad esempio interessi, premi o altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96 o non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dagli intermediari;

- l’incasso di indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

- la rivalutazione del valore dei terreni nel corso del 2022;

- il noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

Negli ultimi quattro casi si dovrà presentare il quadro RM del modello REDDITI 2023 PF.

PERCETTORI AIUTI DI STATO

Tra gli obbligati a presentare il modello REDDITI 2023 PF in aggiunta al modello 730, vanno aggiunti i soggetti che devono compilare il prospetto degli Aiuti di Stato. Vi rientrano i produttori agricoli in regime di esonero o sotto la soglia dei 7.000 euro di volume d’affari, non tenuti alla presentazione del Mod. 770, Irap e Iva.

Questi contribuenti ordinariamente possono limitarsi a presentare il modello 730 ma se lo scorso anno sono stati destinatari di Aiuti di Stato o di contributi in regime “de minimis”, dovranno compilare anche il quadro RS del modello REDDITI 2023 PF o in alternativa compilare solo quest’ultimo modello in forma completa.

INVIO TELEMATICO

DEL MODELLO 730/4

Ricordiamo che la ricezione del modello 730/4 viene eseguita attraverso una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di scaricare i conguagli da operare, direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito i sostituti d’imposta dovevano comunicare con il modello CU le informazioni per la ricezione dei dati riguardanti l’assistenza fiscale prestata. In alternativa è possibile trasmettere telematicamente apposito modello qualora siano variati i dati comunicati nell’anno precedente.

PRESSO

LA VOSTRA ASSOCIAzIONE

IL SERVIzIO è GIà OPERATIVO

Si ricorda che presso l’Associazione è operativo il servizio del CAF per il ritiro e la compilazione del modello 730/2023, al quale è possibile rivolgersi per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo, previa presentazione di tutta la documentazione in originale e in fotocopia fissando un appuntamento o anticipando la documentazione via e-mail.

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
(Pz)

Il decreto su energia fisco e salute

CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA (ART. 4)

ConferMAtI I bonuS energetICI Per Il SeCondo trIMeStre Con

PerCentuAlI rIbASSAte

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 con misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento conferma i bonus energetici legati al caro bollette anche per il secondo trimestre 2023 con una riduzione però delle percentuali di contributo. Di seguito gli interventi più significativi contenuti nel decreto.

bONUS SOCIALE

ELETTRICO E GAS (ART. 1)

Confermato per il 2° trimestre 2023 il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas a favore di clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute. Le agevolazioni sono riconosciute sulla base del valore ISEE. Il comma 2 prevede che per il periodo che va da aprile a dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie sono riconosciute ai nuclei familiari con almeno 4 figli e con l’ISEE inferiore a 30.000 euro.

RIDUzIONE ALIQUOTA IVA E ONERI GENERALI PER GAS (ART. 2)

Confermato anche per il 2° trimestre 2023 la riduzione dell’aliquota Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali nel settore gas. Oltre all’azzeramento degli oneri generali di sistema viene confermata l’applicazione della componente negativa UG a vantaggio dei consumi di gas fino a 5.000 mc/anno limitatamente però al solo mese di aprile 2023 e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente da ARERA.

Confermati per il 2° trimestre 2023 i crediti d’imposta relativi ai consumi di energia con percentuali ridotte del 25% come di seguito indicato.

Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 20% per il 2° trimestre 2023.

Possono accedere a questo credito le imprese che:

- operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature);

- hanno consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).

Il credito d’imposta è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Imprese non gasivore

Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, anche per queste il credito d’imposta è pari al 20% per il 2° trimestre 2023. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del 1° trimestre 2023 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019.

Imprese energivore

Le imprese “energivore” sono quelle definite

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.

Il credito d’imposta è pari al 20% per il 2° trimestre 2023.

Imprese non energivore

Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 10% per il 2° trimestre 2023, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 1° trimestre 2023 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.

Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra considerando anche periodi precedenti.

I crediti di cui sopra potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 con possibilità di cessione degli stessi con un numero massimo di 3 compravendite, di cui una libera e due verso soggetti qualificati come banche ed intermediari.

DISPOSIzIONI IN MATERIA DI CONTRIbUTO DI SOLIDARIETà

PRODUTTORI DI ENERGIA (ART.

5)

Per i produttori di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas e relativi distributori sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito complessivo da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà. Per il 2023 inoltre viene stabilito che non concorrono alla determinazione della base imponibile gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4 lettera b) del TUIR nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve.

DEFINIzIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO (ART. 17)

La legge di bilancio 2023 ai commi da 179 a 185

ha previsto la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, dell’acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e degli atti di recupero.

Per tali definizioni gli importi dovuti devono essere versati entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica negli altri casi. In ogni caso è possibile rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il decreto in argomento modificando la precedente calendarizzazione apportando le modifiche indicate di seguito.

1. Estesa la definizione agevolata in acquiescenza con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, agli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2 gennaio - 15 febbraio 2023. La definizione va eseguita entro il 30 aprile 2023.

2. Per gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione definiti nel periodo 2 gennaio - 15 febbraio 2023, in acquiescenza ordinaria ex art. 15 del D. Lgs. 218/97, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, la possibilità di richiedere con un’apposita doman-

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2022 DICEMbRE 2022 1° TRIMESTRE 2023 2° TRIMESTRE 2023 Imprese energivore 25% 40% 40% 45% 20% Imprese non energivore 15% 30% 30% 35% 10% Imprese gasivore 25% 40% 40% 45% 20% Imprese non gasivore 25% 40% 40% 45% 20%
3° TRIMESTRE 2022
OTTObRE/NOVEMbRE

da, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. Si precisa che le rate ancora dovute vanno versate secondo le scadenze del piano rateale originario e le maggiori sanzioni versate non sono rimborsabili.

3. Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito che la definizione di cui al comma 179, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, è consentita anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dal 1° aprile 2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.

REGOLARIzzAzIONE OMESSI VERSAMENTI (ART. 18)

La regolarizzazione tramite versamento integrale della sola imposta degli omessi o insufficienti versamenti prevista dal comma 218 della legge di bilancio 2023 è consentita a condizione che, per gli importi scaduti al 1° gennaio 2023, non sia già intervenuta alla stessa data, la notifica della cartella di pagamento o l’atto di intimidazione. Questa modifica non pregiudica la possibilità di avvalersi di questa sanatoria per le notifiche di cartelle di pagamento successive al 1° gennaio 2023.

REGOLARIzzAzIONE ERRORI FORMALI

(ART. 19)

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, delle infrazioni e dell’inosservanza di obblighi e adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 il termine cui fare il pagamento viene prorogato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023. L’importo dovuto è pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferisce la violazione. Per quanto riguarda il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti dichiarazioni validamente presentate e riferite al periodo d’imposta 2021 e precedenti, il pagamento delle somme dovute (imposta, sanzione pari a 1/18 del minimo e interessi) può essere effettuato in 8 rate di pari importo.

Il termine del pagamento della prima rata viene spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 modificando conseguentemente la scadenza delle rate successive. La rateizzazione per il 2023 è prevista con cadenza mensile mentre quella per il 2024 è trimestrale, conseguentemente il piano di rateizzazione sarà: 31 ottobre 2023; 30 novembre 2023; 20 dicembre 2023; 31 marzo 2024; 30

giugno 2024; 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Viene inoltre precisato che la regolarizzazione con il ravvedimento speciale è riservata a quelle che possono essere sanate con il ravvedimento ordinario commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata.

Risultano conseguentemente escluse le violazioni rilevabili ex artt. 36-bis DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72 e gli omessi versamenti di imposte.

DEFINIzIONE AGEVOLATA

LITI PENDENTI

(ART. 20)

Con riferimento al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, prevista dai commi da 186 a 205 della legge di bilancio 2023, è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per presentare all’Agenzia delle entrate la relativa domanda e versare quanto dovuto in unica soluzione o la prima rata di massimo 20 se di importo superiore a 1.000 euro.

Il versamento delle prime tre rate deve essere effettuato entro il 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre per il 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, e 20 dicembre per gli anni successivi. La presentazione della domanda di definizione non sospende i giudizi a meno che non sia presentata apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in argomento. Il decreto in argomento proroga dal 10 luglio al 30 settembre 2023 il termine:

1. di sospensione del processo;

2. entro il quale il soggetto interessato deve depositare presso l’ufficio in cui pende il giudizio la domanda di definizione e copia dell’avvenuto versamento del dovuto.

Disposta la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l’accordo conciliativo ex art. 48 del D. Lgs. n. 546/92 la controversia pendente al 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate con il pagamento di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Questa possibilità viene ora riconosciuta anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata o alla conciliazione, è possibile rinunciare al ricorso pendente al 1° gennaio 2023 dinanzi alla Corte di

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

Cassazione avente ad oggetti atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIbILITà DEL REATO TRIbUTARIO (ART. 23)

Introdotte cause speciali di non punibilità per i seguenti reati tributari:

1. omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro;

2. omesso versamento di Iva per importo superiore a 250.000 euro per annualità;

3. indebita compensazione di crediti non spettanti di importo superiore a 50.000 euro.

I reati sopra indicati non saranno puniti quando le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste dalle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 e a

condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. A tal fine il contribuente deve dare immediata comunicazione all’autorità giudiziaria competente dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informare l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo di merito è sospeso dal momento dalla ricezione delle suddette comunicazioni e fino al momento in cui il Giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero, della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
(Pz)

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Mancata iscrizione al VIES

esclusivamente la concessione del regime di “non imponibilità”. Ne consegue che se il cessionario non comunica al cedente il numero di iscrizione al Vies, la fattura non può essere emessa in regime di non imponibilità ma dovrà riportare l’addebito dell’Iva del paese di partenza dei beni.

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 230 del 1° marzo 2023 ad una domanda di interpello ha fornito dei chiarimenti sulla portata del requisito dell’iscrizione al VIES negli scambi comunitari. La soluzione prospettata è conforme alla normativa interna e comunitaria ma evidenzia dei rischi di doppia imposizione prospettando una soluzione poco condivisibile.

Le cessioni comunitarie di beni per beneficiare del regime di non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/93 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- lo scambio deve intervenire tra due soggetti economici passivi;

- ci deve essere il trasferimento fisico dei beni da uno stato membro ad un altro;

- la transazione deve essere a titolo oneroso.

A queste tre condizioni la Direttiva Ue n. 2018/1910, recepita nel nostro ordinamento nel comma 2 – ter dell’art. 41 del decreto citato, ne ha aggiunte ulteriori due che sono:

- l’obbligo del cessionario di identificarsi nel Vies e di comunicare l’iscrizione al cedente;

- l’obbligo di inserire le cessioni nei modelli Intrastat, a meno che l’inosservanza non sia giustificata secondo modalità ritenute adeguate dalle autorità competenti.

Queste ulteriori due condizioni sono state adottate per una più efficace lotta alle frodi Iva in ambito comunitario. In questo modo sono diventati cinque i requisiti sostanziali perché gli ultimi due in precedenza erano considerati formali. La nozione di cessione e di acquisto comunitario però non è però stata modificata, mantenendo il collegamento esclusivamente al rispetto delle prime tre condizioni.

In questo modo le cessioni che rispettano i primi tre requisiti non pregiudicano il principio di tassazione nel paese di destinazione ma condizionano

Si può anche dire che il numero di partita Iva dimostra la qualifica di soggetto passivo, mentre l’iscrizione al Vies attesta l’affidabilità del soggetto cui viene riconosciuto il regime di non imponibilità. In definitiva le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non iscritti al Vies, stabiliti in altri stati comunitari, rimangono qualificate come cessioni comunitarie ma non possono beneficiare del regime di non imponibilità. Queste cessioni inoltre non possono rientrare nella disciplina delle vendite a distanza perché i cessionari non sono soggetti privati.

Passando ad analizzare la questione dal lato del cedente, titolare di partita Iva ma non iscritto al Vies, la fattura che riceve con l’addebito dell’imposta non può essere recuperata, né tramite la detrazione né con una richiesta di rimborso alle autorità fiscali del paese del cedente. Si tratta in ogni caso di un acquisto comunitario tassabile conseguentemente nel paese di destinazione dei beni. In pratica lo Stato del cessionario o di arrivo dei beni, mantiene il diritto a riscuotere l’Iva. Ciò perché come già segnalato le norme non interferiscono con la definizione di cessione e acquisto comunitario né con il principio di tassazione a destino negli scambi B2B.

Il cessionario soggetto passivo Iva non iscritto al Vies è così tenuto ad assolvere l’Iva sull’acquisto comunitario, anche nel caso in cui il cedente, avendo riscontrato l’assenza dell’iscrizione al Vies, abbia assoggettato l’operazione all’imposta nel paese di origine.

Alla luce di questo nuovo impianto normativo la risoluzione delle Entrate n. 42/2012 deve considerarsi superata, la stessa prevedeva che se un soggetto passivo Iva italiano non iscritto al Vies effettuava un acquisto da soggetto passivo comunitario, tale acquisto non configurava un’operazione comunitaria per cui l’Iva non era dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. L’operatore italiano non doveva quindi procedere all’integra-

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PoSSIbIle lA doPPIA IMPoSIzIone Con rIMedIo dA defInIre

zione della fattura del fornitore e alla doppia annotazione nel registro Iva acquisti e vendite. Con il nuovo chiarimento in caso di mancata iscrizione al Vies il cedente deve addebitare l’Iva in fattura e il cessionario deve procedere con il reverse charge ponendo in essere una doppia imposizione. Il rimedio alla doppia imposizione potrebbe essere trovato riconoscendo la possibilità di rettificare la tassazione all’origine attraverso l’emissione, da parte del fornitore, di una nota di variazione per recuperare dall’Erario l’imposta indebita e restituirla al cessionario. Si trattereb-

be di una procedura macchinosa che non tiene conto dei tempi e delle procedure esistenti attualmente negli scambi internazionali, caratterizzati da tempi certi e procedure chiare. È auspicabile che l’amministrazione finanziaria torni sull’argomento al fine di fornire gli opportuni chiarimenti in tempi rapidi e superare l’impasse che si può creare in questi casi con una doppia tassazione assolutamente contraria alle fondamentali regole dell’Iva.

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(Pz)

Crediti d’imposta per i rincari dell’energia

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie (cd cedenti) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

Con Provvedimento del 3 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la cessione dei crediti d’imposta previsti per i rincari dei prodotti energetici per il primo trimestre 2023, può effettuarsi con le modalità previste nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022. Ovviamente, tra i crediti in esame rientra anche quello per gli acquisti di gas naturale utilizzato come carburante per i mezzi di autotrasporto dalle imprese cd non gasivore (tra cui rientrano anche quelle di autotrasporto), per i quali la legge di bilancio 2023 (cfr. art. 1, commi da 5 a 9 della legge 197 del 29 dicembre 2022) ha fissato la misura nel 45% della spesa sostenuta nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 (si veda l’articolo pubblicato su questo stesso notiziario a pag. ***).

Ricordiamo inoltre che questa misura è stata confermata dal recentissimo decreto legge 34 del 30 marzo 2023, per gli acquisti di gas naturale effettuati nel secondo trimestre 2023, con una percentuale tuttavia più bassa pari al 20% degli acquisti effettuati nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2023.

Tornando alla possibilità di cessione del credito d’imposta relativo al primo trimestre di quest’anno, le condizioni da seguire sono le seguenti:

- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Dal 5 aprile al 18 dicembre 2023, il soggetto che appone il visto di conformità deve comunicare l’avvenuta cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” che, insieme alle istruzioni di compilazione e alle relative specifiche tecniche, sono state allegate al Provvedimento dell’Agenzia. Va detto che per le cessioni dei crediti d’imposta per gli acquisti di gas naturale effettuati dalle imprese non gasivore a partire dal 3° trimestre 2022 e fino al dicembre 2022 (codici tributo 6971, 6986 e 6996), la comunicazione all’Agenzia delle Entrate va fatta entro il 20 settembre 2023.

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
dI CeSSIone eSteSA
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2023

La rateizzazione delle bollette

AgevolAzIone AlternAtIvA

Al CredIto d’IMPoStA

Con il decreto interministeriale 3 marzo 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno stabilito le modalità con cui le imprese con utenze collocate in Italia possono richiedere la rateizzazione delle bollette relative ai consumi di energia elettrica e gas naturale per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 relativamente alla parte eccedente l’importo medio contabilizzato a parità di consumo tra il 01 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Tale misura è stata introdotta in alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel quarto trimestre 2022 che, come è noto, era stata prevista in particolare per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal DL Aiuti ter e per il mese di dicembre 2022 dall’articolo 1 del DL Aiuti quater.

Le imprese che intendano rateizzare la bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale devono presentare istanza al relativo fornitore entro 15 giorni dall’emissione della bolletta tramite posta elettronica certificata, ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate

dal fornitore; per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dal 11 aprile (data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale).

L’istanza deve essere inoltre corredata da una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato, nonché da una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta non rateizzabili (spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate) entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.

Una volta ricevuta l’istanza, il fornitore proporrà entro i successivi 30 giorni un piano di rateizzazione in cui saranno indicati gli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse, la ripartizione delle rate mensili (minimo 12 e massimo 36) e le relative date di scadenza; entro i successivi 10 giorni l’impresa dovrà esprimere la definitiva adesione previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato e dell’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

Nel caso in cui l’impresa non paghi due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dalla relativa scadenza, il piano di rateizzazione decadrà e sarà obbligatorio versare l’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

PAG. 27 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
(C)

Organo di controllo srl e cooperative

milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

L’Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA PNUD richiama l’attenzione sull’obbligo a carico delle società a responsabilità e delle cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019, di nominare l’organo di controllo o il revisore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2477 c.c. e dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Come è noto la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4

In base all’ultima proroga (art. 1-bis inserito con legge 147/2021 di conversione del D.L. 118/2021) le srl e le cooperative costituite al 16 marzo 2019 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell’art. 2477 c.c. entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

Si ricorda che se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, analogamente ai casi in cui anche una srl o una cooperativa costituita dopo il 16 marzo 2019 si venga a trovare nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportate.

PAG. 28 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
(C)
le rACCoMAndAzIonI dellA CCIAA Pn-ud

Inail. Incentivi alle imprese

l’AvvISo ISI 2022

Per InveStIMentI In MAterIA

dI SAlute e SICurezzA Sul lAvoro

PREMESSA

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2022 (di seguito Avviso; v., da ultimo, Apinforma n. 5/2023, p. 24 e la circolare associativa prot. n. 143/AdT del 13 aprile 2023), per riassumere i principali contenuti dello strumento, recante incentivi alle imprese per la realizzazione di

interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Avviso completo di ogni allegato è pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Esso ricalca nei contenuti e nelle procedure il precedente del 2021, ma con una maggiore dotazione finanziaria e, quindi, con una maggiore capacità contributiva. Lo stanziamento complessivo ammonta, infatti, a 333.365.189 euro, mentre nell’Avviso 2021 fu di 273.700.000 euro, sempre ripartiti su singoli Avvisi a base regionale. Al Friuli Venezia Giulia sono complessivamente destinati 5.266.992 euro rispetto ai 4.351.907 euro del 2021.

Il calendario delle scadenze della procedura informatica, ancora parziale, è pubblicato sul sito web dell’Inail ed è stato ripreso nel citato numero di Apinforma; lo si riporta nuovamente per comodità di consultazione.

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Scarico dei codici identificativi

Regole tecniche per l’inoltro della domanda in via telematica e data di apertura dello sportello informatico

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Caricamento della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi, pena la decadenza della domanda)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive scadenze. Si riportano di seguito i tratti salienti dell’Avviso, che, peraltro, poco differisce dai precedenti.

bENEFICIARI

Beneficiarie sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alle CCIAA. Per il solo Asse 2 di finanziamento (v. infra) sono beneficiari anche gli enti del terzo settore dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Ai fini dell’ammissibilità per tutte le imprese è mantenuta la soglia minima di 120 punti attribuibili ai progetti sulla base dei parametri fissati dagli allegati. Per i progetti realizzati in Friuli Venezia Giulia relativi agli Assi 1, 2, 3 alle sole imprese at-

2 maggio 2023

16 giugno 2023, ore 16.00

23 giugno 2023

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

In aggiornamento

tive nei settori ATECO 2007 C25 (fabbricazione di prodotti in metallo) e C31 (fabbricazione di mobili) è attribuito un bonus di 5 punti che va a concorrere al raggiungimento della soglia di 120 punti. Per il dettaglio dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, aventi per lo più un carattere formale, si rinvia alla lettura dell’art. 7 dell’Avviso.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIbUzIONE

Sono agevolabili le seguenti tipologie di progetto articolate in 5 Assi di contribuzione:

1. Asse 1, progetti di investimento (all. 1.1. all’Avviso) e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 1.2. all’Avviso);

2. Asse 2, progetti per la riduzione del rischio

PAG. 29 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
CALENDARIO SCADENzE AVVISO ISI INAIL 2022

da movimentazione manuale di carichi (all. 2 all’Avviso);

3. Asse 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3 all’Avviso);

4. Asse 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (alcuni comparti commerciali dell’agroalimentare e della ristorazione - all. 4 all’Avviso):

5. Asse 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola (all. 5 all’Avviso).

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante dell’Avviso. Di seguito si terrà conto dei soli progetti dall’Asse 1 all’Asse 4.

SPESE AMMISSIbILI E NON AMMISSIbILI

Sono ammesse a beneficio (v. art. 9) le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come indicato negli allegati dell’Avviso. Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ ente richiedente i cui lavoratori o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda on line ai sensi dell’art. 13, a cui si rinvia per i dettagli. L’art. 10 riporta l’elenco delle spese non ammissibili, al cui dettaglio si rinvia. Fra queste qui si ricordano i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto (terrestre, marittimo e aereo), salvo che non ricadano nel campo di applicazione della c.d. Direttiva macchine ex decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, i ponteggi fissi.

AGEVOLAzIONE

E DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI AIUTI

L’agevolazione consiste sempre nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis”, calcolato sulle spese ammissibili al netto dell’IVA, nella misura del 65%, come sotto specificato:

a) Assi 1, 2, 3, entro un massimo di 130.000 euro e un minimo di 5.000 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Asse 1.2 non è posto alcun limite minimo di finanziamento;

b) Asse 4, fino a un massimo di 50.000 euro e un minimo di 2.000 euro.

I contributi di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo “de minimis”, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli aiuti derivanti di interventi pubblici di garanzia del credito.

MODALITà E TEMPISTIChE DI PRESENTAzIONE DELLA DOMANDA

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo in una sola Regione o Provincia autonoma, per una sola tipologia di progetto fra quelle indicate e per una sola attività produttiva. Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda (v. infra), da effettuarsi nei tempi e con le specifiche modalità indicate agli articoli 12, 13 e 14 dell’Avviso, alla cui attenta lettura si rinvia;

2. invio della domanda on line da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dal citato art. 14;

3. conferma della domanda on line tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento, da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27.

La presentazione delle domande e le successive procedure fino all’erogazione del contributo sono piuttosto complesse e impegnative. Sul sito web dell’Inail (www.inail.it), nella sezione “Accedi ai Servizi Online”, le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in ogni sua fase, sono quelle pubblicate sul portale dell’Inail, di cui si è detto.

PUbbLICAzIONE DEGLI ELENChI CRONOLOGICI

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande on line sul citato sito web dell’Inail verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono classificate come segue:

- domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento sino alla capienza della dotazione finanziaria e da confermare da parte dell’impresa;

- domande provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

PAG. 30 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

La loro pubblicazione sul sito web dell’Inail costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

L’orario di registrazione delle domande, inviate con le cennate modalità, determina l’ordine di compilazione dei suddetti elenchi e con esso la priorità nella concessione del contributo in base alle risorse finanziarie disponibili (c.d. sistema del click day). Assieme alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori l’Inail darà comunicazione della data della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Le imprese collocate in posizione finanziariamente utile dovranno convalidarla mediante la trasmissione del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione complementare, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco provvisorio ed entro un termine che sarà reso noto, comunque, non inferiore a 30 giorni. La mancata o incompleta trasmissione di detta comunicazione comporterà la decadenza della domanda.

A conclusione di questa fase, c.d. pre-istruttoria, l’Inail procederà alla pubblicazione, sul proprio sito web, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, nei quali le domande saranno identificate come segue:

- collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento;

- decadute per mancato invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27;

- subentrate (ripescate), in virtù delle precedenti esclusioni, in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento e che dovranno essere convalidate tramite l’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a complemento;

- risultate definitivamente non ammissibili a contributo per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile.

Le imprese subentrate dovranno provvedere all’invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a perfezionamento e complemento della stessa, con le tempistiche e le modalità indicate nei citati articoli 18 e 27 dell’Avviso. Le imprese subentrate che non avranno provveduto a inviare il modulo di domanda e la documentazione a complemento vedranno decadere la propria domanda.

VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Per le domande collocate in posizione utile e confermate l’Inail procederà entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il loro perfezionamento al riscontro di quanto inviato dall’impresa e verificherà la sussistenza di tutti gli elementi dichiarati in domanda e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi; qualora l’Inail non riscontri tale corrispondenza procederà al ricalcolo del punteggio.

Espletata la verifica, la sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi una carenza o scarsa chiarezza nel contenuto di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi, inviterà l’impresa a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti sempre utilizzando le modalità telematiche usate per la presentazione della domanda. A maggior chiarimento, l’Inail può anche richiedere documentazione aggiuntiva riguardante la conformità del progetto ai requisiti posti dall’Avviso. L’impresa dovrà ottemperare a quanto richiesto nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito; giorni durante il quale il procedimento istruttorio resta sospeso.

Completata l’istruttoria, la sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito della verifica all’impresa richiedente. Le imprese, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare controdeduzioni tramite PEC entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. I termini sono, altresì, sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. La sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, anche solo parziale, o non ammissione.

ANTICIPAzIONE DEL CONTRIbUTO

Per le domande che non prevedano il noleggio con patto di acquisto, l’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo a fronte di fideiussione di banche o compagnie di assicurazioni autorizzate,

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i cui elenchi sono disponibili al link https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del medesimo codice, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Inail. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. Uno schema di fideiussione è riportato in allegato all’Avviso.

REALIzzAzIONE DEL PROGETTO, RENDICONTO ED EROGAzIONE DEL CONTRIbUTO

In caso di ammissione al contributo, l’impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni a decorrere dalla data di ricezione dell’atto di concessione e conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di atto di ammissione al beneficio Entro lo stesso termine l’impresa presenterà alla sede dell’Inail competente per territorio la documentazione tecnica probante la realizzazione dell’intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento, secondo le modalità previste dall’art. 27 dell’Avviso. Il termine è prorogabile fino a 6 mesi su richiesta motivata dell’impresa. Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che abbia beneficiato dell’anticipazione del finanziamento dovrà presentare una estensione del periodo di copertura della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso, che copra anche il periodo necessario alla verifica tecnico-amministrativa, almeno 90 giorni, a decorrere dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.

L’inosservanza del termine dei 365 giorni, ovvero di quello concesso di proroga, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione della fideiussione. Lo stesso dicasi per la mancata realizzazione del progetto ovvero per la mancata presentazione della documentazione di riscontro (per le particolari modalità di realizzazione del progetto a seconda della tipologia d’intervento, si rinvia alla lettura dell’art. 23).

Realizzato il progetto e presentata la documenta-

zione tecnica, attestante la regolare conclusione del medesimo, entro i successivi 60 giorni l’impresa beneficiaria dovrà inoltrare alla sede Inail territorialmente competente la restante documentazione specificata negli allegati di riferimento, compresi i giustificativi di avvenuto pagamento, con le modalità previste dal più volte citato art. 27 dell’Avviso.

Entro 90 giorni dalla trasmissione di detta documentazione l’Inail procederà alla verifica, conclusa positivamente la quale, provvederà all’erogazione del contributo.

Qualora in sede istruttoria l’Inail ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dall’Avviso, inviterà l’impresa beneficiaria a integrare la documentazione o a fornire chiarimenti. Potrà anche richiedere ulteriore documentazione, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell’Avviso. L’impresa è tenuta a ottemperare alla richiesta di integrazione documentale o chiarimenti entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito. I termini di conclusione del procedimento sono frattanto sospesi per una durata massima 30 giorni.

In caso, infine, di esito negativo dell’istruttoria l’impresa potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Su di essi l’Inail dovrà esprimersi entro 60 giorni.

RESTANTI PRINCIPALI DISPOSIzIONI

Per gli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, inclusi i casi di variazioni societarie o trasferimento dell’attività, verifiche e casi di revoca si rinvia, rispettivamente, alla lettura degli articoli 24, 25 e 26. Si rammenta ancora che tutte le comunicazioni per i destinatari del contributo saranno inviate da Inail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente in via generale con quello risultante dalla visura della CCIAA che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in sede di domanda on line. Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di PEC di associazione di categoria o di altro intermediario. In tal caso, l’Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, ferma restando l’efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

Per informazioni e assistenza è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fis-

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sa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, anche, possibile rivolgersi al servizio “Inail Risponde”, nella sezione Supporto del portale. Il testo dell’Avviso e tutta la documentazione inerente al medesimo è reperibile sul citato sito web dell’Inail e possono anche essere richiesti, unitamente ad altre informazioni, all’ufficio economico dell’Associazione. In considerazione, tuttavia,

della complessità procedurale e telematica dell’intero impianto contributivo, si raccomanda alle imprese di voler attentamente leggere il testo del medesimo e di prendere conoscenza dell’allegata documentazione tecnica, specie con riguardo agli aspetti procedurali. (AdT)

PAG. 34 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

Avviso pubblico ISI Inail 2021. Nuovi aggiornamenti

CAlendArIo delle SCAdenze.

defInItIvo AggIornAMento

uPloAd dellA doCuMentAzIone

Si fa seguito alle precedenti circolari associative

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

Download dei codici identificativi

Regole tecniche per l’inoltro della domanda e data di apertura dello sportello informatico

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Upload della documentazione (vincolante per gli ammessi agli elenchi provvisori, pena la decadenza della domanda)

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Upload della documentazione per le imprese subentrate

Pertanto, per le domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento, le imprese interessate devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 22 maggio 2023 all’invio della domanda (modulo A) insieme

sull’argomento in oggetto e, da ultimo, alle circolari associative prot. n. 67/AdT del 16 febbraio 2023 e n. 139/AdT del 6 aprile 2023, in ordine al calendario delle scadenze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’Avviso pubblico Isi Inail 2021, per segnalare che, l’Inail con nota pubblicata sul proprio sito web (www.inail.it) il 3 aprile 2023 ha aggiornato in via (sperabilmente) definitiva il calendario delle scadenze, che ora risulta essere il seguente:

2 maggio 2022

16 giugno 2022, ore 18.00

dal 23 giugno 2022

Regole tecniche e modalità di svolgimento tabella temporale

7 dicembre 2022

dal 10 febbraio al 27 febbraio 2023 (annullata la scadenza del 10 febbraio 2023)

3 aprile 2023 (annullata la scadenza del 21 marzo 2023)

dal 4 aprile al 22 maggio 2023, ore 18.00

alla documentazione a suo completamento. Per altre informazioni e assistenza negli ultimi adempimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 35 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
AVVISO ISI INAIL 2021 - CALENDARIO DELLE SCADENzE
(AdT)

Fondo Gorizia

ContrIbutI Alle IMPreSe del terrItorIo

dellA ex ProvInCIA dI gorIzIA

Per l’Anno 2023

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative a cinque nuovi bandi di contribuzione previsti per il 2023 dal Fondo Gorizia.

SCADENzA DI PRESENTAzIONE

DELLE DOMANDE

31 dicembre 2023 (sono finanziabili le spese sostenute successivamente alla presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse).

1. CONTRIbUTI A MICRO E PICCOLE IMPRESE DI PRODUzIONE DEI SETTORI INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER NUOVI INVESTIMENTI(1)

- Beneficiari delle domande: Imprese operanti, o in procinto di operare, nell’ex territorio della ex provincia di Gorizia nei settori di attività economica indicati dal bando.

- Finalità: Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a. attivazione di un nuovo stabilimento;

b. ampliamento di uno stabilimento esistente;

c. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi;

d. trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente;

e. razionalizzazione e/o ristrutturazione, ammodernamento (solo regime de minimis).

- Importo: massimo 75.000€(2).

2. FINANzIAMENTI A MICRO E PICCOLE IMPRESE PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITà(3)

- Beneficiari delle domande: Persone fisi-

che che intendono costituire una micro o piccola impresa, o micro e piccole imprese iscritte al Registro delle Imprese da meno di 4 anni alla data di presentazione della domanda, non quotate, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione, e che operano nei settori di attività economica indicati dal bando.

- Finalità: Sono finanziabili spese di primo investimento, spese per costituzione e spese per investimenti.

- Importo: L’aiuto sarà concesso nella forma del prestito a tasso zero fino all’importo massimo di € 250.000,00 e può coprire al massimo il 50% del programma di investimento. Il prestito potrà essere erogato in un’unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa o in via anticipata. Su richiesta dell’impresa, potrà essere concessa anche una sovvenzione che non potrà superare il 30% dell’importo del prestito agevolato e andrà a decurtare il medesimo.

3. FINANzIAMENTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE DEI SETTORI TURISMO, COMMERCIO E SERVIzI(4)

- Beneficiari delle domande: Imprese operanti, o in procinto di operare, nell’ex territorio della ex provincia di Gorizia nei settori di attività economica indicati dal bando.

- Finalità: Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) creazione di nuove iniziative imprenditoriali;

b) rinnovamento e potenziamento di imprese esistenti;

c) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e a condizione che l’impresa non abbia relazioni con il venditore e che l’acquisizione avvenga a condizioni di mercato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) l’acquisto di immobili;

PAG. 36 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

b) la costruzione di immobili;

c) la ristrutturazione di immobili;

d) l’acquisto ed il rinnovo degli impianti;

e) l’acquisto di attrezzature;

f) l’acquisto di arredi;

g) i costi per il rilascio della garanzia fideiussoria.

- Importo: L’aiuto si configura come un prestito agevolato, secondo la normativa “de minimis”, della durata di 4 - 6 - 8 anni (a scelta dell’impresa richiedente), con le modalità del fondo di rotazione. Il massimale dell’intervento è pari ad € 250.000,00.

MODALITà DI PRESENTAzIONE

DELLE DOMANDE

Via PEC all’Ufficio Fondo Gorizia, secondo le modalità indicate in ciascun bando, all’indirizzo agevolazioni@pec.fondogorizia.it.

Per completezza si segnalano i bandi di contributi a realtà socio - economiche (non destinati quindi a imprese) per la promozione dell’economia e per la

realizzazione di infrastrutture pubbliche della ex provincia di Gorizia(5).

Per altre informazioni e per il testo dei bandi, a cui si rinvia per gli approfondimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Economia e Finanza dell’Associazione (economia@confapifvg.it).

(1) Allegato alla delibera CCIAA Venezia Giulia Trieste Gorizia n. 10/FG dd. 6 marzo 2023

(2) Si rinvia al bando per i dettagli relativi agli importi finanziabili.

(3) Allegato alla delibera CCIAA Venezia Giulia Trieste Gorizia n. 12/FG dd. 6 marzo 2023.

(4) Allegato alla delibera CCIAA Venezia Giulia Trieste Gorizia n. 11/FG dd. 6 marzo 2023.

(5) Allegato alla delibera CCIAA Venezia Giulia Trieste Gorizia n. 13/FG dd. 6 marzo 2023 e Allegato alla delibera CCIAA Venezia Giulia Trieste Gorizia n. 14/FG dd. 6 marzo 2023.

PAG. 37 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023
(RO) ______________________

Contributi per il conseguimento della CQC

bAndo 2022 (dA non ConfonderSI

Con Il bAndo 2023): ProrogA

deI terMInI Per Il ConSeguIMento

dellA CQC e rendIContAzIone

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 151/ AdT del 18 aprile 2023 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 5/2022, pp. 45-47 in merito al bando 2022 - da non confondersi con il più recente bando 2023 - per la concessione di contributi volti al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) e alle patenti di guida c.d. superiori, per segnalare che con decreto del Direttore del Servizio della Motorizzazione civile della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16571/GRFVG del 13 aprile 2022, pubblicato sul sito web https://www.

regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA60/allegati/2022/decreto_proroga_ termini___bando_2022_.pdf sono stati prorogati i termini per il conseguimento della CQC e per la presentazione della documentazione giustificativa a rendiconto dal 30 aprile al 31 luglio 2023.

Il provvedimento di proroga è stato emanato per assicurare la piena conclusione del percorso formativo, avente la durata massima di 280 ore, e lo svolgimento del relativo esame d’idoneità, tenuto conto della precedente proroga del termine per la presentazione delle domande al 31 ottobre 2022. Per altre informazioni e per il testo del decreto dirigenziale gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. Come di consueto, si invitano, infine, le imprese a divulgare la presente circolare ai potenziali beneficiari della misura, con i quali dovessero entrare in contatto. (AdT)

PAG. 38 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 7 - 15 aprile 2023

Un'area che evolve verso il nuovo manifatturiero

Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale in un contesto ambientale di pregio, con una collocazione geografica ideale per i mercati dell’Europa settentrionale e orientale. Infrastrutture, servizi per l’industrializzazione e lo sviluppo per imprese con forte vocazione alla crescita. Oggi, il Carnia Industrial Park è un’area nella quale sono insediate oltre 200 aziende e lavorano 5.000 persone.

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. marzo 2023

PAG. 40 - APINFORMA / Lavoro - numero 7 - 15 aprile 2023 RAPPORTI CESSATI MESE DAL AL RIVAL. FISSA INDICE RIVALUTAzIONE GENNAIO 15.01 14.02 0,125 118,3 0,188452 FEBBRAIO 15.02 14.03 0,250 118,5 0,440355 MARZO 15.03 14.04 0,375 118,0 0,375000 APRILE 15.04 14.05 0,500 MAGGIO 15.05 14.06 0,625 GIUGNO 15.06 14.07 0,750 LUGLIO 15.07 14.08 0,875 AGOSTO 15.08 14.09 1,000 SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 OTTOBRE 15.10 14.11 1,250 NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375 DICEMBRE 15.12 14.01 1,500 (C)

Energy Manager

tita IVA) e l’e-mail del referente del soggetto nominante.

noMInA on lIne entro Il 30 APrIle 2023

L’Energy Manager è una figura con funzioni di supporto dell’impresa o di altro soggetto in merito al migliore utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. L’Energy Manager o responsabile può essere anche un professionista esterno, qualora all’interno dell’impresa o di altro soggetto non sia possibile individuare una figura interna dotata di adeguate competenze e disponibilità di tempo per svolgere al meglio tale funzione. Le imprese del “comparto industriale” che nel 2022 hanno registrato un consumo di energia superiore a 10.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio) e le imprese degli altri settori (civile, terziario e dei trasporti) che sempre nel 2022 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 t.e.p. devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, pertanto, per i consumi di gasolio l’obbligo scatta per quantitativi superiori a 1.162.000 litri di carburante, mentre per quelli di GNL l’obbligo scatta per consumi superiori alle 925 tonnellate; ovviamente, in caso di consumi misti si fa riferimento al totale che, se superiore ai 1000 tep, fa scattare l’obbligo di nomina.

Per “comparto industriale” si intendono le imprese appartenenti alle sezioni B, C, D, E ed F del Codice Ateco 2007. I restanti settori sono invece quelli civile, terziario e dei trasporti.

La piattaforma NEMO, dedicata all’invio della nomina dell’Energy Manager, è stata aggiornata e migliorata.

I soggetti accreditati negli anni precedenti, già in possesso di credenziali, devono:

1. resettare la password seguendo questo collegamento: https://nemo.fire-italia.org/site/ forgot-password;

2. inserire in modo accurato il nome utente (Par-

Tutte le informazioni sulla procedura di nomina sono disponibili nelle apposite Linee guida pubblicate dalla FIRE al seguente link: http://em.fireitalia.org/?p=1242.

Sempre allo stesso link è possibile scaricare un’applicazione in formato excel a supporto del calcolo dei t.e.p. da utilizzare per verificare se si è o meno soggetti all’obbligo in esame.

Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014, fra i quali ricordiamo i seguenti:

- la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare) “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti e ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”;

- per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”; quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autocisterna, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto;

- non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy Manager; tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche, per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale.

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina venga inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile 2023, come comunicato con la nostra circolare prot. n. 148 del 17 aprile 2023.

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Qualora il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una riapprovazione da parte di FIRE e, ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile, farà comunque fede l’invio della prima nomina (non dell’eventuale rettifica).

Si ricorda, infine, che la violazione dell’obbligo

di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 euro (art. 34, della legge 10/1991); l’invio tardivo non sana l’irregolarità, ma potrà essere tenuto in conto per limitare l’importo della sanzione.

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(CS)

Trasporto rifiuti

verSAMento

All’Albo geStorI AMbIentAlI

Si ricorda che entro il prossimo 30 aprile 2022 le imprese che effettuano trasporto di rifiuti devono effettuare il versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in funzione della categoria e classe di attività per la quale sono iscritte, secondo gli importi evidenziati nella tabella sottostante.

Ciascuna impresa iscritta all’Albo gestori può eseguire il versamento, per le categorie e classi per le quali è iscritta, accedendo con le proprie credenziali all’Area riservata del sito: www.albonazionalegestoriambientali.it., nella sezione “DIRITTI”

dove viene visualizzato l’importo dovuto. Il pagamento può quindi essere effettuato con carta di credito (su circuito Visa / MasterCard), oppure con TelemacoPay su circuito InfoCamere, IConto e MAV (solo per diritto di iscrizione), bonifico bancario.

È opportuno ricordare che il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo e che durante detta sospensione l’impresa non può regolarmente svolgere l’attività del trasporto rifiuti per la categoria in cui è iscritta.

La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve la notifica del relativo provvedimento, nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno, senza aver regolarizzato i pagamenti, vengono cancellate d’ufficio dall’Albo gestori senza ulteriori comunicazioni.

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CLASSE TONNELLATE ANNUE DI RIFIUTI TRASPORTAbILI IMPORTO A Superiore a 200 mila 1.800,00 B Tra 60 e 200 mila 1.300,00 C Tra 15 e 60 mila 1.000,00 D Tra 6 e 15 mila 750,00 E Tra 3 e 6 mila 350,00 F Fino a 3 mila 150,00
(CS)

SOA: rinnovo per la Co.S.Metal

è QuAlIfICAtA Per eSeguIre fInIture dI oPere generAlI

In MAterIAlI lIgneI, PlAStICI, MetAllICI e vetroSI (oS6)

Nata nel 1981 dalla collaborazione di Doriano Soardo e Bruno Buso, la Co.S.Metal snc, con sede in via Castions n. 67 a Muzzana del Turgnano (UD), incomincia la sua attività in una piccola officina di 100 mq con la costruzione di serramenti in alluminio e carpenteria leggera dando occupazione a giovani del paese. Nel 1995 trasferisce la sua attività nell’attuale sede dove opera su una superficie di 15000 mq. di cui 3000 mq. coperti tra officina, uffici ed ampia esposizione.

Dopo il trasferimento, la Co.S.Metal snc ha ampliato la sua struttura organizzativa mantenendo un organico medio di 15 persone e investendo nell’innovazione acquistando i più avanzati macchinari a controllo numerico e centri di lavoro automatizzati. Questo ha permesso di ampliare le tipologie lavo-

rative occupandosi anche di carpenteria pesante e della lavorazione di nuovi profilati tra i quali l’alluminio/legno e le facciate strutturali che permettono di distinguersi e di essere un punto di riferimento per aziende e professionisti. La Co.S.Metal snc negli ultimi anni si è anche distinta nella lavorazione del ferro battuto realizzando manufatti personalizzati su specifica richiesta del cliente.

Da sempre operante con enti pubblici, imprese e privati, nel 2004 la Co.S.Metal snc ha ottenu-

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to l’attestazione Soa, inoltre nel 2008 ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione della qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 con una politica aziendale che pone in primo piano la soddisfazione del cliente finale, fornendo assistenza tecnica durante tutte le fasi operative, preventivazione, realizzazione e posa in opera, in modo che il cliente venga assistito in ogni fase produttiva.

La Co.S.Metal snc, con la sua esperienza pluridecennale sul mercato può essere considerata un’azienda leader di estrema flessibilità capace di trasformare qualsiasi richiesta in realtà.

La Co.S.Metal snc di Soardo & C, con l’attuale rinnovo ha conseguito l’attestazione per la categoria OS6 per 258.000 euro.

Questa qualificazione, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: finitu-

re di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6); categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

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(CS)

Approvato il nuovo Codice dei contratti (prima parte)

SArà In vIgore

dAl 1° luglIo 2023

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

Il decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa prima parte affrontiamo i principi generali.

I PRINCIPI GENERALI

Principio del risultato

Con l’articolo 1 le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di effi-

cienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Principio della fiducia

Con l’articolo 2 si introduce il principio in base al quale l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sulla reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Viene anche definito il termine “colpa grave”, infatti, nell’ambito delle attività svolte dalle Stazioni Appaltanti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti.

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La comunicazione ha radici profonde

Concessionaria esclusiva per la pubblicità su Apinforma

Principio dell’accesso al mercato

L’articolo 3 dispone che le stazioni appaltanti favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento

L’articolo 5 prevede che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico.

Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale

L’articolo 6 anticipa che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

ministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

Le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi precedentemente elencati.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Principio di auto-organizzazione amministrativa

Con l’articolo 7 si prevede che le pubbliche am-

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito

L’articolo 8 prevede che nel perseguire le proprie

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finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

All’articolo 9 si regolamenta le circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Nell’ambito delle risorse individuate, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

All’articolo 10 si dispone che i contratti pubblici

non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

Le cause di esclusione sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, recita l’articolo 11 è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità di quanto sopra indicato. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Le stazioni appaltanti assicurano, in tutti i casi,

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che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del

documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. (continua) (CS)

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InforMAzIonI

Per l’InternAzIonAlIzzAzIone

A CurA dI

InforMeSt ConSultIng Srl

Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

STATI UNITI, MECCANICA STRUMENTALE, INDUSTRIALE, COMPONENTISTICA: SELEzIONE PERSONALIzzATA DI DISTRIbUTORI E bUYER AMERICANI

Il piano di investimenti in atto negli Stati Uniti per il rinnovo infrastrutturale ed industriale e per la transizione verso la Green Economy offre concrete opportunità di business anche per le aziende italiane nel settore dei beni industriali e strumentali. Il programma americano prevede infatti un tale livello di investimenti da permettere alle aziende Italiane, anche di piccola e media dimensione, un elevato e crescente coinvolgimento in qualità di fornitori di medio e lungo termine nel settore della meccanica.

I comparti che presentano trend e volumi in crescita sono diversi e tutti ricompresi anche nella produzione italiana: meccanica strumentale, meccatronica, macchinari ed attrezzature, componentistica per applicazioni in agricoltura, automotive, automazione industriale, attrezzature meccaniche, packaging, meccano-tessile.

I Corrispondenti commerciali di INFORMEST

Consulting operano negli Stati Uniti (aree di Washington, Chicago, New York) e hanno già avviato relazioni commerciali nel settore della meccanica;

confermano che i buyer americani apprezzano la capacità di innovazione e l’alto livello di customizzazione delle imprese italiane del settore della meccanica industriale e strumentale.

Tuttavia, entrare ed operare con successo nel mercato americano non è sempre semplice ed immediato; occorre individuare il canale distributivo giusto, attuare una strategia commerciale corretta, americanizzare comunicazione e offerta, per arrivare a risultati concreti nei tempi giusti. A supporto delle PMI interessate al mercato degli Stati Uniti, INFORMEST Consulting propone un programma personalizzato di selezione di buyer americani bene inseriti presso la clientela finale della meccanica strumentale ed industriale. Il programma sarà realizzato direttamente negli Stati Uniti dai Corrispondenti commerciali locali in modo personalizzato per ciascuna azienda, e sarà finalizzato all’avvio e allo sviluppo di collaborazioni con buyer americani concretamente interessati alla proposta dell’azienda italiana. Le aziende interessate ad una valutazione gratuita di prefattibilità possono inviare un’email a: consulenza@informestconsulting.it.

SIMEST: SOSTEGNO

ALLE IMPRESE ITALIANE

ESPORTATRICI IN UCRAINA

E/O FED. RUSSA

E/O bIELORUSSIAFINANzIAMENTI

E CONTRIbUTI

A FONDO PERDUTO PER PMI

Con l’obiettivo di mantenere e salvaguardare la competitività sui mercati internazionali delle PMI e MID-CAP esportatrici colpite dalla crisi a seguito della guerra in Ucraina, a partire dal mese di maggio SIMEST rilancia il finanziamento a tasso zero, con quota fino al 40% a fondo perduto nei limiti di € 2.000.000 di agevolazione, in regime di Temporary Crisis Framework. Destinatarie dell’iniziativa sono le PMI e MID-CAP che hanno realizzato negli anni 2020-2021 un rapporto tra fatturato medio export verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia su fatturato medio export complessivo di almeno il 10%, subendo una flessione dei ricavi da tali aree a seguito del conflitto.

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Business News

Lo strumento prevede un importo massimo finanziabile pari a € 2.500.000 in funzione della classe di scoring e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa; la quota a fondo perduto è prevista fino ad un massimo del 40% concessa nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis and Transition Framework. Il finanziamento prevede 2 anni di preammortamento più 4 anni di ammortamento e rimborso.

Tra le spese ammissibili rientrano: spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi; spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo (ufficio, negozio, corner, showroom); spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri alternativi; spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia (acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti, tecnologie hardware, software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti); spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.); spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della domanda di intervento agevolativo (fino al 5% dell’importo deliberato).

INFORMEST Consulting è soggetto accreditato presso SACE, SIMEST e il Ministero Sviluppo Economico per l’esecuzione di servizi di Internazionalizzazione e scouting mercati esteri; segue sia l’istruttoria della domanda per l’ottenimento del contributo, sia soprattutto la selezione personalizzata di nuovi clienti esteri e l’introduzione dell’azienda e dei suoi prodotti in mercati esteri alternativi. Le aziende interessate ad approfondire possono inviare una richiesta all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

SETTORE VITIVINICOLO OCM

IN PAESI EXTRA-UE (A SCELTA TRA STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, REGNO UNITO, SVIzzERA, CINA)

Proponiamo alle aziende vitivinicole un’attività di inserimento commerciale dei loro prodotti e brand in Paesi extra europei (a scelta tra Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Svizzera e Cina). L’attività di inserimento commerciale viene concretamente svolta da commerciali locali ben inseriti nel settore della distribuzione del vino. L’obiettivo del progetto è promuovere e far conoscere le Eccellenze Vitivinicole delle aziende italiane ai buyers esteri e avviare con questi nuove collaborazioni commerciali. L’attività può essere anche diretta alle aziende ammesse al contributo OCM - Vino Misura promozione del vino sui mercati dei paesi terzi annualità 2022/2023. Si tratta di un percorso personalizzato in cui sono previste sia azioni di contatto diretto dei nostri commerciali locali con importatori e distributori referenziati (selezione buyer, invio campionature, incontri B2B con degustazioni), sia azioni digitali a supporto; eventuale partecipazione a manifestazioni, fiere e esposizioni internazionali, studi per la valutazione delle azioni di informazione e promozione nei mercati esteri. INFORMEST Consulting conta relazioni attive con numerosi buyers, importatori e distributori ben inseriti nella distribuzione dei vini italiani e specializzati sia nel canale Ho.Re.Ca. che della distribuzione specializzata, come catene di negozi specializzati, enoteche, negozi di prodotti tipici italiani, sia fisici che online e interessati a valutare nuovi vini italiani di alta qualità per l’ampliamento della propria offerta.

Le aziende interessate ad approfondire e alla proposta possono inviare una richiesta al seguente indirizzo consulenza@informestconsulting.it o contattare il numero 0432 629743.

STATI UNITI, SETTORE ARREDO & DESIGN ITALIANO

DI FASCIA ALTA:

SELEzIONE AGENTI

bENE INTRODOTTI PRESSO

ShOWROOM/INTERIOR DESIGN

IN FLORIDA, TEXAS, NEW YORK, EAST COAST E WEST COAST

Il mercato americano si conferma sempre più interessante per la filiera italiana del legno-arredo, in particolare per la fascia alta di prodotto che combina artigianalità e alto livello tecnologico e

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- PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE PERSONALIzzATO

di design; esistono tuttavia quote di mercato ancora libere ed importanti prospettive di sviluppo nel settore residenziale ed Ho.Re.Ca. nel prossimo futuro per le aziende italiane.

Attraverso i propri Corrispondenti commerciali, che operano negli Stati Uniti e sono specializzati nel settore arredo, da tempo INFORMEST Consulting realizza servizi di inserimento nel mercato per aziende italiane. L’attività continua e la presenza operativa nel mercato hanno permesso ai Commerciali e Country Manager Stati Uniti di identificare e selezionare i migliori buyer ed agenti commerciali che operano nei principali Stati (Florida, New York, Washington, area della East Coast, ecc.), conoscere i brand internazionali già presenti, definire strategie efficaci di ingresso e consolidamento del mercato per le aziende italiane.

Forte della conoscenza diretta di buyer ed agenti americani, INFORMEST Consulting propone un servizio di selezione e presentazione di agenti negli Stati Uniti rivolto sia alle aziende interessate all’inserimento commerciale nel mercato americano sia

alle aziende già presenti negli Stati Uniti, ma che intendono consolidare i rapporti con clienti americani già conosciuti o estendere l’operatività commerciale in altri Stati. Il servizio ha l’obiettivo di selezionare, in modo personalizzato per azienda, agenti commerciali già inseriti nel settore arredo & design di fascia alta. Il servizio prevede, congiuntamente con l’azienda, la definizione del profilo dell’agente, l’individuazione di agenti con profili adeguati, l’approfondimento preliminare e diretto dei profili attraverso colloqui ed interviste con gli agenti per verificarne attinenza e interesse, la valutazione e selezione finale dei profili più rispondenti alle esigenze dell’azienda italiana interessati alla collaborazione. I profili selezionati saranno quindi presentati all’azienda italiana. Le aziende interessate a maggiori informazioni sulle opportunità del servizio di ricerca agenti negli Stati Uniti possono inviare una e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it (0432 629743).

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(C)

Concorso di idee “La montagna diventa casa”

Le tematiche del concorso sono:

ProMoSSo dAl CoMune dI reSIA, In CollAborAzIone Con lA SoCIetà eurollS SPA e l’AgenzIA

StAMPA tIlAnCIo dI reSIA

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 154/ SF del 20 aprile 2023 per comunicare che abbiamo ricevuto dal Comune di Resia la notizia dell’apertura del bando/concorso “La montagna diventa casa”, un’iniziativa lodevole che i collaboratori delle Imprese nostre Associate sono invitati a veicolare ai conoscenti in cerca di occupazione. Il bando, che oltre al Comune di Resia annovera tra i promotori anche la nostra Impresa Associata Società Eurolls spa e l’Agenzia Stampa TiLancio, mira a sostenere le idee che nascono dal territorio per valorizzare in modo innovativo le ricchezze della montagna, attraverso reti e cooperazioni tra territori e soggetti pubblici e privati in un’ottica di apertura tra locale e globale.

“La montagna diventa casa” si rivolge ai singoli o a gruppi di lavoro composti da non meno di tre soggetti che dovranno formulare una proposta progettuale mirata alla nascita di un’impresa che favorisca l’insediamento di nuovi nuclei familiari nel territorio della Comunità di Montagna del Canal del Ferro - Valcanale (Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna, Tarvisio).

- Economia circolare, innovazione e turismo per una montagna sostenibile

- Andar su e giù per le montagne - mobilità sostenibile

- Valorizzazione del territorio e prodotti locali

- La montagna digitale

I progetti sulle tematiche proposte devono essere presentati entro il 30 giugno 2023 sotto forma di video (o presentazione multimediale) con la più ampia libertà di realizzazione.

I contributi multimediali pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri su un massimo di 100 punti:

- coinvolgimento e inclusione delle realtà associative e di categoria locali (max 20 punti);

- attinenza del tema che si intende affrontare rispetto alle tematiche del concorso (20 punti);

- originalità della proposta (30 punti) e ove applicabile la fattibilità;

- promozione del territorio e valorizzazione in chiave positiva della montagna (30 punti).

Una commissione di valutazione, formata dai soggetti promotori e da un rappresentante dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Padova, premierà la migliore idea con 5.000 euro.

Testo integrale del bando disponibile a questo link.

Per informazioni e per inoltrare la domanda: info@comune.resia.ud.it

Telefono: 043353001 interno 2022. (SF)

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Autotrasporto.

Autoarticolati di 18,75 m

InAPPlICAbIlItà del nuovo Art. 61, Co. 2 del CodICe dellA StrAdA.

InterPretAzIonI MInISterIAlI

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 149/ AdT del 17 aprile 2023 per rammentare che il comma 2 dell’art. 61 del codice della strada, così come modificato dall’art. 1 della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. Decreto infrastrutture e trasporti), ha elevato da 16,50 m a 18,75 m la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare e sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.” (sulla legge 156/2021 v., da ultimo, Apinforma n. 2/2022, pp. 64-65).

Sul punto si è ora pronunciata la Direzione generale per la Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con nota prot. 300/STRAD/00000038692. E2023 del 10 marzo 2023, dopo che ad averlo fatto era stato il Ministero dell’interno (v. il citato Apinforma).

Lo spunto è stato dato da una richiesta di chiarimenti formulata da Associazioni nazionali di categoria in merito all’applicabilità del limite di lunghezza massima per gli autoarticolati di 18,75 m, come prevede la nuova formulazione dell’art. 61, co. 2 del c.d.s., introdotto dall’art. 1 del d.l. 121/2021. La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero, dopo aver sentito anche il Ministero dell’interno, ha concluso che detto limite di lunghezza “[…] non risulta coerente con la normativa di riferimento comunitaria, di cui alla Direttiva 96/53/CE e s.m.i., che stabilisce una lunghezza massima autorizzata per gli autoarticolati di 16,50 m.”

Non solo: la lunghezza di 18,75 m è incoerente anche con l’art. 216 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale prevede tutt’ora la

lunghezza massima di 16,50 mt per i soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.”

In altre parole, per gli autoarticolati la lunghezza massima di 18,75 m risulta di fatto ancora inapplicabile per cui, nonostante che l’art. 61, co. 2 del c.d.s. abbia eliminato il riferimento alla lunghezza massima di 16,50 m, quest’ultimo valore deve ritenersi ancora in vigore essendo stabilito dalla direttiva del Consiglio (CE) 96/5 3/CE del 25 luglio 1996.

L’unica possibilità di applicazione della lunghezza di 18,75 m è quella della sporgenza del carico indivisibile, conformemente con quanto prevede la circolare del Ministero dell’interno del 28 dicembre 2021 (v. sempre Apinforma n. 2/2022, pp. 64-65). In questo caso, il Ministero evidenzia che nel rispetto delle disposizioni sulla corretta sistemazione del carico di cui all’art. 164 c.d.s. “[...] un treno costituito da veicoli che, con la sporgenza posteriore del carico entro i 3/10 della lunghezza del veicolo rimorchiato, raggiunge una lunghezza massima di 18,75 m, può essere considerato regolare e non eccezionale nel solo caso di indivisibilità del carico sporgente, purché siano rispettate le masse massime sugli assali posteriori in relazione al peso di tale carico.”

Di seguito, si riporta uno stralcio ancora del testo della nota ministeriale.

“[...] La modifica dell’art. 61, comma 2, del Codice, introdotta dal decreto-legge n. 121/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, non risulta coerente con la normativa di riferimento comunitaria, di cui alla Direttiva 96/53/ CE e s.m.i., che stabilisce una lunghezza massima autorizzata per gli autoarticolati di 16,50 m.”

“Inoltre, alla modifica del citato art. 61, ad oggi, non è seguito l’aggiornamento del correlato art. 216 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (D.P.R. n. 495/1992) che tuttora, peraltro, consente la lunghezza massima di 16,50 m ai soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente,

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rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.”

“La mancanza di armonizzazione del quadro di riferimento normativo e in particolare la mancanza delle disposizioni regolamentari in base alle quali potranno essere omologati semirimorchi di lunghezze maggiori degli attuali, tali da determinare lunghezze complessive degli autoarticolati contenute nel nuovo limite dell’art. 61, c. 2 del Codice, comporta una limitata efficacia della disposizione stessa.”

“Infatti, la possibilità di adottare il nuovo limite è vincolata al soddisfacimento di una doppia condizione: l’idoneità certificata al trasporto intermodale e il rispetto dei limiti stabiliti nel Regolamento. Pertanto, ammesso e non concesso che la certificazione dell’idoneità debba essere intesa come compatibilità dei sistemi di aggancio delle unità di carico di dimensioni maggiori con i semirimorchi di nuova immatricolazione, nelle more della definizione dei limiti che saranno contenuti nel Regolamento, la disposizione dell’art. 61, c. 2, di fatto, risulta non applicabile.”

“Pertanto, sebbene nell’articolo 61 vigente non risulti più indicato il valore del limite generalizzato per la categoria degli autoarticolati e autosnodati pari a 16,50 m (risultando indicato esclusivamente il nuovo limite ma solo per i complessi che rispettino specifiche condizioni), allo stato attuale, per gli autoarticolati provvisti di qualsiasi tipologia di rimorchio e semirimorchio non è possibile derogare il valore della lunghezza massima di 16,50 m, fissato dalla suddetta Direttiva comunitaria, che al momento costituisce l’unico riferimento per il limite di categoria.”

“Nelle more dell’adeguamento del quadro di riferimento, al momento attuale l’unica possibilità di applicazione del nuovo limite di 18,75 m è rappresentata dalla particolare fattispecie del carico sporgente indivisibile.”

“Infatti, nel rispetto delle disposizioni relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, di cui all’art. 164 del Codice, e in coerenza con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/ STRAD/1/14520 del 28.12.21, si evidenzia che un treno costituito da veicoli che, con la sporgenza posteriore del carico entro i 3/10 della lunghezza del veicolo rimorchiato, raggiunge una lunghezza massima di 18,75 m, può essere considerato regolare e non eccezionale nel solo caso di indivisibilità del carico sporgente, purché siano rispettate le masse massime sugli assali posteriori in relazione al peso di tale carico.”

La questione non pare perfettamente chiarita. Le argomentazioni ministeriali sembrano spingere verso una interpretazione restrittiva del nuovo art. 61, co. 2 del c.d.s., al punto da ignorare il dettato di legge, per rifarsi a una direttiva comunitaria, dal momento che la legislazione italiana non sembra contemplare più la lunghezza massima di 16,50 m per un autoarticolato. Probabilmente, l’unica soluzione è quella di riscrivere la norma con maggiore precisione e di adeguarvi il regolamento di esecuzione del c.d.s. così da rimuovere alla radice ogni dubbio, cosa, peraltro, sollecitata dal medesimo Ministero.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento all’incorrere di ogni novità. Frattanto copia integrale di questa circolare può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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