Conosciamo il Codice della strada in collaborazione con Autopratiche Dolomiti
Tempo d'estate Tempo di ciclomotori T utti i ciclomotori, per poter circolare, devono essere muniti di targa e del relativo certificato di circolazione che è il documento contenente tutti i dati necessari all’identificazione del mezzo e del proprietario. Documento che deve essere, necessariamente, rilasciato dalla Motorizzazione Civile o dalle agenzie pratiche auto abilitate “Centro Servizi Motorizzazione”. La targa, invece, che è personale e serve a identificare il proprietario è costituita da 6 caratteri alfanumerici di colore nero su sfondo bianco. Per il codice della strada tutti i ciclomotori, con cilindrata massima fini a 50cc o fino a 4 kW (se a motore elettrico) devono possedere una targa associata a un certificato di circolazione, è legata a una sola persona fisica e giuridica e non può essere MAI ceduta a terzi. E la targa, in caso di cessione, furto o rottamazione del ciclomotore, deve sempre seguire il proprietario e potrà essere associata a un nuovo mezzo e registrata nel nuovo certificato di circolazione. Come dire targa e proprietario non
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possono essere separati. E nel caso il proprietario possegga più ciclomotori dovrà richiederne una per ciascuno di essi che sarà associata ai rispettivi documenti di circolazione. Per giusta informazione è da aggiungere che i ciclomotori 50cc possono essere guidati da conducenti minorenni, già dall’età di 14 anni. In caso di passaggio di proprietà di un ciclomotore usato è necessario rivolgersi all’ufficio locale della Motorizzazione Civile oppure a un centro specializzato o a un’agenzia di pratiche auto che saranno in grado di fornire le giuste informazioni, anche sulla necessaria documentazione da presentare. Nello specifico: Il venditore deve comunicare la sospensione dalla circolazione del ciclomotore per passaggio di proprietà e richiedere il relativo certificato. Chi acquista, invece, deve richiedere una nuova targa o utilizzarne una di sua proprietà, purché non sia già associata a un altro ciclomotore.
Se la richiesta di sospensione della targa è fatta in contemporanea all’intestazione a una nuova persona del ciclomotore non è previsto il pagamento di diritti e bolli alla motorizzazione, mentre se la richiesta di sospensione non è propedeutica a nessuna operazione l’utente sarà costretto a pagare diritti e bolli al Ministero dei Trasporti. Per quanto riguarda invece il bollo, ovvero la tassa di circolazione dei ciclomotori con cilindrata fino a 50cc, che è diversa dalla tassa automobilistica e per i motocicli, è previsto il pagamento di una tassa forfettaria annua (dal 1° gennaio al 31 dicembre) ma solo se il veicolo è utilizzato su strada pubblica. Se invece il mezzo non si utilizza mai o se si usa su strade private, non è dovuta nessuna tassa. E anche se il pagamento avviene successivamente non sono applicate sanzioni amministrativa a condizione che il pagamento venga effettuato prima della messa in circolazione del mezzo. La validità del bollo resta sempre con scadenza il 31 dicembre a prescindere da quando si è fatto il pagamento.