Lorenzo Bolognini
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MANAGEMENT
7’
Corte di Giustizia: “L’ABBATTIMENTO” DEI LIMITI AL SUBAPPALTO Come sappiamo, negli appalti pubblici, il ricorso al subappalto non è illimitato. In particolare, l’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) stabilisce una soglia pari al 30% “dell’importo complessivo del contratto” che, per effetto della legge n. 55 del 14.6.2019 (legge di conversione del c.d. Decreto Sblocca Cantieri, n. 32 del 2019) è stata solo recentemente innalzata al 40%. È pur vero che, quando parliamo di gestione di impianti sportivi, normalmente, ci riferiamo ai contratti di concessione per i quali la norma di riferimento è il successivo art. 174 dello stesso Codice, ove non si trova uno specifico limite al subappalto. Tuttavia, nella prassi, viene ordinariamente applicato anche nelle concessioni il suddetto limite stabilito dall’art. 105 per gli appalti. La tematica, naturalmente, non ha valenza solo teorica: il gestore di un impianto sportivo che non intenda
gestire direttamente alcune attività (per esempio, manutenzioni, pulizie, servizio di assistenza ai bagnanti, attività correlate alle attività sportive ecc.) può affidare tali attività in subappalto a terzi, dovendo comunque osservare la soglia massima imposta dalla legge. Di ciò occorre necessariamente tenere
La disciplina in materia di subappalto è destinata ad essere modificata nel senso dell’abbattimento delle barriere al subappalto.
Impianti sportivi, Coopernuoto complesso acquatico di Carpi (MO)
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HA 1 - 2020
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conto quando viene impostata la partecipazione ad una gara per la gestione di impianti sportivi, atteso che il relativo programma gestionale ed il proprio assetto organizzativo andranno pianificati tenendo conto di quanto sopra. È importante rilevare, però, che la disciplina in materia di subappalto è destinata ad essere modificata nel senso dell’abbattimento delle barriere al subappalto. Ciò per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia (CGUE, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18), investita della questione dal TAR Milano che ha posto il quesito inerente la compatibilità tra il citato art. 105 del Codice italiano rispetto ai principi generali del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e rispetto alla Direttiva 2014/24/ UE in materia di appalti pubblici, che non prevede limitazioni quantitative al subappalto. La Corte di Giustizia ha ricordato, innanzitutto, che la disciplina comunitaria è orientata a “garantire che l’aggiudicazione degli appalti pubblici sia aperta alla concorrenza”, specificando che “è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile” e che “Il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo”. La Corte, poi, replica alle argomentazioni del Governo italiano, volte a sostenere la norma interna indirizzata a garantire la massima trasparenza e, conseguentemente, a limitare il coinvolgimento eccessivo di soggetti terzi (i subappaltatori)