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di Ester Bordino Presidente Assocamp
Facciamo un minimo di chiarezza sulle modifiche apportate al Codice del Consumo con l’aiuto dell’avvocato Francesca Guerra
Codice del Consumo: importanti novità in vigore da gennaio Dal primo gennaio 2022 entrano in vigore importanti modifiche al Codice del Consumo. Le modifiche apportate riguardano in modo significativo gli operatori del settore veicoli ricreazionali e per questo motivo abbiamo dato mandato al nostro studio legale di elaborare un documento che possa in questa fase fare un minimo di chiarezza, e che abbiamo esteso a tutti i nostri associati il giorno 16 dicembre 2021. Ecco il documento nella sua veste integrale. Messaggio dell’avvocato Francesca Guerra agli associati Assocamp del 16 dicembre 2021
A
vrete sicuramente appreso che con il Decreto Legislativo n. 170/2021 sono state apportate modifiche al Codice del Consumo. Avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio 2022 e dobbiamo perciò prepararci fin d’ora. La norma riguarda il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo e, dunque, tutte quelle disposizioni che spesso insieme utilizziamo per capire se dobbiamo rispondere o meno di un difetto di conformità (art. 128 e seguenti). Sarà applicata a tutti i contratti conclusi dopo il primo gennaio (per le vendite fino a quel momento effettuate e per i relativi vizi, viceversa, varrà la normativa ora in vigore). Non vi tedierò sulle modifiche nello specifico, sono molteplici (alcune, tra l’altro, riguardano la vendita di beni di contenuto digitale e quindi non ci interessano se non marginalmente) ed avremo modo di affrontarle man mano, probabilmente anche con appositi corsi formativi. Oggi mi preme mettervi in allarme su alcune questioni di impatto immediato sulle vostre attività. Vediamo dunque quali sono, sostanzialmente, i cambiamenti a cui dovete prestare attenzione: • E’ apparentemente sparito l’obbligo di denuncia del consumatore. Una delle domande che ho sempre posto durante i nostri colloqui è “il cliente vi ha avvisato del difetto (o ha contattato direttamente il produttore)? Se sì, quando?”. Il motivo è costituito dal secondo comma dell’art. 132 per il quale “il consumatore decade dai diritti previsti… se non denuncia al venditore il difetto di conformità en-
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tro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”. Dunque in mancanza di denunzia nei termini corretti il consumatore decadeva dal suo diritto. La ragione è semplice: il venditore deve poter conoscere il vizio nel più breve termine possibile, per poter esaminare il bene quanto prima e per poter proporre la riparazione evitando ulteriori conseguenze negative, se del caso. Ora tale decadenza sembra sparita, il comma citato è stato eliminato. Alla sottoscritta pare una grave lesione della sfera del venditore, già penalizzato fortemente a favore del consumatore. Attendiamo interpretazioni di dottrina e giurisprudenza per capire la portata della norma, considerato che in altri punti del nuovo testo si parla di “comunicazione al venditore del difetto” (es. art. 135 sexies “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo”). Che senso ha citare la comunicazione senza prevederne l’obbligo? • La penalizzazione dell’inversione dell’onere della prova. Un’altra domanda costante nei nostri colloqui è: quanto tempo è passato dalla consegna? Chi mi contatta per quesiti o vertenze ormai sa che il discrimine sono i sei mesi: per i problemi che si manifestano prima di sei mesi dalla consegna consiglio sempre di cercare un accomodamento con il cliente (salvo che sia sicuro e lampante che non si tratta di vizio di conformità), per i problemi che si manifestano dopo, invece, ragioniamo sulle circostanze specifiche per decidere il da farsi. Il comma 3 dell’art. 132, infatti, stabilisce (stabiliva)
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