EDILIZIA
Con il Decreto Rilancio arriva il Superbonus 110% Come funziona la misura che dovrebbe servire da propellente di investimenti per la riqualificazione energetica e sismica
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opo le numerose modifiche e integrazioni che si sono susseguite nelle scorse settimane, è ora delineato il campo di applicazione del “super bonus fiscale” contenuto nel “DL Rilancio”. Si tratta di una detrazione del 110% che si applicherà alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Potranno beneficiare del superbonus i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), oltre agli Istituti autonomi di case popolari e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa Per le persone fisiche il bonus non si potrà applicare agli interventi su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale. Rispetto agli interventi di efficientamento energetico la condizione per poter accedere all'agevolazione è che le opere realizzate garantiscano il miglioramento di due
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n° 02 - 2020
classi energetiche (una se l'edificio è già in B), da dimostrare attraverso APE (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post intervento. Sono stati individuati tre interventi, così detti "trainanti", per cui è prevista l'applicazione di questo superbonus: • isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, con un massimale di spesa agevolabile di 60.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio. Vincolo introdotto in corsa dal legislatore è l'impiego di materiali isolanti utilizzati che devono rispettare così detti C.A.M. (criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017; • interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di ACS a condensazione (almeno in classe A), a pompa di calo-
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re, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione), per cui la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese fino 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio; interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione), per cui la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese fino a 30.000 € Il bonus si potrà applicare - con l'aliquota al 110%- anche agli altri interventi di ecobonus, purché realizzati in presenza