Trentino Industriale febbraio-marzo 2020

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I nuovi incoterms® 2020 L’aggiornamento, operato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, riflette l’evoluzione del commercio internazionale, per interpretare in modo più efficace le esigenze degli operatori. di ANTONIO DI MEO, con studio a Padova, professore presso SDA Bocconi, Università Cattolica Milano e Università di Padova

LA CRESCITA

e la complessità dell’economia mondiale, caratterizzata dall’aumento dei volumi di merce che viene trasportata da un Paese all’altro e dall’attenzione sempre maggiore alla sicurezza nella circolazione della stessa, ha spinto la Camera di Commercio Internazionale di Parigi a rivedere le Regole Incoterms® 2010 per raccoglierle in una nuova versione (Incoterms® 2020) che rifletta l’evoluzione del commercio internazionale, interpretando in modo più efficace e puntuale le esigenze degli operatori economici. Le Nuove Regole Incoterms® 2020, raccolte nella pubblicazione n. 723 e relativa Introduzione, sono già applicabili dal gennaio 2020. Primo obiettivo della revisione è stato quello di favorire una migliore e maggiore comprensione delle regole Incoterms®. Perciò nell’Introduzione si è puntualizzato anzitutto cosa sono gli Incoterms®. Gli Incoterms® sono clausole pattizie, che necessitano di essere richiamate nel contratto di vendita, indicandone la versione cui fanno riferimento e facendo seguire la regola Incoterms® dal luogo o porto di partenza o di destinazione convenuto. Gli Incoterms dipendono dunque: da

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chi tra venditore e compratore organizza il trasporto o l’assicurazione della merce; da chi si obbliga all’ottenimento dei documenti di spedizione e delle eventuali licenze all’export e all’import; da dove e quando avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore (dove e quando avviene la “consegna della merce”); da chi tra venditore e compratore sostiene i costi del trasporto, del carico e dello scarico della merce, dell’imballaggio e di tutte le spese riguardanti la sicurezza del trasporto; infine, da chi si fa carico degli adempimenti doganali (ove dovuto) in uscita ed in entrata. Si produce quindi una classificazione degli Incoterms® per qualsiasi modalità di trasporto (Exw, Fca, Cpt, Cip, Dap, Dpu, Ddp) e per il trasporto marittimo o per vie d’acque interne (da porto a porto) che comprendono il Fas, Fob, Cfr, Cif. Ciascuno schema produce risvolti in rapporto ai contratti di trasporto, di compravendita, di assicurazione, di tipo creditizio e relativamente alle obbligazioni del venditore e del compratore, che nella revisione 2020 sono state raggruppate in 10 articoli caratterizzati dalla lettera “A” per il venditore e dalla lettera “B” per il compratore, analizzati, articolo per articolo, per ogni singolo Incoterms®. Infine, è stata prevista la possibilità di apportare varianti all’Incoterms® adottato, specificando, però, con chiarezza le modifiche apportate circa i costi e/o i rischi. I cambiamenti sostanziali e tecnici, che sono stati introdotti con gli Incoterms® 2020, sono vari. Di seguito si segnalano i principali a titolo sintetico. Anzitutto è stata introdotta la cosiddetta Regola Incoterms® Fca: nel caso di merce venduta Fca con trasporto principale via mare e con spedizione in container, il venditore può necessitare, soprattutto nel caso di pagamento a mezzo Lettera di credito, di ricevere una Bill of lading (B/L) con annotazione “on board”. Tuttavia, siccome la consegna con l’Incoterms® Fca si completa prima del caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere una “on board” B/L dal vettore che sarà legittimato ad emetterla solo quando la merce sarà stata caricata sulla nave. In considerazione di quanto sopra, l’Incoterms ® Fca 2020 ora prevede


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