ASPETTI DEL GOVERNO SABAUDO IN SICILIA (1713-1718)

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privilegio del contado”, sono state costrette a rinunciare 84 al foro privilegiato e ad eleggere non già quello della Gran Corte del contado, come versimilmente si potrebbe ipotizzare, ma direttamente quello del Procuratore Generale di Sua Maestà Cattolica, come una supposta corte superiore, che in lui risiede, a somiglianza di quelle elezzioni che nei Regni, ed in Sicilia, si danno dell'alto foro del Prencipe che governa per via della Gran Corte.

Gli autori, con tono di stupore, affermano come una tale operazione risulta essere contraria in primis al buon senso, ed alle sacre leggi del Regno, così per come esposte in apertura della trattazione, ma soprattuto contarie alle prassi che si sono osservate nello stesso Contado. A sostegno di quanto detto non mancano di allegare la fede giurata dell'archivista di Modica Don Ippolito d'Amico data al Barone di Lorenzo85, spedito nel contado “per provare l'usurpamento di tante altre supreme Regaglie”. Tale archivista, infatti, afferma di non aver trovato alcuna declinatoria di giurisdizione a favore del foro modicano nel periodo intercorrente tra il 1700 ed il 1713, anni del breve Regno di Filippo V in Sicilia. Dunque tal pretesa non appare altro che un mero pretesto di lite, come tante altre che abbiamo visto essere sostenute dal Narbona. I nostri Autori con toni pacati concludono ricordando che, se il Procuratore Generale più e più volte ha scritto di doversi osservare i privilegy del contado, ed i trattati d'Utrecht, circa il mantenimento delle cose nello stato in cui trovavasi nel tempo della pace stabbilita,

allora chiunque potrà ben vedere che le novità non sono pervenute dal nuovo governo. La pretesa appare dunque infondata e pretestuosa, e si da per terminato questo punto. 3.2.3 Solo il Re può concedere dilazioni e moratorie Il terzo argomento che viene affrontato è rappresentato dalla potestà di concedere la dilazione o la moratoria di una obbligazione, a cui corrisponde la sospensione de “l'esercizio delle azzioni esecutive che da quei gli nascono”. Anche questa potestà è inquadrata tra i privilegi spettanti al solo sovrano, posto 84 Il testo riporta le parole dell'atto di rinuncia, che sono: “Vegine privilegiata decliando ogn'altero foro ed eligendo quello di detto illustre Amministrador Generale e sua Corte Superiore”. 85 Cfr. Supra, p. 37.

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fiscali Perlongo e Virgilio divisi in sette articoli

1hr
pages 128-171

Documento II - Relazione fatta dal Conte di Robilant Consultore al Viceré

29min
pages 111-127

Cattolica in Sicilia

20min
pages 97-110

Documento I - Articolo V del trattato di Utrecht

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pages 85-86

3.3 Una valutazione in conclusione

4min
pages 81-83

3.2.7 Il Re è il solo legislatore

7min
pages 77-80

3.2.6 Il Re solo può delegare la giustizia

3min
pages 75-76

della dilazione quinquennale

12min
pages 66-71

3.2.5. Un Conte non può aggraziare i delinquenti

5min
pages 72-74

3.2.2 Il Re tutela i miserabili

7min
pages 58-61

3.2.3 Solo il Re può concedere dilazioni e moratorie

7min
pages 62-65

3.2 A difesa delle giurisdizione sabauda

1min
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3.2.1 Un Re deve tutelare i suoi sudditi

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pages 52-57

2.3 Epilogo: L'invasione della Sicilia ed i nuovi negoziati

8min
pages 39-43

1.2.1 I Chiaramonte (1296 – 1392

10min
pages 8-12

1.2.2 I Caprera (1392 – 1480

9min
pages 13-17

2.2 La perdita del Regno

4min
pages 37-38

1.2 La Contea di Modica (1296 – 1812

2min
page 7

2.1.1 Vittorio Amedeo, Re di Sicilia (1713 – 1718

7min
pages 26-29

1.2.3. Henriquez de Caprera (1481 – 1703

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pages 18-21

2.1.4 Un conflitto irrimediabile

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page 36

Introduzione

2min
pages 4-5
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