privilegio del contado”, sono state costrette a rinunciare 84 al foro privilegiato e ad eleggere non già quello della Gran Corte del contado, come versimilmente si potrebbe ipotizzare, ma direttamente quello del Procuratore Generale di Sua Maestà Cattolica, come una supposta corte superiore, che in lui risiede, a somiglianza di quelle elezzioni che nei Regni, ed in Sicilia, si danno dell'alto foro del Prencipe che governa per via della Gran Corte.
Gli autori, con tono di stupore, affermano come una tale operazione risulta essere contraria in primis al buon senso, ed alle sacre leggi del Regno, così per come esposte in apertura della trattazione, ma soprattuto contarie alle prassi che si sono osservate nello stesso Contado. A sostegno di quanto detto non mancano di allegare la fede giurata dell'archivista di Modica Don Ippolito d'Amico data al Barone di Lorenzo85, spedito nel contado “per provare l'usurpamento di tante altre supreme Regaglie”. Tale archivista, infatti, afferma di non aver trovato alcuna declinatoria di giurisdizione a favore del foro modicano nel periodo intercorrente tra il 1700 ed il 1713, anni del breve Regno di Filippo V in Sicilia. Dunque tal pretesa non appare altro che un mero pretesto di lite, come tante altre che abbiamo visto essere sostenute dal Narbona. I nostri Autori con toni pacati concludono ricordando che, se il Procuratore Generale più e più volte ha scritto di doversi osservare i privilegy del contado, ed i trattati d'Utrecht, circa il mantenimento delle cose nello stato in cui trovavasi nel tempo della pace stabbilita,
allora chiunque potrà ben vedere che le novità non sono pervenute dal nuovo governo. La pretesa appare dunque infondata e pretestuosa, e si da per terminato questo punto. 3.2.3 Solo il Re può concedere dilazioni e moratorie Il terzo argomento che viene affrontato è rappresentato dalla potestà di concedere la dilazione o la moratoria di una obbligazione, a cui corrisponde la sospensione de “l'esercizio delle azzioni esecutive che da quei gli nascono”. Anche questa potestà è inquadrata tra i privilegi spettanti al solo sovrano, posto 84 Il testo riporta le parole dell'atto di rinuncia, che sono: “Vegine privilegiata decliando ogn'altero foro ed eligendo quello di detto illustre Amministrador Generale e sua Corte Superiore”. 85 Cfr. Supra, p. 37.
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