Maggio 2021

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__FISCO__

DECRETO SOSTEGNI: COSA C’È DA SAPERE

Il provvedimento è diventato finalmente realtà. Ecco uno dei principali aiuti messi in campo dal Governo, chi ne ha diritto e come fare per ottenerlo

IL GOVERNO CONTINUA AD EMANARE DECRETI A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19. Da ultimo, con il Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni), in vigore dal 23 marzo 2021, viene prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto da richiedere all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione dell’apposito modello, da inviare, telematicamente, entro il 28 maggio 2021. Il suddetto contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”. Il beneficio si applica al sussistere di precisi presupposti soggettivi e oggettivi. » PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Tale agevolazione, a differenza di quanto accaduto con il D.L. 34/2020, è riconosciuta a prescindere dall’attività esercitata dal contribuente (ossia non è limitata all’appartenenza a specifici codici Ateco). Il contributo spetta a chi esercita l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Conseguentemente, il contributo spetta ai soggetti titolari di partita Iva, attiva al 23 marzo 2021, residenti in Italia. Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio; i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR; gli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate. Considerando quanto precedentemente precisato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E del 12 giugno 2020), in merito al contributo di cui al D.L. n. 34/2020, non rilevando il regime fiscale adottato dall’interessato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti così detti “forfetari” o “minimi”. Non spetta, invece, ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021, o a quelli che hanno attivato la loro partita Iva dal 24 marzo 2021. Sono anche esclusi dalla normativa in esame gli Enti Pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis, TUIR. » PRESUPPOSTI OGGETTIVI

a cura di Alessandra De Feo

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È STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO AI CODICI ATECO, PREVEDENDO UN PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PIÙ EQUO, BASATO SULLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE, CHE PREMIA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per usufruire del contributo, è richiesta la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) l’ammontare dei ricavi, o dei compensi, non deve essere superiori a 10 milioni di euro “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi o dei compensi 2019; 2) la riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato. A tale riguardo deve essere eseguita una verifica della suddetta riduzione, in quanto per vedersi riconosciuto il contributo è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi 2019 (esempi riportati nella tabella).

TABELLA FATTURATO MEDIO E RELATIVE RIDUZIONI Fatturato medio mensile 2019

Fatturato medio mensile 2020

Riduzione fatturato medio 2020

30% fatturato medio mensile 2019

Spettanza contributo

200.000 200.000

140.000 160.000

60.000 40.000

60.000 40.000

SI NO


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