DIRITTO & ROVESCIO CURA ITALIA
LABIRINTO APPALTI Gli effetti non desiderati del decreto legislativo che ha segnato l'inizio della Fase 2: meno autonomia tra condominio e imprese, proroga del termine di fine lavori, la possibilità di oneri in più per i committenti
Pietro Maria di Giovanni
52 - CONDOMINIO SC
I
l decreto legge 18/2020, più noto come Cura Italia, è stato convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020 n. 27. La conversione in legge ha comportato alcune sorprese che interessano anche l’operatività del condominio. La disciplina emergenziale degli appalti relativi a lavori edili tra privati Anzitutto, si segnala la modifica dell’articolo 103: con il comma 2ter, introdotto in sede di conversione, si è innestata sulla originaria norma dedicata alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli atti amministrativi in scadenza, la proroga, nei contratti tra privati aventi a oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, di 90 giorni, dei termini di inizio e fine lavori. Lo Stato, quindi, interviene pesantemente a vincolare l’autonomia delle parti non soltanto per i contratti già in essere (in corso di validità al 31 gennaio 2020), ma per tutti i contratti che saranno stipulati fino al 31 luglio 2020. Inoltre, la seconda parte del comma 2ter, anch’essa svincolata dalle norme precedenti, ha una dirompente portata economica: infatti, è previsto che, in deroga a qualsiasia altra previsione contrattuale, il committente debba provvedere al paga-