LETTERE ALLA REDAZIONE Chiusura o sospensione delle attività nel settore alimentare Al sindaco di un comune è stato richiesto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL di adottare un provvedimento che sospenda l’agibilità dei locali di un’attività commerciale (negozio di alimentari), fino a quando non verrà dimostrato dal titolare il raggiungimento delle caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica fornendo le perizie tecniche e le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici nonché adeguate relazioni di avvenuta sanificazione dei locali e di rimozione di materiale non pertinente l’attività esercitata. Nella motivazione, il personale di vigilanza dell’ASL ha evidenziato che gli ambienti ispezionati non possedevano le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza impiantistica tali da consentire l’utilizzo dei locali in sicurezza per l’incolumità pubblica, trattandosi peraltro di locale commerciale ubicato in un complesso condominiale. Da un esame delle disposizioni normative emerge che, ai sensi dell’art. 8 DLgs 507/1999, può essere l’ASL a chiudere direttamente l’attività senza l’intervento del sindaco. Tuttavia, talvolta provvedono i sindaci con ordinanza contingibile e urgente, per motivi di igiene e a tutela della salute pubblica, disponendo la sospensione dell’attività commerciale fino al ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie. Qual è
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l’autorità preposta ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività? E-mail firmata La risposta al quesito Effettivamente l’art. 8 del DLgs n. 507/1999 (“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio…” assegnava agli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande (identificabili nei servizi di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene degli alimenti di origine animale delle ASL) la competenza di disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria. Autorizzazione che non era prevista per tutte le tipologie di stabilimenti alimentari e che ormai da tempo è scomparsa dal nostro ordinamento, avendo lasciato il posto alla notifica di inizio attività (SCIA “sanitaria”) finalizzata alla “registrazione” o alla particolare autorizzazione denominata “riconoscimento”, richiesta solo per alcune categorie di stabilimenti (in particolare nel settore degli alimenti di origine animale). Oggi il Regolamento (UE) n. 2017/625 (relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), che ha abrogato e sostituito il preesistente Regolamento (CE) n. 882/2004, all’art. 138 definisce le misure che le autorità competenti adottano nei casi in cui riscontrino delle non conformità. Tra tali misure troviamo: * l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali; * la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato…; * la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente. Le misure di cui sopra possono essere associate ad altri provvedimenti previsti dall’ordinamento nazionale, come le sanzioni amministrative: per la mancanza dei requisiti in uno stabilimento del settore alimentare, quella per la violazione dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004, sanzionata dall’art. 6, comma 5, del DLgs n. 193/2007. Solo per le non conformità più lievi, o “inadeguatezze” (ma non possono rientrare in questa categoria le non conformità per le quali si renda addirittura necessaria una chiusura dell’attività, che si configurano come particolarmente gravi in riferimento al rischio per il consumatore), le misure possono consistere in un provvedimento impositivo, o, secondo linguaggio corrente, “prescrittivo”, con applicazione della sanzione solo in caso di inottemperanza (art. 6, comma 7, del DLgs 193/2007), come nel caso delle carenze nei requisiti igienicosanitari che non mettono a rischio la sicurezza degli alimenti e la salute
Eurocarni, 7/21