Eurocarni 7-2021

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Associazioni di categoria e, soprattutto, confederazioni agricole plaudono ad una serie di divieti che diverranno a breve operativi. Tra i più apprezzati, l’impossibilità di acquistare a prezzi inferiori del 15% rispetto ai costi medi di produzione elaborati da Ismea e l’introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, che valorizzino il ruolo degli enti intermedi anche attraverso la definizione di accordi quadro (photo © karrastock – stock.adobe.com). diverranno a breve operativi. Tra i più apprezzati, l’impossibilità di acquistare a prezzi inferiori del 15% rispetto ai costi medi di produzione elaborati da ISMEA e l’introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, che valorizzino il ruolo degli enti intermedi anche attraverso la definizione di accordi quadro. E ancora: l’asta a doppio ribasso, misura universalmente detestata, dovrebbe finalmente scomparire dalle consuetudini commerciali nostrane, ma è d’obbligo osservare che i contenuti della legge sono decisamente più vasti e tutti meritevoli di approfondimento. L’articolo 7 prevede infatti anche il divieto di ritardi nei pagamenti per prodotti alimentari deperibili; degli annullamenti di ordini con breve preavviso; delle modifiche unilaterali ai contratti; del rifiuto di sottoscrivere un accordo scritto; della restituzione di prodotti invenduti o sprecati e il

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pagamento da parte dei produttori di importi a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall’acquirente. Tutte azioni gravi queste ultime e assolutamente vietate, anche quando riguardano servizi collaterali forniti dall’acquirente al fornitore, come per esempio quelli relativi al marketing e alla logistica, annessi al rapporto di compravendita principale. A queste si aggiungono il divieto di un uso improprio di informazioni riservate e di ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti del fornitore. Altre pratiche, considerate evidentemente meno deleterie, saranno consentite solo se precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro successivo contratto. Tra queste, la restituzione da parte dell’acquirente di prodotti alimentari invenduti, il pagamento da parte del fornitore della promozione o commercializzazione dei prodotti alimentari

venduti dall’acquirente e i costi di immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino di prodotti agroalimentari. Si introduce la possibilità di anonimato nelle denunce relative alle pratiche sleali, che possono altresì provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera. Sarà possibile ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti e verranno introdotte sanzioni entro il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La nuova disciplina si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale e ora si armonizza, in ordine ai pagamenti, con le regole vigenti in materia di fatturazione elettronica. Viene ribadito l’obbligo della forma scritta nei contratti di cessione e — secondo un’integrazione approvata dal Senato e confermata dalla Camera — prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi col consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. L’ulteriore passo dovrebbe essere quello della revisione del regolamento sulle vendite sottocosto, al fine di consentire che per i prodotti alimentari freschi e deperibili questa pratica sia ammessa solo in casi specifici, quali, per esempio, la presenza di prodotto invenduto a rischio deperibilità o di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. Resta salvo comunque il divieto di cui sopra di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto. Come anticipato, il compito di vigilare sull’applicazione della norma è attribuito all’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), anche avvalendosi dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare del Comando per la Tutela Agroalimentare, oltre che della

Eurocarni, 7/21


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