BOLLINO BLU EDIFICI
Quando un Bollino Blu fa la differenza di Ilaria Rebecchi
Un piccolo attestato che certifica gli edifici predisposti alla banda ultra-larga: cosa cambia per il settore e i professionisti?
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al 1° gennaio 2022 è necessario dotare gli immobili di attestato con la dicitura di «edificio predisposto alla banda ultra larga» come previsto dal Decreto Legislativo 207 dell’8 novembre scorso recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 e dicembre, il decreto riscrive le disposizioni sulle procedure amministrative, sulla tutela della concorrenza e a salvaguardia dei diritti degli utenti e concerne alcuni specifici profili trattati dal testo Unico per l’edilizia (Dpr 380/2001). Ad esempio, il Bollino blu per la banda larga.
Quali novità?
Due, principalmente, relative alle pratiche edilizie presentate da inizio anno. In primis, per nuove costruzioni e interventi su edifici preesistenti con richiesta di permesso di costruire, ricorre l’obbligo di equipaggiamento digitale. Inoltre, per effetto del d.lgs. 207/2021, l’adempimento di questi obblighi dovrà venire attestato dall’etichetta di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato. Per gli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità al 135-bis e con domanda di autorizzazione edilizia presentata prima del dell’inizio del 2022, si potrà
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beneficiare – per cessione, affitto o vendita dell’immobile – di etichetta definita volontaria e non vincolante che confermi che si tratta di «edificio predisposto alla banda ultra larga». L’articolo 135-bis già richiedeva che per nuove costruzioni e opere soggette a permesso di costruire dopo il 1° luglio 2015 ci fosse obbligo di equipaggiamento infrastruttura fisica multi servizio passiva interna, un complesso di installazioni con reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili in grado di fornire accesso ai servizi a banda ultra larga e connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. Il punto di accesso fisico deve essere situato all’interno o all’esterno e accessibile alle imprese autorizzate per consentire la connessione con l’infrastruttura interna predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra-larga.
E l’agibilità?
Il decreto legislativo modifica, con l’articolo 24 del testo Unico per l’edilizia, l’agibilità degli edifici, integrando la lista delle condizioni della segnalazione certificata. Non solo condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, ma anche la segnalazione dell’avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale. ■