norme&leggi
A cura di Stefano Calzolari(1)
OSSERVATORIO LEGALE INFRASTRUTTURE VIARIE
PROSEGUE LA RUBRICA RIGUARDANTE CASI LEGALI E GIURISPRUDENZA CON L’INTENTO DI SCIOGLIERE ALCUNI NODI CHE - QUASI QUOTIDIANAMENTE GLI “ADDETTI AI LAVORI” DEVONO AFFRONTARE
IL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N° 109, CONVERTITO DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018 N° 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA Sul supplemento ordinario n° 55/L della Gazzetta Ufficiale n° 269 del 19 Novembre 2018 è stata pubblicata la Legge 16 Novembre 2018, n° 130 recante: “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 Settembre 2018, n° 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” e anche il testo del Decreto Legge 28 Settembre 2018, n° 109 coordinato con la Legge di conversione. Una Legge che avrebbe potuto avere un iter più veloce ma che, purtroppo, ha avuto il difetto di prevedere disposizioni non solo per il crollo del viadotto Polcevera di Genova, per il quale è stato previsto il Capo I, ma anche: a) disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti nel Capo II; b) interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 Agosto 2017 nel Capo III; c) misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 nel Capo IV; d) ulteriori interventi emergenziali come le “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” nel Capo V. In questa breve analisi, cercheremo di mettere in luce quanto previsto dalla Legge, in merito alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera, avvenuto il 14 Agosto 2018. Il Legislatore ha previsto all’art. 1, comma 1, del Decreto Leg-
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STRADE & AUTOSTRADE 1-2019
ge 109/2018, poi convertito con la Legge 130/2018, che al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la nomina di un Commissario Straordinario per la ricostruzione (già individuato nel Primo Cittadino del Capoluogo ligure, il Dott. Marco Bucci - si veda l’intervista a pag. 203). La durata dell’incarico del Commissario Straordinario è di 12 mesi e potrà essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’af-
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