LE MISURE DECISE DALL’UE
1
CQC
2
PATENTI DI GUIDA
3
TACHIGRAFI
4
REVISIONI
5
IDONEITÀ FINANZIARIA
6
La validità è prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
Le patenti in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono estese per sette mesi dalla data di scadenza indicata.
Le ispezioni periodiche da effettuarsi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono effettuate entro sei mesi dalla data prevista. Nel caso in cui il conducente chieda il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti ne rilasciano una nuova entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nell’attesa si deve dimostrare di aver fatto richiesta di rinnovo/sostituzione e procedere manualmente con le registrazioni delle fasi di viaggio fornendo anche informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della CQC o della patente di guida, firma).
I controlli periodici da effettuarsi tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per sette mesi. Anche la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, quindi è estesa per sette mesi.
Se fra 1° marzo e il 30 settembre 2020 un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo di idoneità finanziaria il termine fissato per regolarizzare la situazione si estende a un massimo di dodici mesi (invece che di sei).
LICENZA COMUNITARIA E ATTESTATI
La validità delle licenze comunitarie in scadenza fra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si estende di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per lo stesso periodo. Stesso vale per gli attestati di conducente.